Insight | 21.01.2025

Le principali novità apportate dal Correttivo al Codice degli appalti

Dal 31 dicembre 2024 sono in vigore le “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici”: diverse le novità introdotte dal Correttivo


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Digitalizzazione

 

Il Decreto Correttivo ha introdotto modifiche significative in ambito di digitalizzazione, con l’obiettivo di rendere più efficienti e sicuri i processi legati ai contratti pubblici.

In particolare, il Correttivo ha semplificato la gestione del fascicolo virtuale degli operatori economici, stabilendo che questi ultimi debbano trasmettere il consenso al trattamento dei dati alla Stazione Appaltante e agli enti concedenti già al momento della presentazione delle offerte. Inoltre, sono state chiarite le regole relative alla certificazione delle piattaforme digitali utilizzate dalle stazioni appaltanti per connettersi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (ANAC), favorendo così una maggiore uniformità e sicurezza nel processo.

Il Correttivo ha anche definito una precisa ripartizione dei compiti tra il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e il personale delle stazioni appaltanti per il corretto caricamento dei dati sulla Banca Dati Nazionale. In aggiunta, è stato esteso il potere di segnalazione all’AGID, oltre che all’ANAC, per le stazioni appaltanti, nel caso di omissioni di informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati.

A queste misure si aggiungono interventi volti a migliorare e velocizzare il funzionamento del casellario informatico, razionalizzando i requisiti tecnici per la redazione in formato digitale dei documenti relativi alla programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere.

È stata anche introdotta una nuova modalità di gestione dei procedimenti in caso di malfunzionamento del FVOE, con l’acquisizione di un’autocertificazione dei requisiti e la gestione della polizza attraverso registri elettronici qualificati, qualora trascorrano più di 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione.

Un ulteriore novità riguarda il Building Information Modeling (BIM), che, a partire dal 1° gennaio 2025, diventa obbligatorio per le opere con un importo a base di gara superiore a 2 milioni di euro e per gli interventi su edifici vincolati, quando l’importo supererà i 5,5 milioni di euro. Infine, il Correttivo prevede l’implementazione di strumenti avanzati di Intelligenza Artificiale, con l’intento di rendere i processi ancora più efficienti.

In questo quadro, la digitalizzazione si conferma come una priorità fondamentale, non solo per semplificare le procedure burocratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, ma anche per agevolare l’esame della documentazione e garantire una maggiore sicurezza. L’obiettivo è rendere il processo più rapido ed efficiente, assicurando al contempo un maggiore controllo pubblico e una trasparenza che risponde alle legittime richieste dei cittadini di una gestione delle risorse pubbliche più aperta e verificabile.

Equo compenso

 

Il Correttivo è intervenuto sull’art. 41, stabilendo che il 65% del compenso per i servizi di progettazione sia considerato come un importo “a prezzo fisso”, non ribassabile in sede di gara, mentre il restante 35% può essere oggetto di ribasso, ma con un limite per il punteggio economico, fissato al 30%. Questa modifica mira a garantire il principio dell’equo compenso, inteso come compenso “equo” e non “minimo”, consentendo al contempo una valutazione competitiva che premi le migliori offerte in termini di economicità e qualità del servizio. In questo modo, la riforma tenta di risolvere il conflitto tra la necessità di un compenso giusto per i professionisti e le esigenze di competitività ed efficienza nelle procedure di gara, ponendo un limite ai ribassi eccessivi e valorizzando la componente tecnica nelle offerte.

 La nuova revisione dei prezzi

 

Con modifiche all’art. 60 del Codice e l’introduzione del nuovo Allegato II.2 bis, è stato chiarito il rapporto tra la revisione dei prezzi e il principio di equilibrio contrattuale. In particolare, la soglia di rischio contrattuale per i lavori pubblici è stata abbassata al 3%, mentre quella di compensazione per eventuali eccedenze è stata innalzata al 90%.

Per quanto riguarda i contratti di servizi e forniture, sono stati previsti due meccanismi di revisione:

  • Meccanismo ordinario: basato su clausole di indicizzazione del costo del servizio, che garantiscono l’equilibrio economico del contratto in situazioni normali, adattando i prezzi alle fluttuazioni di mercato;
  • Meccanismo straordinario: attivato in caso di aumenti dei costi superiori al 5%, che prevede una compensazione dell’80% dell’eccedenza per far fronte a eventi eccezionali.

 

Tutele giuslavoristiche

 

Con la modifica del comma 2 dell’articolo 11, è stato introdotto l’obbligo per le stazioni appaltanti di specificare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile non solo nei bandi e negli inviti, ma anche in tutte le fasi della gara, compresi i documenti iniziali e la decisione di contrarre. Questa nuova estensione, introdotta dall’Allegato I.01, si applica anche agli affidamenti diretti.

Inoltre, è stato aggiunto al medesimo articolo il comma 2-bis, che prevede che, se un appalto o una concessione include prestazioni aggiuntive (scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie) che costituiscono almeno il 30% dell’attività totale e appartengono alla stessa categoria di quelle principali, la Stazione Appaltante o l’ente concedente deve indicare nei documenti di gara il CCNL applicabile al personale che svolge tali prestazioni.

