Le clausole contrattuali che estendono il divieto di brevettazione devono definire in modo inequivocabile il perimetro oggettivo e temporale della clausola attributiva della titolarità di tali diritti di proprietà industriale.
La sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano si è di recente pronunciata in merito all’inadempimento, da parte dell’Università degli Studi di Parma, dell’obbligo contrattuale di astensione dal depositare domande di brevetto farmaceutico-veterinario aventi ad oggetto una specifica tipologia di peptidi antimicrobici contenuto in un contratto concluso con Icf Industria Chimica Fine Srl che ha avviato il procedimento.
La decisione mette in luce i potenziali benefici e – soprattutto – i rischi insiti nella determinazione contrattuale della titolarità delle invenzioni brevettabili realizzate nell’ambito della ricerca universitaria finanziata in tutto o in parte da enti privati.
L’articolo completo a firma di Gianluca De Cristofaro per Il Sole 24 Ore.