Insight | 24.02.2026

La Corte Suprema degli Stati Uniti delimita i poteri presidenziali in materia doganale: illegittimi i dazi ex IEEPA

La sentenza del 20 febbraio 2026: profili di incostituzionalità, nuove tariffe ad valorem al 10% e strategie di tutela per le imprese importatrici


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Con una decisione destinata a incidere sugli equilibri economici internazionali, lo scorso 20 febbraio, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegittimi i dazi reciproci introdotti dal Presidente Trump in occasione del Liberation Day del 2 aprile 2025.

La sentenza – approvata con 6 voti a favore e 3 contrari – afferma un principio fondamentale riguardo alla separazione dei poteri: in base all’art. 1, Sezione 8, della Costituzione americana, la competenza in materia di imposizione daziaria spetta, in via esclusiva, al Congresso. Per tale ragione – prosegue la Corte – il Presidente non avrebbe potuto ricorrere all’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) per istituire unilateralmente nuove tariffe doganali, giacché tale atto autorizza alcune misure eccezionali per fare fronte a una situazione di emergenza nazionale.

Il potere di istituire dazi di importo, durata e portata illimitati, infatti, deve derivare da una delega esplicita e chiara da parte del Congresso, in assenza della quale l’IEEPA non può essere utilizzato come strumento per ridisegnare l’architettura del commercio globale degli Stati Uniti.

La decisione colpisce, in particolare, i dazi reciproci introdotti nel 2025, inclusi i dazi differenziati per Paese, compresi quelli per i prodotti UE (aliquota del 15%), e le misure del 25% imposte su alcuni prodotti provenienti da Canada, Cina e Messico per contrastare il traffico di fentanyl, i quali non saranno più riscossi a partire dalla mezzanotte del 24 febbraio 2026.

Restano, invece, pienamente vigenti i dazi del 50% su acciaio e alluminio, le misure adottate ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act (importazioni di automobili e loro parti, acciaio, alluminio, rame, legno, derivati e semiconduttori), nonché ai sensi delle Sezioni 122, 201 e 301 del Trade Act del 1974 e della Sezione 308 del Tariff Act del 1930.

Con un Executive Order del 20 febbraio 2026, tuttavia, il Presidente Trump ha annunciato l’introduzione, a partire dal 24 febbraio 2026, di un nuovo dazio generalizzato ad valorem del 10%; in virtù della Sezione 122 del Trade Act del 1974, infatti, il Presidente USA può adottare, per un periodo non superiore a 150 giorni, nuovi dazi, a fronte di requisiti procedurali più stringenti (indagini formali, audizioni pubbliche, consultazioni e limiti di tempo e importo).

Poiché la base giuridica dei dazi è stata dichiarata illegittima, si aprono numerosi interrogativi sulla sorte degli assetti negoziali fondati su tali misure.

E invero, anche se la Corte non si è pronunciata sulla questione dei rimborsi, rimettendo la relativa valutazione ai giudici della Corte del Commercio internazionale degli Stati Uniti, la sentenza in esame è inevitabilmente destinata a incidere sugli accordi commerciali già conclusi, alterando le condizioni di accesso al mercato e influenzando la competitività dei beni sul mercato statunitense.

Per le imprese importatrici ed esportatrici si apre una fase di incertezza operativa, durante la quale sarà necessario: i. monitorare l’evoluzione normativa e giurisprudenziale; ii. riesaminare le strutture contrattuali e le strategie doganali adottate; iii. valutare eventuali azioni a tutela dei propri diritti, anche sotto il profilo risarcitorio o restitutorio.

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Equity Partner
Andrea Carreri
Equity Partner
Andrea Marani

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Dogane e accise

LCA ha maturato una profonda competenza in materia di diritti doganali e accise, assistendo le imprese operanti nei settori import/export, nel mercato petrolifero ed energy, nonché gli operatori dei settori logistica e trasporti.
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