La responsabilità per l’utilizzo di programmi per elaboratore privi di licenza, da parte dei dipendenti di una società, va imputata sia alla società, che al suo amministratore delegato, in solido tra loro. Lo ha stabilito la sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Venezia che, con la sentenza n. 1472 del 12 ottobre scorso, ha condannato entrambi al risarcimento del danno. Gianluca De Cristofaro ha commentato la vicenda su Il Sole 24 Ore.
La questione nasceva dal rinvenimento da parte di alcune note software house statunitensi della presenza sui pc situati nei locali di una società di numerosi programmi per computer di loro proprietà non provvisti di licenza e, quindi, riprodotti ed utilizzati in violazione degli articoli 1 e 64-bis della legge sul diritto d’autore (la verifica – a sorpresa – era stata compiuta in base a un provvedimento di descrizione ed accertamento sempre del Tribunale di Venezia).