News | 23.10.2024

Calcioscommesse: LCA con Enrico Brignola nel procedimento sportivo innanzi al Tribunale Federale Nazionale e alla Corte Federale d’Appello

Il Tribunale Federale Nazionale conferma la linea difensiva di LCA: l'attaccante dell'US Catanzaro Enrico Brignola prosciolto dalle accuse di calcioscommesse 


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Lo scorso 10 settembre la Corte Federale d’Appello-Sezioni Unite ha confermato il proscioglimento del nostro assistito, il sig. Enrico Brignola, nell’ambito del procedimento sportivo promosso dalla Procura Federale con il deferimento del 28 maggio 2024.

 

Il supporto di LCA

 

Lo Studio, con un team multidisciplinare guidato dal Partner Federico Venturi Ferriolo e dal Managing Associate Paolo Erik Liedholm, e composto dagli Associate Lorenzo Vittorio Caprara e Nicolò Peri, ha assistito il calciatore in tutte le fasi del procedimento, dimostrando la sua estraneità rispetto ai fatti oggetto del deferimento.

Il team ha in primo luogo censurato il metodo seguito dalla Procura, eccependo la nullità del deferimento per genericità e indeterminatezza dell’imputazione. I difensori del calciatore hanno messo in risalto le lacune e le contraddizioni presenti nello stralcio dell’interrogatorio al testimone chiave della vicenda processuale, su cui la Procura fondava l’intero impianto accusatorio. La difesa ha sottoposto tale testimone a indagini difensive, avvalendosi di un istituto fortemente utilizzato nel procedimento penale, nell’ambito di un procedimento sportivo.

Il team ha fornito una più corretta ricostruzione dei fatti, consentendo al Tribunale Federale Nazionale prima, e alla Corte Federale d’Appello poi, di comprendere le reali dinamiche sottese alla vicenda oggetto del deferimento, sottolineando la totale estraneità del sig. Brignola rispetto ai fatti oggetto di accusa.

La difesa, richiamando una consolidata giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, ha poi rilevato l’impossibilità di tipizzare una responsabilità corale ai fini della configurazione di un illecito sportivo.

Il team ha prodotto, in aggiunta al verbale delle indagini difensive, tutta una serie di documenti idonei a provare la totale estraneità del calciatore rispetto al fenomeno delle scommesse calcistiche.

 

La Decisione del Tribunale Federale Nazionale

 

Il Tribunale ha confermato integralmente la linea difensiva, rilevando come la Procura avesse contestato a tutti e quattro gli incolpati lo stesso identico capo di incolpazione, assolutamente generico, senza indicazione delle gare sulle quali ciascuno avrebbe scommesso, differenziando le posizioni solo per periodi temporali e campionati oggetto di puntate.

Il Tribunale ha rilevato come nei confronti del sig. Brignola non sarebbe stato dato individuare neanche una gara calcistica sulla quale avrebbe scommesso. Tenuto conto dell’assoluta incertezza su chi avrebbe fatto le scommesse sulle partite di calcio e della relativa assoluta genericità del capo di incolpazione formulato dalla Procura Federale il calciatore veniva prosciolto.

Qui il testo integrale della decisione

 

La Decisione della Corte Federale d’Appello

 

La Corte ha sottolineato come possano essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica del “più probabile che non”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza. Tuttavia, tale grado di preponderante certezza deve essere pur sempre conseguito sulla base di indizi gravi precisi e concordanti, cioè tali da condurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata, e cioè corrispondenti a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza.

La Corte ha ritenuto che gli indizi a carico del sig. Brignola non presentassero un grado di univocità e significatività atto a fondare un giudizio di responsabilità personale.

La Corte ha ribadito l’inammissibilità in sede disciplinare di ricostruzioni accusatorie dei fatti in termini di responsabilità cd. “corale”, che viola il principio di tipicità e personalità dell’illecito sportivo e si pone in contrasto con il principio di legalità. La rappresentazione di un contesto obiettivamente degradato – in cui ‘ tutti scommettevano su tutto’– non vale da sola a fondare un giudizio di acclarata responsabilità disciplinare per violazione del divieto di scommesse calcistiche a carico di singoli calciatori.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ha rigettato il reclamo della Procura federale.

Qui il testo integrale della decisione

“Siamo orgogliosi del risultato ottenuto e del lavoro svolto dal nostro team che consente al calciatore di mettere definitivamente da parte questa spiacevole vicenda, potendosi così concentrare esclusivamente sullo sviluppo della propria carriera sportiva”.

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