Alert | 30.01.2023

Registro dei pegni mobiliari non possessori: in Gazzetta Ufficiale le specifiche tecniche

Il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate : cosa c'è da sapere?


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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023 il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2023, avente ad oggetto l’approvazione delle specifiche tecniche per la redazione, e successiva trasmissione, delle domande di iscrizione del pegno mobiliare non possessorio, nonché dei correlati titoli costitutivi, nell’apposito registro informatico tenuto presso l’Agenzia delle Entrate (il “Provvedimento”).

IL PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO
Introdotto nell’ordinamento giuridico italiano mediante il decreto-legge del 3 maggio 2016, n. 59, così come convertito nella Legge del 30 giugno 2016, n. 119 (il “Decreto Banche”), l’istituto del pegno mobiliare non possessorio si pone l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito per gli imprenditori commerciali, mediante il ricorso ad una forma di garanzia reale (normalmente rotativa, salvo patto contrario) sui beni mobili, anche immateriali, destinati all’esercizio dell’impresa e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio (ad esclusione dei beni mobili registrati), che prescinda dallo spossessamento a favore del creditore pignoratizio dei beni vincolati, e che pertanto non pregiudichi la continuità e la piena operatività dell’impresa titolare degli stessi beni in garanzia, specie nelle misura in cui il gravame sia apposto su asset quali macchinari, prodotti semilavorati, merci o altri beni che siano fortemente connessi al business corrente della medesima.

Il Decreto Banche prevedeva, infatti, che il pegno mobiliare non possessorio – da costituirsi per atto scritto, a pena di nullità – dovesse essere iscritto in un apposito registro informatizzato tenuto presso l’Agenzia delle Entrate (il “Registro”), da istituirsi attraverso l’emanazione di un decreto ministeriale ad hoc. Con l’iscrizione il pegno assume quindi grado ed è opponibile ai terzi nonché alle procedure esecutive e concorsuali conformemente al principio di anteriorità. L’iscrizione ha durata decennale e, decorso tale termine, il creditore può procedere a nuova iscrizione. In tal caso, tuttavia, il pegno assumerà grado a far data dalla nuova iscrizione.

Tuttavia, è solo cinque anni dopo l’entrata in vigore del Decreto Banche che è stato finalmente emanato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, del 25 maggio 2021, n. 114, entrato in vigore il successivo 25 agosto, istitutivo del Registro. Inoltre, veniva ivi prevista – inter alia, ex articolo 12 (1)– la necessità di ulteriori interventi attuativi affinché potesse materialmente e finalmente procedersi all’iscrizione dei pegni mobiliari non possessori nel Registro.

L’Agenzia delle Entrate ha poi approvato, con provvedimento del 12 ottobre 2021, la nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni che possono essere oggetto di pegno mobiliare non possessorio, individuando in particolare 25 diverse categorie di beni.

L’emanazione del Provvedimento in esame rappresenta, dunque, il passaggio conclusivo di un iter normativo indubbiamente lungo e macchinoso, che aveva sino ad oggi impedito l’operatività di tale peculiare forma di garanzia reale.

TRASMISSIONE E REGISTRAZIONE DEI TITOLI COSTITUTIVI DI PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO
Ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento, il titolo costitutivo del pegno mobiliare non possessorio dovrà essere trasmesso per via telematica al sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate, unitamente alla relativa domanda di iscrizione del pegno al Registro. Qualora non conforme alle specifiche tecniche, così come allegate al Provvedimento, la domanda si considera come non presentata.

Segnaliamo che, come altresì stabilito dal Decreto del MEF, le specifiche tecniche allegate al Provvedimento prevedono che le iscrizioni nel Registro e le altre eventuali formalità successive (es. modifica, estensione, cancellazione) debbano effettuarsi esclusivamente in forza di: (a) atto pubblico, (b) scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, (c) contratto sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero di (d) provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Come precisato al successivo articolo 5 del Provvedimento, inoltre, la registrazione del titolo (ai fini dell’assolvimento dell’imposta di registro) è consentita solo con modalità telematiche, ad eccezione delle ipotesi in cui il titolo costitutivo del pegno sia rappresentato da provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria o da scritture private accertate giudizialmente.

L’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta ricezione, nonché la successiva registrazione, con relativa data ed estremi, di ciascun titolo attraverso apposite ricevute – incluso il c.d. certificato di eseguita formalità (2), sottoscritto digitalmente dal conservatore del Registro – che vengono a loro volta trasmesse telematicamente al soggetto che ha presentato la domanda. Laddove il conservatore del Registro rifiutasse di ricevere i titoli costitutivi del pegno e le relative domande, dovrà indicarne i motivi al richiedente, sempre in via telematica.

 

 

(1) “Il sistema informatico di cui al presente regolamento è realizzato dall’Agenzia delle Entrate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro trenta giorni dalla data di cui al periodo precedente sono adottate le previste specifiche tecniche”.

(2) Per “formalità” deve intendersi, come precisato dal Provvedimento, l’iscrizione del pegno mobiliare non possessorio, la rinnovazione, la cancellazione dell’iscrizione del pegno medesimo o l’annotazione di una vicenda modificativa del rapporto e della garanzia, di cui si richiede al conservatore l’inserimento nel Registro. 

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Equity Partner
Davide Valli

Marketing & Communication
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