Sdoganamento centralizzato: via alla prima fase
Lo scorso 1° luglio 2024 è diventata operativa la prima fase di implementazione dello sdoganamento centralizzato all’importazione previsto dall’art. 179 CDU. Gli Operatori Economici Autorizzati per le semplificazioni doganali (AEOC), pertanto, previa autorizzazione dell’Amministrazione doganale, potranno presentare la dichiarazione doganale – in forma esclusivamente elettronica – presso l’ufficio doganale competente del luogo in cui essi sono stabiliti, a prescindere dal luogo di introduzione fisica delle merci nell’UE. In tal modo, sarà possibile abbattere i costi e i tempi di sdoganamento.
Durante la prima fase, la semplificazione riguarderà tutti i prodotti, a eccezione delle merci soggette ad accisa, merci unionali nell’ambito di scambi con territori fiscali speciali e merci soggette a misura di politica agricola comune, giacché l’estensione a queste categorie merceologiche si avrà soltanto con la seconda fase, prevista per il 2 giugno 2025.
In concreto, gli importatori saranno tenuti a presentare la dichiarazione doganale presso l’ufficio del loro luogo di stabilimento (c.d. ufficio di controllo), che provvederà a effettuare i controlli necessari per la verifica della dichiarazione doganale e a riscuotere l’importo del dazio. L’ufficio presso il quale è presentata la merce (c.d. ufficio di presentazione), invece, provvederà alla riscossione dell’Iva e, dopo lo scambio di informazioni con l’ufficio di controllo, allo svincolo delle merci importate. Con particolare riferimento alle modalità di assolvimento dell’Iva, la stessa dovrà essere versata nello Stato membro i cui sono importati i beni (i.e. Paese di presentazione) secondo due metodi alternativi: il pagamento differito nello Stato membro di presentazione o la liquidazione posticipata (inversione contabile) nello Stato membro di presentazione, la quale sarà riservata a prodotti determinati.
Per il recupero dell’Iva, l’operatore dell’UE che abbia scelto come metodo di riscossione il pagamento differito potrà ricorrere alla procedura di rimborso ex art. 38-bis2, d.p.r. 633 del 1972, qualora abbia effettuato nel territorio dello Stato operazioni per le quali l’Iva è dovuta dal cessionario, prestazioni di servizi di trasporto (o accessorie) non imponibili ovvero operazioni di cui all’art. 74-septies, d.p.r. 633 del 1972 (vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi).
In caso contrario, dovrà nominare un rappresentante fiscale ex art. 17, comma 3, d.p.r. 633 del 1972, o procedere all’identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter, d.p.r. 633 del 1972.
Diversamente, l’importatore che abbia proceduto alla riscossione dell’imposta mediante inversione contabile dovrà acquisire una posizione Iva in Italia e indicare in bolla doganale l’autorizzazione che prevede tale metodo di pagamento dell’Iva.
In vigore un nuovo accordo di libero scambio tra UE e Kenya
È entrato in vigore, il 1° luglio 2024, l’Accordo di Partenariato Economico tra UE e Repubblica del Kenya. Tale Accordo permetterà a tutte le esportazioni dal Kenya (escluse le armi) di accedere al mercato dell’UE senza dazi e contingenti e aprirà il mercato kenyota alle importazioni dall’UE.
Con particolare riferimento alle regole di origine, è stata avviata la negoziazione per l’adozione di un reciproco Protocollo, in assenza del quale troveranno applicazione le norme di origine previste dal Reg. UE 2016/1076, relativo ai regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).
Il tribunale dell’UE diventa competente per IVA e dogana
A partire dal 1° ottobre 2024, le domande di rinvio pregiudiziale relative a una o più delle sei materie specificamente individuate dall’art. 50-ter, Reg. UE 11 aprile 2024, n. 2019, saranno sollevate dinanzi alla Corte di Giustizia, ma trasferite alla competenza del Tribunale dell’Unione europea. Si tratta delle questioni pregiudiziali riguardanti: il sistema comune dell’Iva, i diritti di accisa, il codice doganale, la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, la compensazione pecuniaria e assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto e il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
La Corte di Giustizia, in particolare, effettuerà un’analisi preliminare sulle materie oggetto di istanza, al fine di verificare se la domanda possa essere trasferita al Tribunale dell’UE o debba essere rinviata alla Corte stessa per un’ulteriore analisi.
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