News , Talk | 27.06.2019

Tatuaggi e chewing-gum: Audrey Hepburn non è la Gioconda


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Possiamo immaginare che mentre Duchamp disegnava baffi e pizzetto alla Gioconda, con tanto di didascalia molto poco poetica, non stesse proprio pensando al fatto che il suo comportamento potesse costituire una violazione del diritto all’immagine della Monna Lisa. Lasciando da parte le questioni legate alla liceità o meno dell’elaborazione dell’opera d’arte di Leonardo, infatti, la natura sconosciuta dell’identità del soggetto unita all’inesistenza di eredi che potessero validamente agire per la tutela dei diritti dell’antenata, hanno fatto certamente dormire al dissacrante artista francese sonni più che tranquilli.

Ma quando si parla di un’attrice nota, anzi, iconica, morta in tempi recenti e che ha messo al mondo una prole desiderosa di tutelarne l’immagine (o, meglio, in questo caso il glorioso ricordo), è tutta un’altra storia.

Lo ha imparato a sue spese una società italiana, attiva nel settore dell’abbigliamento, che forse con in mente l’illustre esempio di Duchamp, aveva creato una linea di T-shirts raffiguranti, tra gli altri, il ritratto dell’attrice Audrey Hepburn… coperta di tatuaggi, che gonfiava una bolla di chewing-gum o mostrava il dito medio!

Inutile dire che i figli dell’attrice non avevano mai autorizzato l’utilizzo dell’immagine della madre, tantomeno nella rivisitazione in chiave “girl empowering” (così definita dai suoi creatori) stampata sui capi d’abbigliamento contestati ed hanno, quindi, convenuto la società produttrice delle T-shirt per violazione del diritto all’immagine della nota attrice di Hollywood.

Il Tribunale di Torino ha accolto le domande degli eredi della Hepburn con sentenza del 15 febbraio 2019, in cui è stata riconosciuta la violazione degli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore e dell’art. 10 del codice civile, che individuano le eccezioni ricorrendo le quali è possibile utilizzare l’immagine altrui senza il consenso del legittimo interessato, non sussistenti nel caso di specie, in cui il ritratto dell’icona di stile era stato sfruttato per finalità puramente commerciali.

Non solo. Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto che le fattezze con cui l’immagine dell’attrice è stata rappresentata sulle magliette (lo si ricorda, coperta di tatuaggi, intenta a fare bolle con il chewing-gum e, soprattutto, mentre mostra il dito medio), contribuissero a configurare l’ipotesi prevista dall’art. 97, secondo comma, della legge sul diritto d’autore, che vieta comunque l’esposizione o la messa in commercio del ritratto qualora tale condotta rechi “pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta”.  Il Tribunale ha ritenuto corretto, quindi, sanzionare la condotta contestata imponendo la corresponsione agli eredi non solo di un importo a titolo di danno emergente, ma anche di danno morale, proprio “tenuto anche conto del cattivo gusto e dell’offensività delle immagini della signora Audrey Hepburn nella versione come alterata dalla società convenuta”.

In una precedente pronuncia (sentenza n. 766 del 21 gennaio 2015), a testimonianza dell’iconicità ormai riconosciuta all’attrice ed ai personaggi da quest’ultima interpretati, il Tribunale di Milano ha ritenuto illecito l’utilizzo commerciale (nel caso specifico, nell’ambito di una campagna pubblicitaria) anche “solo” di una serie di elementi evocativi del personaggio interpretato dalla Hepburn in “Colazione da Tiffany”, tra cui il celebre tubino nero e la sua collana di perle, indossati da una modella (che, peraltro, non presentava neppure particolari somiglianze con la nota attrice) raffigurata nell’atto di ammirare la vetrina di una gioielleria – circostanza che rendeva la scena ancor più evocativa dell’immagine della star e del film da quest’ultima interpretato.

La sentenza del Tribunale di Torino va quindi a confermare un orientamento giurisprudenziale costante, che mira a sottolineare l’importanza della tutela del diritto all’immagine, da intendersi anche, in senso lato, come la protezione di tutti quegli elementi identificativi idonei a rendere riconoscibile il soggetto a cui si vuole fare riferimento, pur non sfruttandone l’immagine in senso stretto.

Ovviamente, non bisogna dimenticare che la tutela dell’immagine non è un “privilegio” dei personaggi famosi, ma è garantita a chiunque, anche alle persone “comuni”, indipendentemente dal loro grado di celebrità.

Almeno da questo punto di vista, insomma, siamo tutte uguali alla divina Audrey.


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