Alert | 04.04.2024

Le comunità energetiche rinnovabili: i chiarimenti del GSE

Completato il quadro normativo e regolatorio applicabile alle CER - Comunità Energetiche Rinnovabili che disciplina le modalità di incentivazione a supporto di tali iniziative


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Tra gennaio e febbraio 2024 è stato completato il quadro normativo e regolatorio applicabile alle Comunità Energetiche Rinnovabili (“CER”):

i) il D.M. 414/2023 del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (“DM CACER”) disciplina le modalità di incentivazione per l’energia condivisa in configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile, nonché i contributi PNRR per CER;
ii) l’Allegato A alla delibera ARERA 727/2022/R/eel- Testo Integrato sull’Autoconsumo Diffuso (“TIAD”) è stato di conseguenza aggiornato;
iii) le Regole Operative del GSE hanno quindi precisato i presupposti per l’accesso alle varie forme di valorizzazione e incentivazione previste dal DM CACER e dal TIAD, oltre che al servizio erogato dal GSE.

I testi normativi qui indicati si applicano alle configurazioni di “autoconsumo diffuso”, in cui anche chi non ha un impianto alimentato da fonti di energia rinnovabile (“FER”) può autoconsumare l’energia come se “virtualmente” fosse autoprodotta. Le Regole Operative, in particolare, hanno ulteriormente chiarito i requisiti per la costituzione e il funzionamento delle CER, che rappresentano il modello di configurazione più avanzato e strutturato.

 

1.Natura e requisiti della CER
La CER è un soggetto giuridico autonomo e a partecipazione aperta e volontaria, il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici e sociali in favore dei suoi partecipanti e del territorio in cui opera (i c.d. stakeholder), piuttosto che realizzare profitti finanziari.

Tali peculiarità impongono di costituire una CER mediante forme giuridiche caratterizzate dall’assenza di scopo di lucro e idonee a garantire libertà di ingresso e uscita dei membri. Secondo l’opinione prevalente, infatti, le CER possono costituirsi in forma di associazioni (riconosciute e non), fondazioni di partecipazione, enti del terzo settore, società cooperative.

I partecipanti possono essere (i) persone fisiche, (ii) enti territoriali o autorità locali (comprese le amministrazioni comunali), (iii) enti di vario tipo (di ricerca, formazione, protezione ambientale, religiosi), nonché (iv) piccole e medie imprese (PMI) a condizione che la partecipazione alla CER non rappresenti l’attività commerciale e/o industriale principale.

È quindi esclusa la partecipazione alla CER da parte di “grandi imprese”.

Una stessa CER può costituire una o più “configurazioni”, ciascuna delle quali è autonoma dalle altre – anche per l’accesso a incentivi/contributi – ed è data dall’insieme degli impianti di produzione e punti di connessione (c.d. POD) in grado di assicurare la condivisione dell’energia rinnovabile all’interno di un perimetro geografico rappresentato dalla medesima cabina primaria.

 

2.I soggetti facenti parte della “configurazione”
In generale, ogni configurazione di “autoconsumo diffuso” è composta dai seguenti soggetti:

  1. il produttore è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione o del codice ditta dell’impianto, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio dell’impianto dello stesso. Nella stessa CER possono esservi più produttori;
  2. il cliente finale è il titolare del punto di connessione che alimenta l’unità di consumo e, prelevando energia elettrica dalla rete per la quota di proprio uso finale, è intestatario della bolletta elettrica. Il cliente finale può anche essere prosumer, se produce energia con un proprio impianto e condivide in comunità l’energia eccedente l’uso personale;
  3. il referente ha la gestione tecnica ed amministrativa della CER, è responsabile del riparto dell’energia condivisa, invia le richieste di accesso al servizio di incentivazione, riceve le fatture attive del GSE. Il ruolo di referente può essere svolto (i) dalla stessa CER in persona del legale rappresentante, oppure (ii) da un produttore o cliente finale membro della CER, o (iii) da un produttore “terzo” qualificato come ESCO certificata UNI 11352, su apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale e rinnovabile.

Per costituire una “configurazione”, la CER deve: (a) prevedere la presenza di almeno due soggetti che siano partecipanti alla CER e agiscano in qualità di clienti finali e/o produttori; (b) costituire almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione.

Lo Statuto della CER, tuttavia, deve prevedere che i partecipanti mantengano i diritti di “cliente finale”, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica e di recedere in ogni momento dalla “configurazione”, fermo restando l’impegno a corrispondere eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, per compartecipare agli investimenti sostenuti.

La CER, inoltre, deve avere la proprietà o disponibilità e il controllo di tutti gli impianti di produzione.

A tal fine, un partecipante alla CER, cliente finale o produttore, può inserire POD e/o impianti di cui sia titolare in configurazioni diverse (fermo restando che un impianto o punto di connessione non può rientrare in più di una “configurazione”).

