News | 13.10.2020

LCA ottiene una pronuncia innovativa in materia di cautelari cross-border


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LCA Studio Legale, con un team composto da Gian Paolo Coppola, Silvia Monti e Giulio Zamboni, ha assistito una società tedesca, produttrice di materiali chimici per le industrie Pharma, Cosmetici ed Edilizia, in un procedimento cautelare promosso da un distributore italiano, ottenendo un’innovativa pronuncia che rispecchia la recente tendenza dei giudici italiani ad adottare interpretazioni restrittive del Regolamento UE 1215/2012.

Con un’ordinanza del 5 ottobre 2020, il Tribunale di Milano ha, infatti, adottato anche nel caso in oggetto una interpretazione innovativa del Regolamento, declinando la propria giurisdizione in un procedimento cautelare per inibitoria. Così facendo, ha accolto la tesi elaborata da LCA e già avallata in alcuni procedimenti cautelari recenti seguiti per conto del governo polacco.

Il distributore sosteneva che la preponente avesse violato gli obblighi di esclusiva territoriale, vendendo a clienti italiani prodotti simili a quelli oggetto dell’esclusiva. Nonostante il contratto prevedesse la giurisdizione esclusiva del Tribunale di Francoforte, il distributore agiva avanti al Tribunale di Milano sostenendo che il Regolamento UE 1215/2012 consentisse al giudice italiano di pronunciare un provvedimento cautelare di inibitoria, ordinando la cessazione delle vendite. In particolare, il distributore invocava il considerando 33 e l’articolo 35 del Regolamento, secondo cui i provvedimenti cautelari possono essere adottati da un giudice nazionale non competente per il merito se essi devono trovare attuazione nel territorio in cui si trova il giudice adito.

Nella prima fase, il Tribunale ha ritenuto la propria giurisdizione, rigettando comunque la domanda nel merito. In fase di reclamo, al contrario, il Tribunale ha accolto la tesi della società tedesca e ha dichiarato insussistente la giurisdizione italiana, osservando che il provvedimento richiesto aveva ad oggetto un obbligo di non fare, come tale non suscettibile di esecuzione sul territorio italiano; al contrario, trattandosi di obbligo di non vendere, secondo il Tribunale il provvedimento richiesto può essere eseguito solo in Germania, luogo in cui vengono assunte le decisioni dell’azienda, e solo il giudice tedesco è in grado di far eseguire l’ordine di inibitoria e sanzionare le violazioni.

Equity Partner
Gian Paolo Coppola
Managing Associate
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