Lo scorso 18 ottobre, con il D.Lgs. 152/2023, il Governo italiano aveva recepito la Direttiva UE 2021/1883 sulle condizioni di ingresso e lavoro per i lavoratori altamente qualificati, che, andando ad abrogare l’originaria direttiva istitutiva della “Carta Blu UE”, ne amplia il bacino di utenti che possono ora accedervi.
Tra le varie modifiche apportate all’art. 27quater del Testo Unico sull’Immigrazione, infatti, la modifica più rilevante è stata quella relativa ai requisiti che il lavoratore debba possedere per poter ricevere la Carta Blu, in particolare dal punto di vista delle qualifiche personali. Originariamente era richiesto un titolo di studio universitario ottenuto dopo un corso di durata almeno triennale (oltre ovviamente al possesso dei particolari requisiti necessari in caso di professioni regolamentate).
Ora, il testo dell’art. 27quater consente accesso alla Carta Blu ai lavoratori non in possesso di un titolo di studio, ma che siano in grado di dimostrare, alternativamente:
- “una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
- una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25”
(art. 27quater, co. 1, lett. c) e d), D.Lgs. 286/1998).
La recentissima circolare attuativa comunica alle autorità quale documentazione richiedere al fine di valutare se il lavoratore straniero abbia effettivamente maturato l’esperienza richiesta e possa quindi ricevere il nulla osta all’ingresso e al lavoro, e quindi visto e permesso di soggiorno ex art. 27quater “(Nuova) Carta Blu UE”.
Nello specifico, la circolare indica agli Sportelli Unici per l’Immigrazione di richiedere, a dimostrazione di tale maturata esperienza, un’apposita dichiarazione del datore di lavoro richiedente la Carta blu UE, corredata da contratto/i di lavoro e/o buste paga (con l’aggiunta facoltativa di lettera di esperienza redatta dal datore di lavoro straniero), relativi al periodo lavorativo svolto che dimostrino lo specifico settore di attività in cui il lavoratore è stato impiegato e la durata dell’esperienza professionale, di almeno cinque anni nel settore per cui si presenta la domanda di Carta blu UE (ovvero di tre anni nei sette precedenti per il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione).
Il team Immigration di LCA è a disposizione per ulteriori chiarimenti sulle questioni sopra menzionate e vi terrà aggiornati sulla Nuova Carta Blu UE e ultime novità della legge italiana sull’immigrazione.
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