Alert , Law is Art! | 04.10.2023

La riforma fiscale nel mercato dell’arte

Introduzione di uno specifico regime di tassazione delle plusvalenze


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La legge delega per la riforma fiscale – Legge 9 agosto 2023, n. 111, in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 agosto – nella parte relativa alla revisione dell’IRPEF, ha previsto importanti novità in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito della vendita di opere d’arte.

In particolare, è stato introdotto uno specifico regime di imponibilità delle plusvalenze conseguite dai collezionisti privati (che non operano cioè nell’esercizio abituale di attività d’impresa), in esito alla cessione di “oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, nonché in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative”, con l’esclusione da tassazione, tuttavia, dei casi in cui risulti “assente l’intento speculativo …” come nelle ipotesi espressamente menzionate “di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione e donazione”.

Si tratta di una novità di assoluto rilievo per i collezionisti che, sino ad ora, in mancanza di regole proprie per la tassa-zione delle plusvalenze realizzate, hanno scontato un clima di notevole incertezza interpretativa in ordine al trattamento tributario applicabile ai plusvalori derivanti dalla vendita dei propri beni d’arte: talvolta, infatti, tali valori sono stati tassati ai fini IRPEF quale frutto di un’attività commerciale seppur occasionale; talvolta, invece, sono stati ritenuti non tassabili in quanto giustificati, per esempio, da un mutato gusto estetico del collezionista o da un suo atto di liberalità.

Ad oggi, quindi, la fattispecie è soggetta al rischio di possibile contestazione da parte delle Autorità Fiscali.

In particolare, secondo la giurisprudenza e la prassi ministeriale consolidatasi in materia, l’individuazione del regime fiscale applicabile alla cessione di un’opera d’arte sarebbe teoricamente correlata alla qualifica del cedente, oltre che alla tempistica ed alle modalità dell’operazione. Come da ultimo precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. ordinanza n. 6874 dell’8 marzo 2023), sul piano sostanziale sono stati delineati tre diversi profili:

  1. il mercante di opere d’arte: “colui che professionalmente e abitualmente ne esercita il commercio …, col fine ultimo di trarre un profitto dall’incremento del valore delle medesime opere”;
  2. lo speculatore occasionale: “chi acquista occasionalmente opere d’arte per rivenderle allo scopo di conseguire un utile”;
  3. il collezionista: “chi acquista le opere per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l’opera, senza l’intento di rivenderla”.

 

In questo contesto, dunque, mentre non vi è dubbio che il mercante d’arte, in quanto imprenditore, debba essere tassato ai fini delle imposte dirette (come anche ai fini IVA), sussistono invece notevoli margini di incertezza interpretativa laddove a rivendere l’opera sia un privato, in quanto – in assenza di una specifica disciplina – non è neppure chiaro quale possa essere il confine tra la speculazione occasionale, che genererebbe redditi tassabili ai fini IRPEF, ed il mero collezionismo, di per se’ irrilevante ai fini reddituali.

La nuova previsione, pertanto, intendendo così colmare la lacuna normativa, ha previsto un’imponibilità generalizzata delle plusvalenze realizzate dai collezionisti d’arte ai fini IRPEF, fatta eccezione appunto delle sole ipotesi in cui non sia ravvisabile l’intento speculativo.

Naturalmente, trattandosi di una legge delega, tale disposizione costituirà la cornice entro cui il legislatore delegato – nei successivi 24 mesi – dovrà adottare uno o più decreti legislativi in cui – oltre a disciplinare ogni aspetto di dettaglio – sarà tenuto innanzitutto ad individuare in modo chiaro ove sia ravvisabile l’intento speculativo nella cessione da parte del collezionista e, quindi, si configuri una fattispecie tassabile e ove, invece, tale intento manchi e sia perciò esclusa la tassazione.

La legge delega già menziona come prive di intento speculativo solo le ipotesi in cui le opere siano state acquisite dal collezionista a titolo gratuito, per successione o donazione: ciò nell’assunto che mancando l’operazione di acquisto a titolo oneroso, la successiva alienazione dell’opera da parte del beneficiario costituisca un semplice atto di dismissione patrimoniale, estraneo perciò a scopi di natura lucrativa.

Lo stesso legislatore delegato, peraltro, dovrà inoltre disciplinare gli altri profili del nuovo regime di tassazione, quali le modalità di determinazione della plusvalenza e, quindi, anche la rilevanza e documentabilità di ogni eventuale costo accessorio, le modalità impositive, ivi compresa la possibile previsione di una imposta sostitutiva, nonché, l’opportuno regime transitorio.

L’auspicio è che la novella legislativa possa consentire a collezionisti ed appassionati di beneficiare di un sistema di regole più certo e chiaro, che renda più appetibile avvicinarsi all’arte anche in un’ottica di investimento, soprattutto in uno scenario sempre più animato dalla crescita del volume di scambi nel mercato dei passion investment.

Leggi anche l’intervista a cura di Marilena Pirrelli alle avvocate Maria Grazia Longoni e Simona Passarelli su Il Sole 24 Ore.

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La consulenza legale pluriennale ad artisti e collezionisti, musei e gallerie, istituzioni, fondazioni, associazioni e case d’asta, assicuratori, trasportatori e altri player che gravitano attorno al mondo dell’arte, così come la passione per l’arte, la profonda conoscenza del mercato dell’arte e il personale coinvolgimento di alcuni professionisti sulla scena milanese e nazionale, hanno contribuito a sviluppare in LCA uno specifico team dedicato al diritto e alla fiscalità dell’arte.
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