Alert | 23.02.2024

Un commento al primo mansionario dei lavoratori sportivi

Il 21 febbraio è stato pubblicato il primo elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva sulla base dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche


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Con la riforma dello sport e la pubblicazione del decreto legislativo n. 36/2021 (di seguito, il “Decreto”) è stata introdotta in Italia la figura del lavoratore sportivo. Già all’articolo 2, rubricato “definizioni”, il Decreto fornisce una prima definizione di “lavoratore sportivo”, che ricomprende, “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara e ogni altro tesserato che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo nei termini indicati dall’articolo 25”.

Tale articolo, rubricato “lavoratore sportivo”, fornisce una definizione più completa ed esaustiva di cosa si intenda per lavoratore sportivo, precisandone i limiti ed evidenziando lo stretto collegamento che sussiste tra la disciplina applicabile al lavoratore sportivo e le mansioni che lo caratterizzano. Tuttavia, per inquadrare al meglio il fenomeno si rende opportuna una breve disamina del contesto normativo di riferimento.

 

La disciplina della legge n. 91/1981

Sino all’entrata in vigore del Decreto, la legge n. 91/1981 prevedeva un impianto normativo molto chiuso, volto a disciplinare esclusivamente il settore del professionismo senza tuttavia tenere conto di tutte le figure che, già ai tempi, ruotavano attorno a un’organizzazione sportiva professionistica. In particolare, tale legge disciplinava la figura del lavoratore sportivo professionista prevedendo un elenco molto limitato di soggetti nei confronti dei quali trovava applicazione la normativa speciale per il lavoro subordinato sportivo, rimettendo al diritto comune la disciplina di tutte quelle figure che non erano ricomprese in tale elenco.

Nonostante la dottrina non ritenesse tassativo l’elenco di cui all’articolo 2 della legge n. 91/1981, l’elenco creava dei risultati paradossali ferma l’applicazione della disciplina speciale esclusivamente ad alcune delle figure dell’ordinamento sportivo (quali, ad esempio, l’atleta, l’allenatore e il direttore sportivo), mentre tutti gli altri soggetti – anche di notevole importanza per il contesto di riferimento – erano soggetti al diritto comune. È chiaro come un impianto del genere, pensato negli anni ’80 per un sistema sportivo alle origini, non fosse più sufficiente per disciplinare tutte le nuove figure che si sono aggiunte nel corso degli anni. Si pensi, ad esempio, a tutti quei professionisti che oramai ruotano stabilmente intorno alle società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, dal nutrizionista al massaggiatore, passando per il match analyst, il mental coach e lo scout.

E proprio con riferimento agli scout, è opportuno segnalare come in ambito calcistico, in passato si era già posto il tema della qualificazione del rapporto di lavoro dei cosiddetti osservatori sportivi. Nonostante la loro figura presentasse diverse peculiarità tipiche dell’ordinamento sportivo, la loro disciplina era lasciata all’ordinamento statale, obbligando così la Federazione a cercare di ricondurla al ruolo dei tecnici, con evidenti forzature regolamentari.

È dunque evidente come una tecnica di individuazione di solo alcune specifiche figure – seppur non tassativo – non sia più sostenibile in un ambito come quello sportivo, considerato l’elevato livello di specializzazione che questo ha raggiunto e la velocità a cui si evolve e muta. In questo senso, il Decreto valorizza l’autonomia dei singoli enti sportivi che potranno essere liberi di interpretare e adeguare la normativa in base alle proprie peculiarità.

 

Il lavoratore sportivo e le sue mansioni

L’articolo 25 del Decreto prevede che è lavoratore sportivo ogni tesserato che svolge, per un soggetto dell’ordinamento sportivo e verso un corrispettivo, “le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.”

Il fatto di circoscrivere le mansioni a quelle “necessarie per lo svolgimento di attività sportiva” esponeva la norma ad un’ampia possibilità di interpretazione, posto che potenzialmente qualsiasi attività potrebbe essere intesa come necessaria allo svolgimento dell’attività sportiva – si pensi ad esempio alla mansione di curare i campi da gioco, data l’indispensabilità di avere un campo da gioco conforme ai requisiti federali.

Perciò, il comma 1-ter del medesimo articolo precisa che “Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente”.

 

Il decreto di approvazione del primo elenco di mansioni

A sette mesi dall’entrata in vigore della norma, in data 21 febbraio 2024, il Ministro per lo Sport e i Giovani ha pubblicato il primo decreto di approvazione del primo elenco delle mansioni necessarie, oltre a quelle già previste dal Decreto, per lo svolgimento di una disciplina sportiva (di seguito, il “Decreto di Approvazione”). L’elenco, che verrà aggiornato annualmente per espressa previsione legislativa, è basato sulle figure tecniche previste dai vari regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Federazioni Sportive Paralimpiche alle quali sarà lasciata ampia discrezione nel definire le mansioni necessarie nell’ambito del proprio sport.

