La circolare sui doveri degli organi sociali per la prevenzione e la gestione della crisi pubblicata da Assonime offre un contributo di grande rilievo applicativo per amministratori e sindaci nel nuovo scenario inaugurato dal codice della crisi entrato in vigore lo scorso 15 luglio.
Lo studio ha innanzi tutto il pregio di sottolineare il ruolo centrale degli organi di amministrazione e controllo nel verificare l’adeguatezza degli assetti dell’impresa ai fini della tempestiva percezione dei segnali di crisi.
La consacrazione della composizione negoziata e il definitivo abbandono della procedura di allerta inizialmente prevista dal Codice del 2019 costituisce uno dei pregi della versione finale del Codice della crisi.
Il superamento di quei meccanismi burocratici dal vago sapore prefallimentare non attenua, ma per alcuni versi accentua i doveri degli amministratori di attivare tempestivamente gli strumenti di contrasto alla crisi e, prima ancora, di predisporre assetti adeguati per percepire i segnali di squilibrio economico, patrimoniale e finanziario. Assetti che vanno parametrati, secondo principi di proporzionalità, alla natura e alla dimensione dell’impresa e nella cui predisposizione l’organo gestorio conserva margini di discrezionalità tecnica, opportunamente sottolineati dalla circolare laddove riconduce tale dovere ai principi di corretta amministrazione configurandolo come un «obbligo specifico a contenuto aperto».
In questa logica virtuosamente anticipatoria, vengono specularmente accentuati i doveri dei sindaci di verificare, a monte, che gli assetti siano stati approntati sulla base di una corretta individuazione dei rischi da presidiare e, a valle, l’emergere di indicatori di quella situazione di squilibrio che costituisce il presupposto per l’avvio della composizione negoziata.
La nuova disciplina mira in tal modo ad anticipare l’intervento di contrasto alla crisi: un’accelerazione che è in qualche misura imposta dal breve arco temporale previsto per le misure protettive di cui può beneficiare l’impresa in crisi (che dal 15 luglio non può superare i 12 mesi) e che si traduce in un dimezzamento del termine entro il quale gli amministratori devono riscontrare la segnalazione dei sindaci (non più 60 ma soli 30 giorni).
La circolare puntualizza che tanto la segnalazione dei sindaci, quanto le comunicazioni che alcuni enti pubblici sono tenuti a effettuare al superamento delle soglie indicate dalla legge, non implicano peraltro alcun automatismo, rimettendo l’apprezzamento di tali circostanze agli amministratori.
Questi ultimi sono chiamati a verificare se gli elementi critici rappresentati dai sindaci nella loro segnalazione o la rilevata esposizione erariale o contributiva costituiscano effettivamente segnali di allerta che impongono di adottare gli strumenti di regolazione della crisi o comunque di avviare il percorso di “trattativa rafforzata” offerto dalla composizione negoziata.
In questo quadro la circolare ha cura di precisare che la funzione proattiva e propulsiva assegnata all’organo di controllo (e, in misura minore, ai revisori) dalla nuova disciplina non determina un’alterazione del principio che riserva alla paternità esclusiva degli amministratori le decisioni gestorie relativamente alle misure da adottare per superare la crisi.
La dialettica collaborativa tra i due organi converge dunque verso la virtuosa finalità di stimolare gli amministratori, superando eventuali situazioni di inerzia, senza però sovrapporre piani che devono rimanere distinti quanto a rispettive funzioni e responsabilità. In tale prospettiva si puntualizza che, se la configurazione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile impone di prevedere un adeguato flusso informativo verso il collegio sindacale, deve escludersi l’obbligo di predisporre un set informativo speciale per i sindaci diverso da quello previsto per il consiglio di amministrazione. Con il corollario di una tendenziale coincidenza della scansione temporale delle informazioni previsionali a favore dei consiglieri non esecutivi e dei sindaci: una cadenza temporale che potrà – e, anzi, dovrà – risultare tanto più ravvicinata e appuntata sulla liquidità, quanto più significativi risultino i segnali di precrisi o di crisi.
Questo articolo, scritto da Niccolò Abriani, è stato pubblicato su il Sole 24 Ore.
Circolare n. 27 del 21 novembre 2022 pubblicata originariamente su assonime.it