Insight | 04.09.2023

Appalti pubblici verdi: il decreto del MASE

In Gazzetta Ufficiale il nuovo Piano d’Azione Nazionale per la Sostenibilità Ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione


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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MASE contenente il nuovo Piano d’Azione Nazionale per la Sostenibilità Ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. Con questo decreto vengono aggiornati e revisionati gli attuali criteri ambientali minimi (CAM).

Il Decreto sostituisce il precedente piano di azione, promuovendo gli appalti pubblici verdi che sono anello di congiunzione tra la produzione e il consumo e costituiscono strumento strategico per l’attuazione di quanto previsto nella strategia di sviluppo sostenibile di cui all’agenda 2030 dell’ONU e degli obiettivi della strategia nazionale per l’economia circolare adottata con D. M. 24 giugno 2022. Gli obiettivi del Piano di azione sono tre: 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) la promozione della transizione verso un modello di economia circolare;3) la prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria dell’acqua e del suolo.

Il Decreto si compone di 4 articoli e di un Allegato che costituisce la parte più importante e che definisce e spiega e gli obbiettivi del Piano d’Azione. I CAM sono le indicazioni tecniche ossia i requisiti per garantire la tutela ambientale e, quando possibile, etico sociale dei beni e servizi durante il loro ciclo di vita e sono collegati alle varie fasi delle procedure di affidamento degli appalti verdi. I CAM vanno tenuti in considerazione (i) nella selezione degli operatori economici in base alla loro capacità tecnica di assicurare le migliori prestazioni ambientali durante l’esecuzione del contratto; (ii) possono costituire criterio premiante per valutare le offerte che offrono prestazioni o soluzioni tecniche più avanzate rispetto alle caratteristiche previste, (iii) definiscono l’oggetto dell’affidamento e (iv) le specifiche tecniche alle quali le forniture, i servizi e i lavori devono conformarsi; infine (v), influenzano le modalità di esecuzione del contratto.

Già il D. Lgs. 50/2016 prevedeva all’art. 34 (nella versione aggiornata con il D. Lgs. 10.04.2017 n. 56) gli obblighi di integrare tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei contratti di appalto pubblico e di concessione, nonché di tener conto dei criteri premianti dei CAM quando l’aggiudicazione si basava sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, indipendentemente dalle categorie di beni, servizi o lavori oggetto dei CAM e dal valore della procedura, se sopra o sottosoglia comunitaria.

Il nuovo codice conferma la linea delle Direttive comunitarie del2014, del precedente codice e definisce appalto verde ai sensi dell’art. 57, comma 2 del D. Lgs 31.03.2023, quelle procedure e contratti o concessioni che prevedono nella documentazione progettuale e di gara tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM e quando l’aggiudicazione è prevista con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 108, commi 4 e 5, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo o sulla base dell’elemento relativo al costo laddove si utilizzino i criteri premianti dei medesimi CAM. Con la previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella documentazione progettuale di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM, il Piano d’Azione porterà gli operatori economici ad adeguarsi alle richieste della pubblica amministrazione, favorendo la diffusione di tecnologie ambientali e di prodotti migliori sotto il profilo ambientale. Si è affermata la possibilità di aggiudicare le gare in base ai maggiori risparmi che l’offerta consente di ottenere nel futuro sulla base del ciclo di vita delle opere e servizi e quindi tenendo in considerazione i costi connessi all’utilizzo i costi di manutenzione i costi relativi al fine vita (cfr. All. II.8).

Così le Pubbliche Amministrazioni nelle procedure di gara dovranno tenere in considerazione non solo l’interesse al maggior risparmio ma anche altri interessi pubblici meritevoli di tutela quali la tutela dell’ambiente e della salute umana.

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