Con Delibera dell’11 maggio 2022, l’ANAC ha considerato l’adozione delle misure di lockdown in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina come eventi astrattamente ascrivibili alla categoria delle cause di forza maggiore, potendo sostanziarsi in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo delle imprese tali da non fare applicare le penali per ritardi dell’esecuzione dei contratti o da non attivare la risoluzione del contratto per inadempimento. L’ANAC suggerisce alle stazioni appaltanti di valutare caso per caso e in concreto l’impossibilità da parte degli appaltatori di adempiere puntualmente e regolarmente alle obbligazioni contrattuali e, se del caso, di disporre la sospensione del contratto ex articolo 107 del D.Lgs 50/2016 per il tempo strettamente necessario a rendere le obbligazioni contrattuali nuovamente eseguibili oppure a rinegoziare i termini concordati per l’adempimento delle medesime obbligazioni. L’ANAC con questa sua delibera – commenta Carmen Leo – cerca di dare sia indicazioni per ridurre e scongiurare il rischio del contenzioso, sia suggerimenti per rinegoziare i termini e le condizioni contrattuali, raccomandando alle stazioni appaltanti di inserire nei nuovi contratti – o integrare nei contratti in corso – clausole elaborate ad hoc per disciplinare le situazioni di forza maggiore come quelle attualmente in corso.
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23.05.2022
Ucraina e Cina: i suggerimenti di ANAC per l’esecuzione degli appalti in corso
Appalti e inadempienze, per l'Anac lockdown in Cina e guerra sono causa di forza maggiore