Alert | 31.03.2023

Decreto Omnibus

Dal 2 aprile nuovi obblighi per e-commerce e aumento sanzioni da 5 a 10 milioni di euro


Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

Il 2 aprile 2023 entra in vigore il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, attuativo della Direttiva Omnibus (UE) 2019/2161 del 27 novembre 2019. Il Decreto “Omnibus” – atteso da oltre un anno – recepisce anche in Italia le nuove norme a tutela dei consumatori, apportando notevoli modifiche al codice del consumo (D. Lgs. 206/2005).

Le novità principali sono l’introduzione di: (i) nuovi obblighi informativi a carico dei c.d. professionisti (soggetti che agiscono nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) e dei marketplace; (ii) una nuova norma in tema di annunci di riduzione di prezzo e scontistica; (iii) nuove fattispecie di pratiche commerciali scorrette (dual quality, secondary ticketing, ranking delle offerte online e uso di adwords non trasparente e recensioni false/non verificate); (iv) una nuova norma in tema di data monetization;  e soprattutto (iv) nuove sanzioni, con un innalzamento del massimo edittale da 5 a 10 milioni di euro o fino al 4% del fatturato annuo delle sanzioni applicabili alle pratiche commerciali scorrette.

E-commerce

Il settore del commercio elettronico, già fortemente regolamentato, è uno dei più interessati dalla riforma: ai sensi dell’art. 49 cod. cons., accanto ai tradizionali obblighi informativi in capo ai venditori (relativi, ad esempio, alle caratteristiche principali di beni e servizi, al prezzo totale e ai costi accessori), si aggiungono gli obblighi di:

  • indicare l’indirizzo geografico, il numero di telefono e l’indirizzo mail del professionista (co.1, lett. c);
  • dichiarare esplicitamente l’impiego di processi decisionali automatizzati nella personalizzazione dei prezzi (co. 1 lett. e-bis); e
  • fornire al consumatore un promemoria circa la garanzia legale di conformità anche per i beni con elementi digitali, i contenuti e i servizi digitali (quali, ad esempio, contenuti audio e video) e un’indicazione dettagliata di tutte le caratteristiche di compatibilità e interoperabilità dei prodotti e servizi offerti.

 

Annunci di riduzione di prezzi

In tema di scontistica, il nuovo art. 17 bis cod. cons. impone ai professionisti di indicare in tutti gli annunci di riduzione di prezzo, oltre alla percentuale di sconto, anche il prezzo più basso applicato dal venditore nei trenta giorni precedenti alla riduzione. La ratio della norma è chiara: fornire al consumatore un parametro certo e attendibile per comprendere l’effettivo vantaggio dell’offerta e mettere un freno, così, alla pratica scorretta dei prezzi gonfiati in occasione di saldi e vendite straordinarie. È da notare che l’art. 17 bis cod. cons. è l’unico articolo del Decreto “Omnibus” applicabile dal 1° luglio 2023, anziché dal 2 aprile; ciò – verosimilmente – per consentire ai professionisti di adeguarsi alla normativa, implementando le modifiche necessarie anche su siti e app.

Nuove pratiche commerciali scorrette

L’art. 21 co. 2 lett. b-bis) pone un freno al fenomeno del dual quality: la promozione di beni come identici (ad esempio per composizione e/o packaging) a quelli commercializzati all’estero, aventi in realtà composizione o caratteristiche significativamente diverse, è una pratica commerciale ingannevole. La black list delle pratiche commerciali considerate “in ogni caso ingannevoli” di cui all’art. 23 cod. cons. prevede quattro nuove ipotesi: (i) la presentazione di risultati di ricerca online senza l’indicazione di ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento o altro pagamento specifico per ottenere una classificazione migliore dell’offerta (co. 1, lett. m-bis); (ii) il secondary ticketing, ossia la rivendita di biglietti per eventi ottenuti tramite l’impiego di strumenti automatizzati idonei ad eludere i limiti di biglietti acquistabili (co. 1, lett. bb-bis); (iii) l’indicazione che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno utilizzato/acquistato il prodotto senza aver adottato misure ragionevoli e proporzionate per verificarne la provenienza (co. 1, lett. bb-ter); e (iv) l’invio (diretto o indiretto) di recensioni, apprezzamenti o informazioni false al fine di promuovere prodotti, anche sui social media (co.1, lett. bb-quater).

