Con propria sentenza del 21-10-2020, n. 29095, la Corte di Cassazione (Penale, Sez. III) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal calciatore Mirko Vučinić (ex, tra le altre, di Juventus, Roma e Lecce) avverso l’ordinanza 3/12/2019 del Tribunale del riesame di Lecce in cui era stata riscontrata in capo allo stesso la commissione del reato di infedele dichiarazione dei redditi, per aver evaso Euro 5.854.068,67 di imposte dirette negli anni dal 2014 al 2017, periodo in cui Vučinić, dopo aver sciolto il proprio vincolo contrattuale con la Juventus, militava nella squadra del Al-Jazira Football Club.
Gli ermellini hanno considerato inammissibile il ricorso in quanto l’atleta avrebbe meramente riproposto alla Corte le stesse considerazioni di merito già sottoposte ai Giudici della cautela, chiedendone un inammissibile, ulteriore, esame senza presentare motivi attinenti alla presunta errata applicazione delle norme di diritto.
La fattispecie merita la nostra attenzione per quanto deciso nel giudizio di merito. In poche parole, in tale sede sono state ritenute valide le ragioni del Fisco Italiano che ha negato al calciatore la perdita della residenza fiscale italiana non ritenendo sufficiente, a tale scopo, il proprio tesseramento per la squadra araba.
La pretesa erariale si fonda sull’applicazione di una presunzione legale presente nell’ordinamento tributario Italiano: infatti, a prescindere dalla cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (e relativa iscrizione all’AIRE), il contribuente che trasferisce la propria residenza all’estero, in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, si considera ancora fiscalmente residente nel territorio dello Stato a meno che non fornisca all’Amministrazione finanziaria idonei elementi che dimostrino l’effettivo radicamento all’estero dei suoi interessi vitali (familiari, personali e professionali), ossia che il proprio domicilio non è più in Italia.
Nel caso di specie, i giudici di merito, muovendo da questo tessuto normativo, hanno analiticamente analizzato e riscontrato quegl’indici che legavano, nonostante il trasferimento ad Abu Dhabi, il ricorrente al territorio italiano (versamento di contributi per collaboratori domestici, frequentazione degli istituti scolastici da parte dei figli del ricorrente, numerosi rapporti finanziari correnti, proprietà di autoveicoli e motoveicoli, titolarità di immobili ed utenze a Lecce ed a Roma, rilevanti spese sostenute, la stipula di contratti immobiliari, tempo effettivamente passato all’estero da parte dei familiari etc..); di contro il calciatore non ha saputo fornire adeguati elementi probativi che dimostrassero la perdita di ogni significativo collegamento con lo Stato italiano e la parallela esistenza di una reale e duratura localizzazione nel Paese fiscalmente privilegiato.
In conseguenza di tale giudicato, Vučinić, benchè tesserato per un club straniero, è stato considerato ancora un contribuente fiscalmente residente in Italia con la conseguenza di esservi assoggettato a tassazione (in applicazione del c.d. worldwide taxation principle) per tutti i redditi da esso prodotti, sia di fonte italiana sia di fonte estera; per tale ragione tutti i compensi percepiti dal calciatore durante la militanza nella squadra saudita sono stati considerati evasi, in quanto non dichiarati in Italia.
Inoltre, non è stato possibile applicare la convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra Italia e EAU – che, al verificarsi di certe condizioni, disinnesca il potere impositivo del paese di residenza del contribuente a favore di quello del Paese della fonte del reddito – perché il calciatore non ha dimostrato di essere stato assoggettato a tassazione negli EAU (condizioni per essere ammesso ai benefici della Convenzione).
In conclusione, uno sportivo professionista, qualora decida di trasferirsi all’estero (soprattutto in un Paese a fiscalità privilegiata) deve essere certo di radicarvi non solo formalmente la propria residenza civilistica, ma anche il proprio centro di interessi vitali, familiari, sociali e lavorativi altrimenti correrebbe il serio rischio di subire un accertamento fiscale da parte delle autorità Italiane.