Media | 23.11.2022

Fiducia in un istituto ancora più efficace con il Codice della crisi


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I dati sulla composizione negoziata, comunicati dall’Osservatorio nazionale di Unioncamere (si veda il Sole 24 Ore del 16 novembre), offrono un quadro di grande interesse. I primi commentatori hanno appuntato l’attenzione sugli elementi negativi che emergono dai numeri relativamente esigui e in alcuni casi irrisori di ricorso all’istituto. Nella maggioranza delle regioni italiane non si sono superate le 15 composizioni negoziate, mentre oltre il 40% delle 475 nomine di esperti si concentrano in Lombardia (99), Lazio (60) ed Emilia-Romagna (41).

Sarebbe tuttavia riduttivo limitarsi a constatare che il nuovo strumento di early warning stenta a decollare.

Che l’istituto si trovi ancora a uno stadio sperimentale, è fuori discussione; ed è evidente che gli elementi di novità che implica richiedono tempi di metabolizzazione da parte di operatori e imprese che tendono talora a leggere le nuove norme con le vecchie lenti, così travisandone natura e funzione. Un errore di prospettiva ricorrente è rappresentato dal parallelo tra la composizione negoziata e il tradizionale strumentario delle procedure concorsuali, al punto da qualificare talora come procedura quella che non è altro, in sintesi, che una “turbotrattativa“: una trattativa, cioè, rafforzata che consente di beneficiare di vantaggi inimmaginabili nelle tradizionali trattative stragiudiziali.

Tra i vantaggi che l’impresa può conseguire fanno spicco la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione (e delle relative responsabilità in capo ad amministratori e sindaci) e l’insorgere di doveri di collaborazione in capo ai creditori, resi più pregnanti per le banche tenute, insieme ai cessionari dei crediti bancari, a partecipare alle trattative in modo attivo e informato, dando riscontri in tempi rapidi e senza poter invocare l’accesso alla composizione negoziata come causa di revoca e sospensione degli affidamenti concessi. A tali vantaggi si affianca l’opportunità di ottenere in sede giudiziale, da un lato, la conferma di misure protettive e, dall’altro, l’autorizzazione all’acquisizione di finanziamenti prededucibili e a cessioni di azienda o rami aziendali sgravati da debiti diversi da quelli verso i lavoratori.

Non meno rilevanti sono i benefici prospettici della composizione negoziata che costituisce la necessaria premessa:

  • nell’auspicata ipotesi di perdurante (o ripristinata) continuità aziendale, per una più agevole estensione ai creditori non aderenti in posizione omogenea degli accordi di ristrutturazione (essendo sufficiente l’adesione del 60% per trascinare il restante 40%);
  • nel caso di inesorabile deriva liquidatoria, per avviare il concordato semplificato, che il debitore potrà imporre coattivamente ai creditori, prescindendo dalla loro approvazione e dai requisiti richiesti per il “normale” concordato liquidatorio.

 

Elementi di cui è dato oggi apprezzare ancor più l’importanza a seguito dell’entrata in vigore del Codice della crisi che fissa in soli dodici mesi la durata massima delle misure protettive accordabili alle imprese in crisi, sospingendole in tal modo ad affrontare anticipatamente la crisi. In questo quadro, la composizione negoziata non va vista come un’anticamera delle procedure che la seguiranno, ma come un ideale trampolino di lancio per approdare al perfezionamento di strumenti di regolazione della crisi tanto più efficaci, quanto più tempestivamente sia stata attivata la trattativa sotto l’egida dell’esperto.

La perdurante selettività del ricorso alla composizione negoziata si presta allora a una doppia chiave di lettura. Da un lato, riflette una comprensibile gradualità nella sua messa a regime, collegata anche alla progressiva popolazione dell’elenco degli esperti, e una ancora inadeguata cultura della prevenzione che conduce a una tardiva attivazione dello strumento, come conferma il rapporto tra misure protettive e istanze di nuova finanza agevolata, troppo squilibrato a favore delle prime. Dall’altro, segnala però una generale serietà di approccio al nuovo istituto, smentendo così i rischi di utilizzi esuberanti dello stesso ispirati all’assai meno commendevole finalità di approdare, a valle, al concordato semplificato coattivo o più semplicemente, a monte, di prendere tempo, come avvenuto troppe volte in passato con la domanda prenotativa. Tempo che dal 15 luglio non è più possibile perdere stante il ricordato breve arco temporale di operatività delle misure protettive.

Si tratta ora di proseguire lungo una rotta equilibrata, accordando un adeguato grado di fiducia alla composizione negoziata, nella consapevolezza che, proprio in quanto mera trattativa, non può avere in sé virtù taumaturgiche, ma riconoscendo i suoi vantaggi operativi e, prima ancora, la sua valenza formativa nel rafforzare quella cultura della prevenzione verso la quale il Codice della crisi indirizza il nostro panorama imprenditoriale.

 

Questo articolo, scritto da Niccolò Abriani, è stato pubblicato su il Sole 24 Ore

Avvocato
Niccolò Abriani

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Commerciale e societario

Cuore del servizio di consulenza offerto da LCA è il diritto societario, la contrattualistica d’impresa domestica e internazionale, il contenzioso commerciale e societario e gli aspetti regolamentari tipici dei vari mercati coinvolti.
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