Non solo: anche i proprietari di impianti di produzione che non siano partecipanti alla CER – incluse le “grandi imprese” – possono conferire mandato al referente affinché l’energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell’energia elettrica condivisa. In particolare, l’accordo dovrà prevedere che ciascun impianto venga esercito dal produttore per le finalità della CER e nel rispetto delle norme tecniche applicabili.

 

3.Gli impianti di produzione ammessi in una CER
Possono essere ammessi in una CER soltanto (i) gli impianti di produzione alimentati interamente da fonti rinnovabili e (ii) quelli che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili, se la quota di energia elettrica prodotta sia annualmente inferiore al 5%.

Tale caratteristica distingue le CER dalle c.d. CEC (“comunità energetiche dei cittadini”), che possono gestire energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e non.

Per accedere al contributo in conto capitale e agli incentivi di valorizzazione dell’energia elettrica, gli impianti di produzione gestiti da una CER devono:

i) essere di nuova costruzione (realizzati su un sito in cui era assente da almeno 5 anni un altro impianto) o risultare dal potenziamento di impianti esistenti (in tal caso, l’energia elettrica incentivata sarà solo quella immessa dalla sezione potenziante);
ii) avere potenza massima di 1 MW (se la potenza è superiore, verrà riconosciuto il solo contributo di valorizzazione dell’energia autoconsumata);
iii) essere entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021, ma non prima della regolare costituzione di una CER o dell’adeguamento dello Statuto. Gli impianti esistenti prima di tale data sono ammessi, purché la loro potenza non superi il 30% della potenza complessiva degli impianti in configurazione, ma non accedono agli incentivi (l’energia prodotta è invece computata per calcolare l’energia autoconsumata ai fini del contributo di valorizzazione). Se gli impianti sono entrati in esercizio prima del 24.01.2024, va documentato che sono stati realizzati per essere inseriti in una CER;
iv) se alimentati a biogas o biomassa o sottoprodotti, rispettare i criteri definiti nell’Appendice D alle Regole Operative;
v) rispettare i requisiti del principio DNSH;
vi) essere realizzati esclusivamente con moduli fotovoltaici di nuova costruzione e certificati, mentre altre componenti possono essere rigenerate ai sensi delle “Procedure Operative GEI”.

Gli impianti di produzione ibridi, anche alimentati a rifiuti, non sono ammessi nelle “configurazioni” gestite da una CER. Invece, possono essere installati anche sistemi di accumulo e colonnine di ricarica.

La CER stessa o i partecipanti (produttore e/o cliente finale) che abbiano sostenuto l’investimento per realizzare impianti in “configurazione” (ubicati in Comuni con meno di 5.000 abitanti) possono beneficiare del contributo in conto capitale nella misura massima del 40% delle spese ammissibili di cui al PNRR.

 

4.Le CER: fonte di benefici e driver di “sostenibilità’”
La partecipazione ad una CER comporta evidenti vantaggi economici per i suoi partecipanti:

  1. sia per i produttori, che possono vendere a condizioni di mercato l’energia rinnovabile autoprodotta ma non sia stata autoconsumata;
  2. sia per i clienti finali, che possono autoconsumare l’energia prodotta dagli impianti in “configurazione” con un risparmio sulla bolletta mensile.

Inoltre, DM CACER e Regole Operative hanno disciplinato l’accesso delle CER al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante, una forma di “tariffa premio” calcolata sulla quota di energia elettrica rinnovabile condivisa. In particolare, si segnala che:

i) le richieste di accesso al contributo dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2025 e gli impianti ammessi dovranno entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026;
ii) la tariffa incentivante, invece, potrà essere richiesta fino al trentesimo giorno successivo alla data di raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Il GSE ha annunciato, al riguardo, che l’8 aprile 2024 saranno operative le piattaforme per presentare le domande di ammissione alle tariffe e ai contributi, oltre che per verificare l’ammissibilità preliminare dei progetti.

Pur essendo escluse dal novero dei partecipanti alle CER, anche le grandi imprese del settore energy potranno trarre opportunità di business, mettendo a disposizione impianti di produzione e/o energia elettrica da fonte rinnovabile o fornendo altri servizi necessari per costituire una o più “configurazioni”.

Altrettanto evidenti sono i benefici ambientali e sociali: una CER produce energia green certificata da “garanzie d’origine” e può favorire forme di inclusione a favore di utenti vulnerabili o aree territoriali poco servite.

Anzi, le CER possono rappresentare un driver per progetti di sostenibilità. Un’impresa potrebbe coinvolgere in una CER i propri dipendenti o “stakeholder” esterni, creando un “valore” che può accrescere il proprio rating di sostenibilità; ma potrebbe anche aggregare gli operatori della propria filiera e offrire a questi ultimi la possibilità di rendicontare la partecipazione stessa alla CER come un’azione sostenibile della propria organizzazione aziendale.

Nel complesso, le CER possono quindi rappresentare uno strumento significativo per consentire la “transizione ecologico-energetica” in Italia, offrendo al contempo benefici concreti a cittadini, imprese e comunità territoriali.

 

 

 

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