Anche il comma 4 dell’articolo 11 è stato modificato, chiarendo che la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata dall’operatore economico, deve essere effettuata seguendo le modalità previste dall’art. 110 del Codice e in linea con le nuove disposizioni dell’Allegato I.01.

Infine, è stato modificato anche il comma 2 dell’articolo 119 del Codice, che ora consente al subappaltatore di applicare, oltre ai CCNL del contraente principale, anche altri CCNL, a condizione che offrano le stesse tutele ai dipendenti previsti dal CCNL applicato dall’appaltatore. Le modifiche esaminate mirano a rafforzare la protezione dei lavoratori negli appalti pubblici, stabilendo regole più precise sull’applicazione dei CCNL e introducendo criteri più severi per verificare l’equivalenza delle tutele garantite.

Accordo di collaborazione plurilaterale

 

L’art. 29 del Correttivo ha introdotto l’art. 82-bis nel Codice dei contratti pubblici. Tale articolo, unitamente al nuovo allegato II.6-bis, disciplina l’”accordo di collaborazione”, che si sostanzia in un accordo “plurilaterale”, sottoscritto dalla Stazione Appaltante, dall’appaltatore e dalle altre parti coinvolte in misura significativa nell’esecuzione del contratto, nonché – eventualmente – da altri soggetti pubblici e privati.

Al termine dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante sottopone l’accordo alle firme dell’appaltatore e degli altri soggetti significativi, che includono il R.U.P., il direttore dei lavori, i subappaltatori, i sub-contraenti e i fornitori pertinenti

L’accordo definisce gli obiettivi e le attività da svolgere, i meccanismi di verifica e prevenzione dei rischi, le responsabilità di ciascuna parte e le modalità di scioglimento dell’accordo. Include anche un sistema di premi per il raggiungimento degli obiettivi e le modalità di adesione di altri operatori successivamente alla firma. L’accordo prevede altresì che le controversie siano risolte tramite strumenti collaborativi: se non possibile, si ricorre a metodi alternativi di risoluzione delle controversie, come indicato nel Codice degli appalti.

Fase esecutiva (penali, premio di accelerazione, varianti)

 

Il Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 interviene in maniera significativa su taluni aspetti propri della fase esecutiva dell’appalto.

L’articolo 45 del Decreto Correttivo modifica e integra l’articolo 126 del D.Lgs. 36/2023:

  • per quanto riguarda le penali, la versione precedente stabiliva che quelle per ritardato adempimento dovessero essere calcolate giornalmente tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze derivanti dal ritardo. Con il Decreto Correttivo, la percentuale minima sale dallo 0,3 per mille allo 0,5 per mille, mentre la percentuale massima passa dall’1 per mille all’1,5 per mille;
  • per quanto concerne il premio di accelerazione, il Decreto modifica completamente il comma 2 dell’art. 126. In particolare, per i contratti di lavori pubblici, la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell’avviso di gara un premio per il completamento dei lavori anticipato rispetto al termine stabilito. La novità riguarda le modalità di calcolo del premio: il nuovo comma stabilisce che l’importo del premio sia determinato in base ai giorni di esecuzione anticipata e in proporzione all’importo del contratto, tenendo conto delle somme disponibili nel quadro economico dell’intervento, sotto la voce “imprevisti”. Il premio di accelerazione viene riconosciuto dopo il collaudo, purché l’esecuzione dei lavori sia conforme agli impegni assunti e garantisca la sicurezza per i lavoratori. Inoltre, il premio può essere riconosciuto anche in caso di proroga contrattuale, se i lavori vengono conclusi prima del nuovo termine stabilito.

 

Il Correttivo ha altresì apportato modifiche all’articolo 120 del Codice dei Contratti Pubblici, precisando le circostanze imprevedibili che giustificano modifiche durante l’esecuzione di un’opera. Queste circostanze includono:

  • le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
  • gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell’intervento;
  • i rinvenimenti, imprevisti e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell’intervento;
  • le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

 

Inoltre, il Correttivo chiarisce che non sono considerate sostanziali le modifiche al progetto o contrattuali proposte dalla Stazione Appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell’opera:

  • si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
  • si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell’opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;
  • gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell’esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell’opera.

 

Collegio Consultivo Tecnico

 

Il Correttivo al Codice dei contratti pubblici ha apportato diverse modifiche al Collegio consultivo tecnico (CCT).

Una delle modifiche principali riguarda la riduzione dell’ambito di applicazione del CCT, che torna ad allinearsi con le disposizioni introdotte dalla normativa emergenziale (art. 6, DL n. 76/2020 e modifiche successive). Secondo questa revisione, il CCT sarà obbligatorio solo per i contratti relativi a lavori pubblici, inclusi quelli sotto forma di concessioni o partenariati pubblico-privati. Viene superata l’obbligatorietà per i contratti di forniture e servizi con importo pari o superiore a 1 milione di euro.

