Al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, disciplinato dal Regolamento Europeo n. 861/2007, può farsi ricorso anche per la tutela del diritto d’autore. Ad affermare questo principio sono state le Sezioni Specializzate del Tribunale di Milano, con sentenza n. 6676 del 2016.
Il caso di specie ha ad oggetto la pubblicazione e l’utilizzo con finalità pubblicitarie, sia sul proprio sito che sulla propria pagina Facebook, da parte di una società italiana specializzata nell’offrire servizi turistici in Italia, di una fotografia realizzata da un fotografo tedesco professionista e titolare dei relativi diritti d’autore. La società in questione non aveva né richiesto né ottenuto da parte del fotografo alcuna autorizzazione a riguardo.
A seguito di numerose diffide, la società italiana ha rimosso la fotografia, sia dal proprio sito che da Facebook, contestando di non aver violato i diritti di sfruttamento economico dell’immagine pubblicata, poiché sulla stessa non erano stati indicati gli estremi di cui all’art. 90 della legge d’autore a tutela delle opere dell’ingegno. Il fotografo tedesco promuovendo una causa nei confronti della società, stante il modesto importo della richiesta, inferiore a 2.000 euro, si è avvalso del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. La convenuta tuttavia non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace al processo.
Le sezioni specializzate del Tribunale di Milano condannano la società contumace al pagamento della somma richiesta dal fotografo.
La sentenza in esame risulta essere di interesse per i suoi aspetti processuali, quali:
– l’utilizzo di un procedimento per controversie di modesta entità per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare del diritto d’autore;
– la non utilizzabilità della fictia confessio a carico del contumace nel sistema processuale italiano, anche nel caso in cui il procedimento segua la normativa europea.
In primo luogo, in riferimento al primo aspetto processuale di cui sopra, per quanto a conoscenza di chi scrive, il caso in esame è il primo in materia di diritto d’autore che ricorre al procedimento per controversie di modesta entità, c.d. small claims, innanzi alla cognizione delle Sezioni Specializzate in materia d’impresa.
Con comunicazione trasmessa ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento 861/2007, l’Italia aveva indicato che sul nostro territorio “gli organi giurisdizionali competenti con riferimento al procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono: il giudice di pace, oppure, nei casi di competenza esclusiva per materia previsti dalla legislazione italiana, il tribunale ordinario civile o la corte d’appello in funzione del giudice in unico grado. In particolare, nei limiti di valore del regolamento e nelle materie non incluse dall’art. 2 del testo, è competente il tribunale ordinario civile nel caso di (…) 4) domande in materia di brevetti e marchi (in questo caso sono competenti le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale del tribunale ordinario, ai sensi degli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 27.6.2003 n. 168)”.
Alla luce della recente pronuncia milanese, pare dunque che il sintetico riferimento ai soli brevetti e marchi nel testo della sopra menzionata Comunicazione possa oggi intendersi interpretabile in via estensiva e quindi riferito a tutta la sfera dei diritti di proprietà intellettuale, incluso il diritto di autore.
Riguardo il secondo aspetto processuale di cui sopra, la sentenza è degna di nota poiché la stessa precisa in modo netto che non è consentita l’introduzione nel nostro ordinamento del meccanismo automatico di fictia confessio del contumace, poiché tale istituto non è stato introdotto nel diritto processuale italiano. Pronuncia che si pone in netto contrasto con quella parte della dottrina secondo la quale, dal tenore dell’art. 7, par. 3 del Regolamento europeo n. 861/2007: “in mancanza di replica della parte interessata entro i termini di cui all’articolo 5, paragrafo 3 o 6, l’organo giurisdizionale emette una sentenza avente ad oggetto la domanda principale o la domanda riconvenzionale”, sarebbe stato possibile desumere l’applicabilità dell’istituto della fictia confessio in tutti gli Stati membri.