News , Media | 18.01.2021

Vendite online, anche la piattaforma risponde per la violazione dei marchi


Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

La Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano ha deciso un procedimento d’urgenza promosso da due produttori di articoli di profumeria di alta gamma (che avevano implementato un sistema di distribuzione selettiva a tutela del prestigio dei marchi distribuiti) nei confronti della piattaforma Amazon attraverso la quale erano commercializzate – sia direttamente dal gestore, sia tramite venditori terzi – le proprie fragranze.

Il Tribunale, dopo aver valutato la liceità del sistema di distribuzione selettiva delle fragranze (appurando che le modalità di vendita sul marketplace ne ledevano il prestigio), ha prima accertato la vendita diretta dei profumi da parte del provider – stabilendone la responsabilità per contraffazione di marchio –, e, in seguito, ha esaminato le modalità operative relative ai servizi di vendita offerti dal provider, rilevando che quest’ultimo:

  • gestisce un servizio clienti per le inserzioni di vendita di terzi (unico servizio di cui il cliente dispone per interfacciarsi con il venditore);
  • svolge attività promozionale anche tramite inserzioni su siti terzi;
  • permette ai consumatori di ritenere esistente un legame tra la piattaforma e le aziende produttrici dei prodotti venduti sulla stessa.

Secondo il Tribunale, l’insieme di queste azioni attribuisce al gestore della piattaforma – nella sua veste di hosting provider – un ruolo attivo, escludendolo dall’esenzione di responsabilità. L’attività del gestore del marketplace, infatti, non si è limitata alla prestazione di un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, per la quale la piattaforma non conosce, né controlla, le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali fornisce i servizi. Il Tribunale ha quindi ritenuto il provider responsabile di contraffazione di marchio anche quando svolge il ruolo di intermediario tra il consumatore e i venditori terzi che sfruttano la piattaforma per la propria attività commerciale, inibendo l’ulteriore commercializzazione delle fragranze tramite il proprio marketplace.

Qui la pagina integrale a cura di Gianluca De Cristofaro su Il Sole 24 Ore.


Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

Potrebbe interessarti anche

24.04.2024
Furla ottiene con LCA la riassegnazione simultanea di oltre 30 nomi a dominio

La World Intellectual Property Organization accoglie le tesi della Maison, disponendo in un’unica procedura la consolidation e il trasferim ...

23.04.2024
Il modello “Pay or Consent” | L’opinione dell’European Data Protection Board

Il Comitato europeo per la protezione dei dati personali si è finalmente espresso sulla validità dei meccanismi “pay or consent”

19.04.2024
Neutralità carbonica | Compensazione sì o no?

Oggi al bancone di The Bar una puntata speciale sulla Direttiva “Empowering”