Il Correttivo conferma comunque l’obbligatorietà del CCT anche per i settori speciali (art. 141, comma 3, lett. i-bis), rifiutando la proposta della VIII Commissione del Senato, che aveva suggerito di renderlo facoltativo in questi casi o di innalzare le soglie di obbligatorietà (25 milioni di euro per i contratti di lavori e 15 milioni di euro per i contratti di servizi e forniture).

Alcuni dubbi restano in merito all’applicabilità del CCT alle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti privati, come stabilito nell’art. 13, comma 7, e nell’Allegato I.12 del Codice, in quanto l’esecuzione delle stesse non è regolata dalla normativa pubblicistica.

Il Correttivo modifica anche gli articoli 216 e 217 del Codice, in merito ai pareri e alle determinazioni del CCT, aggiornando la rubrica dell’art. 216 da “Pareri obbligatori” a “Pareri e determinazioni obbligatorie” e dell’art. 217 da “Determinazioni” a “Determinazioni facoltative”. La revisione dell’art. 216 mira a rafforzare il ruolo del CCT, rendendo obbligatoria la sua pronuncia in caso di iscrizione di riserve, proposte di variante, risoluzione contrattuale o qualsiasi altra controversia tecnica durante l’esecuzione del contratto.

Un’ulteriore novità riguarda l’introduzione di pronunce del Collegio anche in caso di “dispute” tecniche, non solo in caso di vere e proprie “controversie”. Questo mira a far intervenire il CCT in fase precoce, quando emergono divergenze rilevanti per l’esecuzione del contratto, evitando che si trasformino in conflitti veri e propri.

Per quanto riguarda i requisiti dei membri, la principale novità è la modifica dei criteri di selezione, che non si basano più sul “ruolo” (come professori universitari o magistrati), ma sulla comprovata esperienza nel settore dei contratti pubblici e degli investimenti. Secondo l’art. 2, Allegato V.2, possono essere nominati membri del CCT ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con adeguata esperienza nel settore, comprovata da almeno cinque anni per i membri e dieci anni per il Presidente.

Infine, il Correttivo prevede l’introduzione di un “codice di procedura interno” per ogni Collegio, al fine di definire le modalità di svolgimento delle riunioni e dei contraddittori relativi all’adozione di pareri e determinazioni. Inoltre, l’art. 4, comma 3, dell’Allegato V.2 stabilisce che i Collegi dovranno tenere riunioni periodiche per monitorare l’andamento dei lavori e formulare osservazioni alle parti, confermando così il ruolo del CCT come supporto tecnico e giuridico per il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione delle opere pubbliche.

Infine, in merito all’accesso agli atti, l’art. 6, comma 3, dell’Allegato V.2 stabilisce che gli atti dell’Osservatorio permanente sul monitoraggio dei CCT sono soggetti alla disciplina dell’accesso agli atti di cui agli artt. 35 e 36 del Codice, e che le richieste di accesso devono essere indirizzate direttamente alle Stazioni Appaltanti.

Subappalto e tutela della micro, piccola media impresa

 

Il D.lgs. n. 209 del 2024 ha, inter alia, integrato la disciplina del subappalto, introducendo l’obbligo che almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili sia affidato a piccole e medie imprese, pur consentendo agli operatori di indicare una diversa soglia per motivi legati all’oggetto o al mercato. Inoltre, il Correttivo dispone l’obbligo di inserire nei contratti di subappalto le clausole di revisione prezzi, e di applicare lo stesso CCNL del contraente principale, o un contratto equivalente, garantendo pari tutele economiche e normative.

Viene poi disciplinato il subappalto “a cascata” per il quale si prevede l’applicazione delle medesime disposizioni sull’intero subappalto.

Partenariato pubblico-privato

 

Il Correttivo è intervenuto sul partenariato pubblico-privato, con particolare attenzione alla finanza di progetto, con l’obiettivo di ottimizzare la realizzazione di opere pubbliche attraverso la collaborazione tra enti pubblici e operatori privati.

La riforma mira a rendere più trasparenti e competitivi gli affidamenti, intervenendo su aspetti come la “clausola di prelazione”, per evitare che venga utilizzata in modo anti-concorrenziale. Una delle novità principali riguarda la semplificazione dei documenti richiesti agli operatori privati per la partecipazione alle procedure, in modo da non renderle troppo onerose.

Inoltre, il Correttivo introduce la possibilità di approvare “anticipatamente” il progetto di fattibilità tecnico-economica per ridurre il rischio di modifiche sostanziali dopo la selezione del contraente ed evitare eventuali contenziosi.

La riforma introduce anche una distinzione tra la finanza di progetto ad iniziativa privata e quella ad iniziativa pubblica. Nell’iniziativa privata, l’operatore economico presenta una proposta che, dopo una valutazione di fattibilità, può essere accompagnata da una conferenza di servizi preliminare. Se approvata, la proposta diventa un progetto di fattibilità tecnico-economica, che successivamente viene messo a gara. Nel caso dell’iniziativa pubblica, è l’ente pubblico a redigere il progetto di fattibilità e a lanciare una gara per selezionare l’operatore economico incaricato della realizzazione del progetto.

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Equity Partner
Carmen Leo
Senior Associate
Edoardo Fabbrizio

Marketing & Communication
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