Data monetization

Con riferimento alla data monetization, il Decreto Omnibus conferma la linea di tendenza del legislatore europeo: oggi non solo è ammessa, nell’ambito dei contratti B2C, la possibilità che i dati personali dei consumatori costituiscano il corrispettivo della fornitura di contenuti o servizi digitali (art. 135-octies cod. cons. in vigore dal 1° gennaio 2022), ma a partire dal 2 aprile 2023 a tali contratti si estenderanno le tutele accordate ai consumatori dal codice del consumo, quali il diritto di recesso, la garanzia legale di conformità e il diritto ai rimedi contrattuali (art. 46 co. 1 –bis cod. cons.). Il rovescio della medaglia, in questo caso, è rappresentato dagli obblighi pre-contrattuali (informativi) e contrattuali che discendono in capo ai professionisti anche nel caso in cui il corrispettivo del contratto sia rappresentato dai dati personali dei consumatori.

Marketplace

I provider dei mercati online non sono esentati dalla riforma. Anzi, il nuovo art. 49-bis cod. cons. introduce una serie (onerosa) di obblighi supplementari in capo ai marketplace, quali gli obblighi di:

  • specificare i principali parametri che determinano la classificazione delle offerte presentate al consumatore come risultato della sua ricerca e l’importanza attribuita agli stessi;
  • indicare se i terzi che offrono beni, servizi o contenuti digitali tramite il marketplace sono professionisti o meno (con l’avvertimento che in quest’ultimo caso non si applicano i diritti garantiti ai consumatori dal codice del consumo); e
  • chiarire la ripartizione degli obblighi relativi al contratto tra il provider del marketplace e il singolo venditore.

L’introduzione di nuove pratiche commerciali scorrette (di cui si dirà a breve) relative alle recensioni false e/o non verificate, sembra inoltre introdurre un obbligo in capo ai marketplace di verificare la provenienza e l’affidabilità delle recensioni.

Ciò con l’obiettivo di garantire una maggior trasparenza ai consumatori in relazione alle recensioni dei prodotti e servizi che acquistano, all’identità di chi vende tramite il marketplace e ai parametri che determinano il ranking (o classificazione) delle offerte.

Sanzioni

La riforma in esame fa “rumore” soprattutto per il nuovo regime sanzionatorio. Ai sensi dell’art. 27 co. 9 cod. cons., il massimo edittale delle sanzioni amministrative irrogabili dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in caso di pratiche commerciali scorrette è aumentato da 5 a 10 milioni di euro. La norma che presenta, però, un maggiore impatto sulle condizioni generali di vendita di e-commerce (e non solo) è l’art. 37-bis co. 2-bis, ai sensi del quale il medesimo regime sanzionatorio (sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000.000 euro) si applica anche alle clausole vessatorie nei contratti B2C, prima “sanzionate” con la sola nullità di protezione.

Infine, le violazioni di rilevanza c.d. unionale o diffusa (ai sensi dell’art. 21 Reg. (UE) 2017/2394) sono soggette a un nuovo e distinto regime sanzionatorio: in tali casi l’importo massimo delle sanzioni irrogabili dall’AGCM è pari al 4% del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia o negli Stati europei interessati dalla violazione.

DOWNLOAD PDF

Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

IT & Data Protection

LCA ha maturato una specifica competenza nella gestione delle tematiche e degli adempimenti in materia di privacy, assicurando la totale compliance alla normativa europea (GDPR) e italiana in materia e alle direttive emanate dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Dedica inoltre da anni una profonda attenzione alle novità su big data e cybersecurity.
LINK

Technology & Media

LCA si contraddistingue per un particolare interesse e per la speciale attenzione alle costanti e continue evoluzioni che contraddistinguono il mondo delle nuove tecnologie, del web, nei media digitali e tradizionali, delle telecomunicazioni e, più in generale, di tutte le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
LINK

Potrebbe interessarti anche

24.04.2024
Furla ottiene con LCA la riassegnazione simultanea di oltre 30 nomi a dominio

La World Intellectual Property Organization accoglie le tesi della Maison, disponendo in un’unica procedura la consolidation e il trasferim ...

23.04.2024
Il modello “Pay or Consent” | L’opinione dell’European Data Protection Board

Il Comitato europeo per la protezione dei dati personali si è finalmente espresso sulla validità dei meccanismi “pay or consent”

19.04.2024
Neutralità carbonica | Compensazione sì o no?

Oggi al bancone di The Bar una puntata speciale sulla Direttiva “Empowering”