Insight | 27.01.2025

Insight Doganale | Gennaio 2025

Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la versione aggiornata della “Convenzione PEM riveduta”, che prevede l’utilizzo di certificati di circolazione EUR.1 in formato elettronico e regole di lista semplificate


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Nuove regole PEM

 

Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la versione aggiornata della Convenzione paneuromediterranea (“Convenzione PEM riveduta”), che prevede, in particolare, l’utilizzo di certificati di circolazione EUR.1 in formato elettronico e regole di lista semplificate. Durante il periodo transitorio, che durerà fino al 31 dicembre 2025, alcuni partner commerciali applicheranno la Convenzione PEM riveduta, mentre altri continueranno ad applicare la Convenzione PEM o i precedenti Protocolli PEM.

Per tale motivo, l’Agenzia delle dogane, con un avviso pubblicato lo scorso 19 dicembre, ha fornito importanti istruzioni operative, precisando che, al fine di avere un quadro completo e aggiornato, gli operatori dovranno fare riferimento alla “matrice” pubblicata sul portale della Commissione europea.

Si segnala, inoltre, che sono stati creati due nuovi codici TARIC: “U078” per la prova di origine, recante la dicitura “REVISED RULES”, rilasciata da un esportatore che applica le regole rivedute, e “U079” per la dichiarazione di origine riportante tale dicitura.

EUDR: posticipata di 12 mesi l’entrata in vigore

 

Il Reg. UE n. 2024/3234 del 19 dicembre del Parlamento e del Consiglio, pubblicato lo scorso 23 dicembre, ha rinviato la data di applicazione del Reg. UE n. 1115/2023 (Deforestazione zero – EUDR) al 30 dicembre 2025 per le medie e grandi imprese e al 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese.

Via libera al dichiarante CBAM autorizzato

 

Dal 1° gennaio 2025, gli importatori UE o i rappresentanti doganali indiretti che agiscono in qualità di dichiaranti CBAM possono richiedere la qualifica di “dichiarante CBAM autorizzato” – che diventerà obbligatoria dal 1° gennaio 2026 – trasmettendo apposita domanda di autorizzazione attraverso il Registro CBAM.

Tale domanda deve contenere, in particolare, tutte le informazioni di cui all’art. 5, paragrafo 5, Reg. UE 2023/956, tra cui: i dati identificativi del richiedente; un’autocertificazione che attesti l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, nonché di reati gravi in relazione alla sua attività economica nei cinque anni precedenti la domanda; i dati che dimostrino la solvibilità finanziaria dell’operatore, con i relativi documenti giustificativi, quali il conto dei profitti e delle perdite e il bilancio patrimoniale degli ultimi tre esercizi; una stima del valore monetario e del volume delle importazioni di merci nel territorio doganale dell’UE suddivisi per tipologia di merci, per l’anno civile nel corso del quale è presentata la domanda e per l’anno civile successivo; per quanto riguarda il rappresentante doganale indiretto, il nome e i recapiti delle persone per le quali agisce.

Novità per la regolarizzazione delle inosservanze doganali

 

Con la circolare 10 dicembre 2024, n. 25, l’Agenzia delle dogane ha fornito importanti chiarimenti sulla regolarizzazione a posteriori e sulla revisione su istanza di parte.

In caso di presentazione della dichiarazione in dogana oltre i termini temporali previsti dagli artt. 139 e ss. CDU, è prevista la possibilità di regolarizzare la posizione delle merci, con applicazione della sanzione, da 150 a 2.000 euro, prevista dall’art. 103, d.lgs. n. 141/2024 (“DNC”).

Al riguardo, la Circolare precisa che, qualora l’inosservanza non abbia comportato l’insorgenza di un’obbligazione doganale, l’operatore è tenuto a fornire all’Ufficio doganale competente la prova del pagamento della sanzione con eventuale ravvedimento operoso, nonché a presentare la merce oggetto della dichiarazione, se questa sia nella sua disponibilità; in caso di indisponibilità della merce, la parte dovrà darne atto nell’istanza.

Se, invece, l’inosservanza ha comportato l’insorgenza di un’obbligazione doganale, nell’istanza devono essere riportati i fatti che hanno comportato l’inosservanza e che si ritengono comprovanti la mancata intenzionalità del comportamento, allegando l’eventuale documentazione in tal senso. Soltanto laddove l’Ufficio ritenga provata – anche alla luce dell’eventuale qualifica AEO – la buona fede del dichiarante, concede la regolarizzazione a posteriori, previo versamento dei tributi, della sanzione ex art. 103 delle DNC e degli interessi di mora. Di particolare rilievo sono, poi, le indicazioni che riguardano la revisione su istanza di parte, ossia la facoltà dell’operatore di modificare la dichiarazione doganale già accettata dalla dogana.

A tale proposito, è stato precisato che la presenza di errori o inesattezze nella dichiarazione doganale non configura di per sé un’ipotesi di contrabbando per dichiarazione infedele ai sensi dell’art. 79 delle DNC, dal momento che tale fattispecie presuppone l’intenzionalità della condotta, da escludere nel caso in cui sia il dichiarante a chiedere spontaneamente la correzione della dichiarazione.

In ogni caso, la rettifica non può far diventare oggetto della dichiarazione in dogana merci diverse da quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale; di conseguenza, se essa comporta l’inclusione di quantità di merci non indicate nella originaria bolletta doganale, l’operatore è tenuto a procedere alla regolarizzazione a posteriori con la presentazione di una nuova dichiarazione doganale.

La modifica (i.e. sotto il profilo della classifica o dell’origine) di articoli già presenti nell’originaria dichiarazione, anche se comporta la creazione di nuovi e diversi articoli rispetto agli originari, rientra, invece, nelle correzioni possibili con la revisione della dichiarazione.

La richiesta di modifica della dichiarazione è soggetta all’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane. Da ultimo, si segnala che per la revisione su istanza di parte, ai sensi dell’art. 96, comma 13, delle DNC, non sono dovute sanzioni, ma solo gli interessi di mora sugli eventuali maggiori diritti di confine, qualora l’istanza di revisione sia presentata oltre novanta giorni dopo lo svincolo delle merci.

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