Alert | 15.12.2022

Certificazione di parità di genere e sgravi contributivi: arriva il decreto attuativo

Il percorso legislativo della Certificazione di parità di genere entra nel vivo. Il Governo ha approvato il decreto che consentirà alle imprese certificate al 31 dicembre 2022 di accedere alla riduzione dell’1% sui contributi previdenziali


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Il 28 novembre è stato pubblicato il decreto n. 349, adottato il 20 ottobre 2022 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministri per le Pari Opportunità e la Famiglia e dell’Economia e delle Finanze.

Il provvedimento attua quanto previsto dall’art. 5, L. n. 162/2021 che ha introdotto la certificazione di parità di genere sul luogo di lavoro stabilendo un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, pari all’1% del totale e fino ad un massimo di € 50 milioni annui, in favore delle aziende del settore privato che conseguano la certificazione di parità di genere.

Per sapere di più sulla Certificazione di Parità di Genere, leggi il nostro alert.

Il Decreto definisce criteri e modalità di concessione di tale esonero e le modalità di presentazione della domanda.

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

Ai fini dell’ammissione all’esonero contributivo, le aziende del settore privato in possesso della certificazione di genere (per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o dei consulenti del lavoro) dovranno presentare, esclusivamente per via telematica, apposita domanda all’INPS, secondo le istruzioni che saranno rese disponibili dal medesimo Istituto con successiva circolare.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi dell’azienda;
  • la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  • l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  • la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  • la dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione di parità di genere e il periodo di validità della certificazione; e
  • la dichiarazione sostitutiva dell’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro (per il caso di mancato invio del rapporto sulla situazione del personale nei termini prescritti).

 

Le domande sono verificate dall’INPS e sono ammesse con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione di parità di genere (non dovrà, dunque, essere ripresa annualmente la domanda per i 3 anni di validità della certificazione).
Qualora le risorse di spesa risultino insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente ammissibili, il beneficio riconosciuto è proporzionalmente ridotto.

Per consentire l’adeguata verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
comunica periodicamente all’INPS i dati identificativi delle aziende del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere.

 

Il decreto prevede altresì che ulteriori interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere, delle pari opportunità sui luoghi di lavoro e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro siano realizzati – nel limite di € 2 milioni annui – dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e in accordo con il Dipartimento per le Pari Opportunità che ne assicurerà la coerenza rispetto al Piano strategico nazionale per la parità di genere (PNRR).

 

 

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Senior Associate
Alessia Placchi

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