Alert | 06.06.2024

Il Comune di Milano riorganizza le competenze degli Uffici sulla modalità diretta convenzionata

Disposizione di servizio n. 3 in data 21 maggio 2024 della Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE


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È del 21 maggio 2024 l’ultimo atto assunto dal Comune di Milano e, in particolare, dalla Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE per fronteggiare la necessità di riorganizzazione amministrativa e normativa venutasi a creare per effetto delle indagini avviate dalla Procura in relazione a ipotesi di reati contravvenzionali aventi ad oggetto l’applicazione di norme che disciplinano aspetti centrali dell’attività urbanistica ed edilizia della città.

A fronte della sospensione della Determinazione Dirigenziale n. 3/2015 (in punto di modalità attuative) e della Determinazione Dirigenziale n.65/2018 (in punto di applicabilità della S.C.I.A. condizionata e con atto d’obbligo) il Comune si è infatti trovato a dover riorganizzare compiti e funzioni dei diversi uffici.

La disposizione di servizio n. 3/2024 interviene dunque sotto il profilo meramente organizzativo, precisando e conferendo in via transitoria all’Unità Convenzionamenti ed Attuazione Piani la trattazione degli interventi edilizi soggetti a modalità diretta convenzionata.

La competenza della Unità Convenzionamenti e Attuazione Piani diventa così la regola generale, derogata solo rispetto alle seguenti fattispecie, precise e circoscritte, che restano di competenza delle Unità Interventi Diretti – Municipi 1-4 e Municipi 5-9:

a. ampliamento di servizi di interesse pubblico o generale, che non necessitino di nuovo convenzionamento;

b. interventi che utilizzino il trasferimento di diritti edificatori nel limite di

  • 1000 mq di SL trasferita nel caso di nuova costruzione che preveda (i) il superamento dell’Indice di edificabilità Territoriale Unico (0,35 mq/mq) e (ii) nei limiti dell’Indice di edificabilità Territoriale massimo (1 o 0,70 mq/mq);
  • 700 mq di SL di SL trasferita nel caso di interventi che conservino SL esistenti legittimamente assentite, prevedendo un cambio d’uso delle stesse verso la funzione residenziale, sempre nei limiti complessivi dell’Indice di edificabilità Territoriale massimo.

 

La disposizione di servizio precisa comunque che, in entrambe le fattispecie disciplinate dalla presente lettera b)

  • non devono essere previste opere secondarie a scomputo o altre casistiche sottoposte a convenzionamento;
  • i titoli edilizi non devono essere presentati da più di 18 (diciotto) mesi dall’adozione della disposizione di servizio in commento; invero, per ragioni di efficientamento delle attività amministrative, questi ultimi dovranno essere conclusi dalle unità che li hanno in carico, ferma restando (i) la verifica della non sussistenza di ulteriori elementi che richiedono la modalità diretta convenzionata, (ii) l’assenza di elementi per cui richiedere la presentazione di un piano attuativo, nonché (iii) la corretta tipologia di titolo presentato;

 

c. interventi che prevedano impegni a cedere/asservire aree per uso pubblico nei termini disciplinati dalla Deliberazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 9748 del 30 ottobre 2023, con cui il Comune ha previsto l’obbligo di sottoporre alla verifica circa la necessità di cessione/asservimento tutte le aree con superficie territoriale superiore a 5.000 mq;

d. esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, strettamente funzionali ad intervento edilizio in diretta attuazione del P.G.T., previa acquisizione del parere degli uffici competenti.

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