In particolare, sono cinquantaquattro le Federazioni, le Discipline Sportive Associate e le Federazioni Sportive Paralimpiche incluse nell’elenco. Manca dunque il riferimento a diverse organizzazioni sportive, tra cui alcune discipline olimpiche di notevole rilevanza come la Federazione Italiana Badminton (FIBa), la Federazione Italiana Golf (FIG), la Federazione Italiana Motonautica (FIM) ee la Federazione Italiana Vela (FIV), oltre alla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP). Tali Federazioni resteranno prive di copertura normativa relativamente, appunto, alle mansioni necessarie aggiuntive rispetto alle sette figure “tradizionali” già previste dalla 91/1981 – ossia atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.

Inoltre, dai diversi e specifici elenchi emerge una tendenziale disomogeneità nonostante la maggior parte delle mansioni sia comune a quasi tutti gli sport. Ad esempio, dalla lettura del Decreto di Approvazione emerge che soltanto alcuni enti hanno indicato tra le mansioni quella dello speaker, l’addetto antidoping, l’accompagnatore degli atleti e il massaggiatore. Inoltre, solamente sei Federazioni (segnatamente la CUSI, la FIN, la FIRAFT, la FIGC, la FIS e la UITS) hanno ritenuto di inserire un accompagnatore dei minori (cd. Safeguarding Officer).

È bene precisare che il mancato recepimento da parte degli enti di alcune di queste figure non impedisce di ricorrere a tali mansioni. Tuttavia, nel caso ci si avvalga di una prestazione la cui mansione non è in elenco e qualora essa sia correlata all’erogazione di un qualche compenso, per poter inquadrare il lavoratore sarà necessario ricorrere alle categorie previste dal diritto comune, senza la possibilità di avvalersi dei vantaggi fiscali e contributivi previsti dalla normativa speciale, generando una sostanziale disparità di trattamento per mansioni identiche esercitate nell’ambito di sport (dilettantistici) diversi.

Per quanto riguarda la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), l’elenco prevede tutte le mansioni previste dalle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), dal Sistema delle Licenze Nazionali, dal Regolamento del Settore Tecnico e dai regolamenti antidoping e delle singole Leghe, come ad esempio gli osservatori e i match-analyst, i dirigenti accompagnatori, i dirigenti addetti all’arbitro, gli addetti antidoping, gli accompagnatori dei minori e gli omologatori dei campi da gioco.

Mediante la pubblicazione dell’elenco, il Decreto di Approvazione prevede che tali mansioni debbano essere integrate dai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, consentendo a tali organizzazioni di adattare l’elenco alle proprie esigenze.

Scorrendo gli organigrammi delle società calcistiche dei primi anni 2000 si può osservare la presenza di pochissime figure, generalmente un presidente, un vicepresidente, un amministratore delegato, un direttore generale, un direttore sportivo, un segretario, un team manager, il capo ufficio stampa e il direttore della comunicazione.

Negli ultimi anni, grazie all’evoluzione del fenomeno sportivo e alla crescita, anche economia, del settore si è assistito ad un proliferare di figure professionali che hanno arricchito gli organigrammi delle società calcistiche nei quali appaiono ormai figure molto varie. Pertanto, il Decreto e il relativo Decreto di Approvazione hanno colto l’esigenza di disciplinare nuove figure professionali, in aggiunta a quelle tradizionalmente considerate dalla legge 91/1981,

 

Le mansioni del futuro

In conclusione, è ragionevole aspettarsi che nei prossimi mesi e anni il legislatore statale, nonché le rispettive Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, apportino innovazioni e modifiche all’elenco, tenendo in considerazione la rapida evoluzione del mondo del lavoro soprattutto sportivo, dove nuove mansioni e professioni nascono quotidianamente.

Da uno studio svolto da Dell Technologies e dall’Institute For The Future (IFTF) è emerso che l’80% dei lavori che verranno svolti nel 2030, ad oggi non esistono ancora. Si pensi alla notevole proliferazione di nuove mansioni, a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, legate, ad esempio, allo sviluppo tecnologico e, soprattutto in ambito sportivo, alla nascita di nuove figure quali: il “Social Media Manager”, il “Fan relation specialist” o il “Sustainability Manager”. Tutte figure nate come risposta all’esigenza delle società sportive di far fronte a fenomeni nuovi ed estremamente importanti come legati alla ricerca della sostenibilità sociale e/o alla digitalizzazione delle realtà sportive. A queste è lecito aspettarsi che si affiancheranno diverse nuove posizioni legate all’utilizzo e alla gestione dell’intelligenza artificiale e del metaverso.

Se sino a pochi anni fa le strutture societarie delle società sportive erano relativamente poco complesse e particolarmente snelle, con la centralizzazione dei poteri direttivi in capo a pochi (talvolta pochissimi) individui, per effetto del processo di professionalizzazione in chiave manageriale che ha coinvolto – soprattutto nel calcio – gran parte delle società sportive, oggi, gli organigrammi di queste realtà sono ben più complessi e ricchi di professionalità variegate e talvolta trasversali rispetto alle dinamiche societarie e sportive.

Un esempio è rappresentato, ad esempio, dalla figura dell’Head of Performance – recentemente inserito nell’organigramma della Juventus Football Club – con lo scopo supervisionare le diverse aree di performance del club, dalla scienza dello sport, alla medicina, passando per un monitoraggio della nutrizione degli atleti per garantirne la migliore performance.

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