I mesi di luglio e agosto 2024 sono stati caratterizzati da importanti riforme in materia penale e, in particolare, nell’ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione.
Nel periodo estivo sono infatti entrati in vigore:
- il D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito in legge con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, recante “misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia” (c.d. Decreto-carcere);
- e la L. 9 agosto 2024, n. 114, recante “modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare” (c.d. Legge Nordio).
Data la rilevanza e le conseguenze pratiche dei due interventi, si ripercorreranno di seguito le principali modifiche che gli stessi hanno apportato, tra l’altro, all’assetto del Titolo II, Capo I del codice penale e al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità da reato degli enti.
Il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili
L’’art. 9 del Decreto-carcere ha introdotto nel codice penale la fattispecie di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.), altrimenti definito come “peculato per distrazione”. La norma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, ove il fatto non costituisca peculato ai sensi dell’art. 314 c.p., “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto”.
Al comma 2 della norma è previsto altresì un inasprimento della pena (reclusione da sei mesi a quattro anni) se “il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000”.
Inoltre, per espressa previsione del Decreto-carcere la nuova fattispecie è stata inserita tra i reati presupposto di responsabilità dell’ente ex art. 25, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 231/2001, ossia limitatamente ai soli fatti che offendano gli interessi finanziari dell’Unione europea.
L’abrogazione del reato di abuso d’ufficio
D’altro canto la Legge Nordio, all’art. 1, comma 1, lett. b), ha abrogato il delitto di abuso di ufficio previsto dall’art. 323 c.p.
Tale intervento implica alcune importanti conseguenze sul piano della successione delle leggi nel tempo e della determinazione dei relativi effetti processuali.
Al netto dei procedimenti ancora pendenti per ipotesi tesi di abuso d’ufficio in cui potrebbe essere possibile riqualificare il fatto in altre fattispecie comunque non del tutto sovrapponibili (come la meno grave omissione/rifiuto di atti d’ufficio ex art. 328 c.p.), l’abrogazione del delitto in questione comporterà l’archiviazione per quelli ancora in fase di indagini preliminari, o una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere nelle fasi successive, nonché la cessazione dell’esecuzione di qualsiasi misura cautelare o pena detentiva o accessoria.
Per quanto riguarda i procedimenti per abuso d’ufficio definiti con provvedimenti già passati in giudicato, potrà invece essere avviato un incidente d’esecuzione ex art. 673 c.p.p. per chiedere la revoca delle sentenze di condanna o di patteggiamento, pur rimanendo ferme le obbligazioni civili da reato.
Va tuttavia osservato che, proprio in ragione dell’introduzione dell’autonoma e più mite fattispecie di cui all’art. 314 bis c.p., prima riconducibile per giurisprudenza consolidata all’abuso d’ufficio, l’abrogazione dell’art. 323 c.p. costituisce un’abrogazione solo virtuale per quanto riguarda la specifica condotta di peculato per distrazione di denaro o beni mobili, che continua ad essere punita ai sensi della nuova norma introdotta con il Decreto-carcere.
Le condanne definitive per abuso d’ufficio che riguardino condotte di peculato per distrazione di denaro o beni mobili (e non anche immobili) non potranno pertanto essere revocate ex art. 673 c.p.p. mentre, nei procedimenti in corso, si avrà una mera riqualificazione del fatto di reato in imputazione.
La riformulazione del reato di traffico di influenze illecite
L’’art. 1, comma 1, lett. e) della Legge Nordio ha poi determinato una sostanziale riscrittura dell’art. 346 bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite.
Il testo riformato dal legislatore è ora il seguente:
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis, in relazione all’esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un’altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all’articolo 322 bis.
La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.
Si tratta di una riformulazione che restringe fortemente il campo applicativo della norma, in quanto, rispetto alla precedente versione:
- per l’integrazione del reato, le relazioni con il pubblico ufficiale dovranno essere “utilizzate” ed “effettive”, e non più anche solo vantate e asserite (in tal caso, sussistendo tutti gli elementi della fattispecie e di procedibilità, potrebbe tuttalpiù configurarsi il reato di truffa, dove tuttavia colui che dà o promette denaro o utilità economiche non sarebbe più punibile, ma persona offesa);
- l’espressione “intenzionalmente allo scopo” pare indicare il requisito del dolo intenzionale, e dunque, il dolo nella sua massima intensità, che deve dunque specificamente mirare all’utilizzazione delle relazioni;
- l’utilità data o promessa al mediatore deve ora essere “economica”, e non più generica;
- la mediazione c.d. gratuita è ora limitata alla remunerazione del pubblico ufficiale in relazione all’esercizio delle sue “funzioni”, e non più anche dei suoi “poteri”;
- la mediazione c.d. onerosa viene individuata ora nel solo caso in cui la condotta sia finalizzata ad “indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio </i[…] a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito”.
In buona sostanza, la riformulazione del traffico di influenze illecite comporta una parziale abrogazione tacita della fattispecie – con tutte le conseguenze già richiamate sopra per l’abrogazione dell’art. 323 c.p. quanto ai procedimenti pendenti e già definiti – e, dunque, la non punibilità delle condotte prima riconducibili all’art. 346 bis c.p. che presentino una relazione con il pubblico ufficiale solo vantata o non effettiva, o con dolo indiretto o eventuale, o riguardanti utilità diverse da quella economica, o, per la mediazione gratuita, l’esercizio di poteri non direttamente connessi alla funzione del pubblico ufficiale o ancora, per la mediazione onerosa, l’induzione a compiere un fatto di reato che non sia contrario ai doveri d’ufficio.
In relazione al traffico di influenze illecite, la Legge Nordio non interviene sulla disciplina del D.Lgs. 231/2001, essendo la fattispecie già ricompresa tra i reati presupposto di responsabilità dell’ente: naturalmente, la nuova struttura della norma imporrà in ogni caso un aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.
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