Alert | 07.09.2023

CBAM: dal 1° ottobre 2023 in vigore nuovi obblighi comunicativi per gli importatori

Durante il periodo transitorio, gli importatori dovranno comunicare attraverso la dichiarazione CBAM le informazioni sul volume delle merci importate, le emissioni in esse contenute e il costo a loro associato. La prima dichiarazione è attesa per il 31 gennaio 2024


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Il 1° ottobre 2023 entrerà in vigore il periodo transitorio previsto dal regolamento Ue 2023/956, disciplinante il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).

Si tratta di una misura volta ad assicurare il pagamento di un prezzo equo commisurato alle emissioni di gas a effetto serra che sono incorporate nella produzione dei beni in ingresso nel mercato europeo, con il duplice fine di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni carbonio e di incentivare la riduzione delle stesse da parte dei produttori extraeuropei.

La CBAM prevede una fase transitoria (dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025) durante la quale non sono ancora previsti oneri finanziari (che saranno attuati dal 2026 attraverso l’obbligo di acquisto dei certificati CBAM), ma soltanto obblighi di comunicazione a carico degli importatori.

Tali obblighi di comunicazione si applicano all’importazione nel territorio doganale dell’Unione delle merci elencate nell’allegato I al Regolamento CBAM, originarie di un paese terzo.

L’allegato I ricomprende merci e precursori la cui produzione è ad alta intensità di carbonio, identificati dalla relativa voce doganale. Si tratta, in particolare, dei seguenti prodotti:

  • cemento (beni di cui alle voci: 2507 00 80; 2523 10 00; 2523 21 00; 2523 29 00; 2523 30 00; 2523 90 00);
  • energia elettrica (beni di cui alla voce 2716 00 00);
  • concimi (beni di cui alle voci: 2808 00 00; 2814; 2834 21 00; 3102; 3105 a esclusione della voce 3105 60 00);
  • sostanze chimiche (beni di cui alla voce 2804 10 00);
  • ghisa ferro e acciaio (beni di cui al capitolo 72 (con alcune esclusioni); beni di cui alle voci: 2601 12 00; 7301; 7302; 7303 00; 7304; 7305; 7306; 7307; 7308; 7309 00; 7310; 7311 00; 7318; 7326);
  • alluminio (beni di cui alle voci: 7309 00; 7318; 7326; 7601; 7603; 7604; 7605; 7606; 7607; 7608; 7610; 7611 00 00).

 

Per tali merci, entro il 31 gennaio 2024 dovrà essere predisposta una relazione trimestrale (c.d. Relazione CBAM), recante informazioni sulle merci importate nel trimestre 1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2023.

La Relazione dovrà essere presentata attraverso il Registro Transitorio CBAM, cui si accederà tramite un apposito portale, e dovrà contenere le seguenti informazioni:

  1. la quantità totale di ciascun tipo di merci, espressa in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, specificata per ciascun impianto che produce le merci nel paese di origine;
  2. il totale delle emissioni incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni di CO2 e per megawatt ora per l’energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2 e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate secondo i metodi di cui all’allegato IV;
  3. le emissioni indirette totali, espresse secondo l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 7;
  4. il prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione.

 

Nello specifico, le informazioni che devono essere fornite sono quelle elencate nella Tabella 2 dell’Allegato I al Regolamento di esecuzione del 17 agosto 2023, che disciplina dettagliatamente gli obblighi di comunicazione del Regolamento CBAM.

Al fine di ottenere le informazioni necessarie, l’importatore potrà inviare al proprio fornitore Ue un modulo elettronico messo a disposizione dalla Commissione europea, il cui contenuto è specificato nell’allegato IV al Regolamento di esecuzione.

In caso di mancato invio della Relazione CBAM o qualora la Relazione sia inesatta o incompleta, è prevista l’irrogazione di sanzioni di importo compreso tra 10 e 50 euro per tonnellata di emissioni non comunicate, che potranno essere modulate dai singoli Stati membri a seconda della gravità delle violazioni riscontrate.

Le modalità operative, al momento, non sono ancora definite: la Commissione ha precisato che sono attualmente in fase di sviluppo strumenti informatici dedicati e volti ad aiutare gli importatori a eseguire e a riportare correttamente i dati da trasmettere, nonché materiali di formazione, webinar e tutorial per supportare le imprese quando inizierà la fase transitoria.

Lo Studio legale LCA è a disposizione delle imprese importatrici per fornire ogni informazione e l’assistenza necessaria ai nuovi adempimenti imposti dalla normativa europea.

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Senior Associate
Valeria Baldi
Managing Associate
Lorenzo Ugolini

Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

Dogane e accise

LCA ha maturato una profonda competenza in materia di diritti doganali e accise, assistendo le imprese operanti nei settori import/export, nel mercato petrolifero ed energy, nonché gli operatori dei settori logistica e trasporti.
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