Alert | 13.12.2023

Nuove regole per la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE o italiano

Con la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 il governo italiano ha introdotto una nuova distinzione tra (i) familiari extracomunitari di cittadini dell'UE (o italiani) che vivono in un Paese dell'UE diverso da quello di origine e (ii) familiari extracomunitari di cittadini dell'UE (o italiani) che vivono ancora nel loro Paese d'origine, modificando di fatto la disciplina della carta di soggiorno


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La distinzione introdotta è stata recepita dall’art. 23, comma 1bis, del Decreto Legislativo 30 del 2007, che contiene la disciplina della carta di soggiorno. Questa novella stabilisce che:

  1. da un lato, i familiari extracomunitari di cittadini dell’UE o cittadini italiani che vivono in un Paese dell’UE diverso da quello di origine, ossia che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione proprio dei cittadini dell’Unione Europea, continuano ad essere autorizzati ad accedere alla carta di soggiorno così come disciplinata ai sensi degli artt. 10 e 14 del Decreto Legislativo 30 del 2007.
    La disciplina originaria rimane invariata e, pertanto, la carta di soggiorno potrà essere rinnovata per altri 5 anni o convertita, se ne ricorrono i requisiti, in una carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini dell’Unione Europea con validità di 10 anni (ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo 30 del 2007);
  2. dall’altro lato, ai familiari extracomunitari di cittadini dell’UE ancora residenti nel Paese d’origine (e quindi, nel caso italiano, i familiari di cittadini italiani che risiedono in Italia), invece, verrà rilasciato un nuovo tipo di permesso di soggiorno per motivi familiari denominato “statici” – per enfatizzare il fatto che costoro non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione Europea – che sarà disciplinato dall’art. 5, comma 8, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
    Questo nuovo permesso di soggiorno per motivi familiari ha una validità standard di 2 anni, alla stregua del permesso di soggiorno per familiari di cittadino italiano fino al 2° grado disciplinato dall’art. 19 comma 2 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ma che può essere eventualmente rilasciato con una durata pari a 5 anni concorrendo una serie di requisiti propri dei permessi di soggiorno per motivi familiari, come ad esempio, senza pretesa di esaustività, la disponibilità di reddito sufficiente e, soprattutto, l’aver ottenuto il certificato di idoneità alloggiativa per la sistemazione dove il familiare andrà a risiedere insieme al cittadino italiano.
    Il permesso di soggiorno per familiari “statici” può essere rinnovato o convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, purché siano soddisfatti i requisiti, ma non può, invece, essere convertito in una carta di soggiorno permanente per un familiare di un cittadino dell’UE. Il familiare extracomunitario di cittadino italiano che risiede in Italia insieme al cittadino italiano potrà solo richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo dopo 5 anni di legale residenza nel territorio dello Stato (art. 9 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286), previo soddisfacimento dei relativi requisiti.

 

Nonostante, come detto, questa novità sia stata introdotta lo scorso agosto, le principali Questure italiane hanno cominciato solo recentemente ad applicare questa nuova distinzione: si può pertanto affermare che sono ora ufficialmente in vigore le nuove regole riguardanti la carta di soggiorno.

 

***

 

Il team Immigration di LCA è a disposizione per ulteriori chiarimenti sulle questioni sopra menzionate e vi terrà aggiornati sulle ultime novità della legge italiana sull’immigrazione.

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Equity Partner
Benedetto Lonato
Senior Associate
Alessia Ajelli

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