Insight | 12.04.2023

Decreto Bollette: le novità sul versante penale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto-Legge 30 marzo 2023 n. 34: la nuova causa speciale di non punibilità dei reati tributari e la nuova fattispecie a tutela del personale socio-sanitario


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Accanto alle agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica, alla riduzione dell’IVA per la somministrazione di gas metano per la combustione, il Decreto-Legge 30 marzo 2023 n. 34 recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” – in vigore dallo scorso 31 marzo – ha introdotto alcune novità sul versante penale, da un lato arricchendo la legislazione penaltributaria di una nuova causa di non punibilità per le fattispecie di omesso versamento IVA e ritenute e di indebita compensazione di crediti non spettanti e, dall’altro, inserendo una nuova fattispecie in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario.

La nuova causa speciale di non punibilità dei reati tributari
L’art. 23 del Decreto-Legge introduce una speciale causa di non punibilità per le seguenti fattispecie di reati tributari:

  • omesso versamento di ritenute certificate per importo superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta (10-bis D.lgs. 74/2000);
  • omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta (10-ter D.lgs. 74/2000);
  • indebita compensazione di crediti non spettanti per un importo annuo superiore a 50.000 euro (10-quater, comma 1, D.lgs. 74/2000).

 

In particolare, con la novella legislativa, queste fattispecie di reato non sono punibili se le relative violazioni sono state correttamente definite mediante uno degli istituti previsti dalla cd. tregua fiscale (art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, Legge 29 dicembre 2022, n. 197) e le somme dovute siano state integralmente versate dal contribuente entro la pronuncia della sentenza di appello.

I contribuenti, quindi, che aderiscono ad una delle misure previste con l’ultima manovra finanziaria – dalla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente delle riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 – non sono penalmente responsabili per i reati di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater, comma 1, D.lgs. 74/2000, purché le relative procedure siano correttamente definite e le somme dovute interamente corrisposte.

Per accedere al beneficio, il contribuente deve:

  • dare immediata comunicazione all’Autorità giudiziaria che procede dell’avvenuto versamento delle somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata;
  • contestualmente, informare l’Agenzia delle Entrate dell’invio della comunicazione con contestuale indicazione degli estremi del procedimento penale.

 

Al fine di rendere effettiva l’applicazione dell’istituto, il Decreto prevede, poi, che il processo penale di merito rimanga sospeso (fatta salva la possibilità di assumere le prove nei casi di incidente probatorio) dal momento in cui l’Autorità

giudiziaria procedente riceve notizia dell’avvenuto versamento sino a quando “il giudice è informato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute”.

Perché la speciale causa di non punibilità possa trovare applicazione, è necessario che la definizione della partita tributaria intervenga “prima della pronuncia della sentenza di appello”: questo significa che anche il contribuente condannato in primo grado per uno dei reati di cui agli artt. 10 bis, 10 ter, 10 quater, comma 1, D.lgs. 74/2000 potrà accedere al beneficio previsto dal Decreto-Legge, sempre che la sentenza di primo grado sia stata impugnata.

La nuova causa di non punibilità si affianca a quella prevista, per le medesime fattispecie di reato, dall’art. 13 D.Lgs. 74/2000, secondo cui i reati di omesso versamento IVA e ritenute e di indebita compensazione di crediti non spettanti “non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso”.

A differenza di quanto previsto dalla nuova causa di non punibilità, la possibilità di definire la posizione tributaria e beneficiarie al tempo stesso dell’esimente incontra, come limite temporale, quello della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, che può essere sospesa soltanto nel caso in cui il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione e soltanto per un periodo massimo di sei mesi.

Pertanto, nell’ipotesi (tutt’altro che remota) in cui il piano di rateazione si estenda oltre l’udienza fissata per l’apertura del dibattimento o oltre il termine di proroga massimo, l’unica via che rimaneva al contribuente per tentare di beneficiare della causa di non punibilità ex art. 13 D.lgs. 74/2000 era quella di tentare di anticipare i pagamenti rateali con il versamento integrale del debito residuo.

È evidente, quindi, l’intento, da un lato, di preservare l’interesse erariale al recupero dei tributi dichiarati ma non corrisposti e, dall’altro, di assicurare al contribuente il tempo necessario per provvedere ai versamenti dovuti in base al piano di rateizzazione concordato con l’Amministrazione finanziaria senza vedersi preclusa, per il solo decorso del tempo, la possibilità di beneficiare della causa di non punibilità.

Le novità sul versante sanitario: le modifiche apportate all’art. 583 quater c.p.
La seconda novità di rilievo penale è costituita dall’art. 16 del Decreto-Legge (“Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario”) che modifica la fattispecie di cui all’art 583 quater c.p., prevedendo la punibilità anche delle lesioni lievi cagionate al personale sanitario o socio sanitario.

Già nel 2020 – con la Legge 14 agosto 2020 n. 113 – il Legislatore aveva introdotto una specifica fattispecie di reato a tutela del personale sanitario (art. 583 quater, comma 2, c.p.): in quel caso, la norma si limitava a considerare penalmente rilevanti soltanto le lesioni personali gravi o gravissime cagionate al personale sanitario, punite, rispettivamente, con la pena della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.

Con l’art. 16 del Decreto-Legge, invece, lesioni personali di qualsiasi natura (anche lievi o lievissime) cagionate agli operatori sanitari nell’esercizio delle loro funzioni o servizi, configurano un’ipotesi di reato: il novellato comma 2 dell’art. 583 quater c.p. punisce infatti con la pena della reclusione da due a cinque anni le “lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività”.

 

 

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