Alert | 26.04.2022

Criptovalute e regolamentazione degli aspetti fiscali

Il Disegno di Legge S. 2572


Marketing & Communication
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Nella dichiarata ottica di muovere un primo passo verso la regolamentazione (anche) degli aspetti tributari connessi al mondo delle criptovalute, lo scorso 30 marzo è stato presentato in Senato il Disegno di Legge S. 2572 avente ad oggetto “Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio”.

Il DDL, in estrema sintesi, si fonda sui seguenti capisaldi:

i. interessi e proventi ritratti da “rapporti” attraverso cui possono essere gratuitamente acquisite, a qualunque titolo, valute virtuali, costituiscono redditi di capitale in capo al percettore;

ii. solo la conversione delle valute virtuali in euro o in valute estere determina l’insorgenza di plusvalenze o minusvalenze (i.e. redditi diversi di natura finanziaria) a condizione che nel periodo d’imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute, sia stato superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Il DDL, in controtendenza rispetto all’orientamento espresso dall’Amministrazione Finanziaria (cfr. Risoluzione 72/E/2016, Risposta ad interpello della DRE Lombardia n. 956-39/2018, Risposta ad interpello della DRE Liguria n. 903-47/2018, Risposta ad interpello 788/2021), limiterebbe la rilevanza reddituale delle plus/minusvalenze da “conversione” alle sole conversioni di criptovalute in euro/valute estere e non anche invece alle conversioni “cripto su cripto” (e.g. bitcoin in ethereum);

iii. ai fini della determinazione delle plusvalenze da “conversione” il contribuente può utilizzare, in mancanza di apposita documentazione comprovante il costo di acquisto delle proprie criptovalute, il cambio utilizzato nell’ultima operazione eseguita in relazione alla medesima valuta virtuale o, in sua assenza, il cambio rilevato all’inizio del periodo d’imposta “da documentazione raccolta a cura del contribuente”. Rispetto a tale aspetto, sarà essenziale capire come ciò possa coordinarsi con le modifiche prospettate all’art. 68 del D.P.R 917/1986, per cui il costo o valore di acquisto dovrebbe invece risultare da documentazione avente “data certa”, anche proveniente dalle scritture contabili dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di wallet;

iv. per le valute virtuali acquisite gratuitamente a qualunque titolo, il costo d’acquisto da assumere ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze da “conversione” è uguale a “zero”;

v. i possessori di criptovalute, in conformità all’orientamento espresso dall’Amministrazione Finanziaria (cfr. documenti di prassi citati al precedente punto “ii.”) e dal T.A.R. del Lazio nella sentenza n. 1077 del 28 gennaio 2020, sono tenuti ad assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale attraverso la compilazione del “quadro RW del proprio modello di dichiarazione dei redditi e non sono, invece, tenuti al versamento dell’imposta patrimoniale dovuta sui prodotti finanziari detenuti all’estero (i.e. l’IVAFE);

vi. per le valute virtuali, nonché per i rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere o acquistare a termine valute virtuali di ogni genere ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti in denaro o in natura collegati a quotazioni o valori di valute virtuali di ogni genere, posseduti alla data del 1° gennaio 2022, può essere assunto, in luogo del costo di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nel registro dei revisori legali, purché il predetto valore rideterminato sia assoggettato ad una imposta sostitutiva a scaglioni dal 5% al 10% in funzione, appunto, del valore “rideterminato”;

vii. viene riconosciuta un’apposita sanatoria di natura “premiale” (i.e. l’azzeramento delle sanzioni dovute ex art. 5, comma 2 del D.L. 167/1990 per tutti i periodi d’imposta precedenti a quello della rivalutazione – si veda infra –) per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale (rispetto alle quali è tutt’ora dubbia la corretta disciplina da applicare), a condizione che a) le criptovalute vengano fatte “emergere” già nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2021 (salvo proroghe, in scadenza il 30 novembre 2022) e b) il contribuente si avvalga della perizia di stima di cui al precedente punto “vi.” e versi, dunque, l’imposta sostitutiva dovuta.

Alla luce di quanto sopra, in attesa che l’iter di approvazione del DDL prosegua, è sicuramente apprezzabile lo sforzo compiuto dal Legislatore sia nel fornire delle prime “linee guida fiscali” applicabili al mondo delle criptovalute sia nel prevedere un regime “premiale” particolarmente favorevole per i contribuenti più “virtuosi” e avveduti; infatti, la possibilità di rideterminare (pagando un’imposta sostitutiva molto attrattiva) il valore corrente delle cripto ottenendo oltretutto, di fatto, una sanatoria per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale commesse negli anni pregressi, più che un “piccolo condono” rappresenta la presa di coscienza del Legislatore dell’esistenza di un mondo attualmente fortemente deregolato in cui molti investitori si sono affacciati senza avere dei chiari strumenti per determinare con facilità il corretto trattamento tributario.

Una sorta di ultima chiamata per regolarizzare le violazioni pregresse dei contribuenti che rappresenta, però, anche un’opportunità per gli istituti finanziari intenzionati ad “aprirsi in modo istituzionale” alle cripto; quest’ultimi, infatti, avranno probabilmente meno remore rispetto allo scenario attuale ad avere come propri clienti proprietari di cripto, purché adeguatamente “regolarizzate” attraverso questa speciale procedura.

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Equity Partner
Roberto Pellizzari
Managing Associate
Matteo Esposito

Marketing & Communication
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Tributario

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