La legge di bilancio 2023 introduce la possibilità di affrancare il valore delle azioni o quote di fondi comuni e Sicav (Oicr) mediante versamento di un’apposita imposta sostitutiva nella misura del 14%. In pratica, invece di pagare l’aliquota del 26% sulle plusvalenze, che sarebbe dovuta nel momento in cui le azioni o le quote dei fondi verranno liquidate, entro giugno si potrà decidere se versare il 14% sulla differenza fra il valore d’acquisto e quello di fine 2022. Nel caso dell’affrancamento di azioni o quote di Oicr, la base imponibile è costituita dalla differenza fra il valore di acquisto o di sottoscrizione delle quote e il loro valore rilevato il 31 dicembre 2022, diversamente da quanto previsto per la rivalutazione delle partecipazioni societarie detenute da persone fisiche, in cui la base imponibile è costituita dall’intero valore delle partecipazioni.
Come funziona.
Coloro che intenderanno avvalersi dell’affrancamento dovranno esercitare l’opzione entro il 30 giugno 2023, mediante apposita comunicazione al proprio intermediario, il quale, ricevuta dal contribuente le risorse finanziarie, effettuerà il pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 16 settembre 2023. Qualora non sussista alcun rapporto con intermediari, l’opzione potrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 dal contribuente, il quale poi dovrà provvedere al pagamento dell’imposta entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (30 giugno 2023). L’affrancamento ha effetto sia con riferimento ai redditi di capitale (e, cioè, ai proventi conseguiti in costanza di possesso delle azioni o quote) sia con riferimento ai capital gain derivanti dall’alienazione delle quote o azioni.
La possibilità di affrancamento è, invece, esclusa per i titoli detenuti in rapporti di gestione di portafogli per i quali è stata esercitata l’opzione per il ed. “risparmio gestito”.
Diversamente da quanto affermato nel commento della legge di bilancio fornito dal Servizio Studi del Senato, si ritiene che il valore affrancato (pari alla differenza tra valore di acquisto e valore al 31.12.2022) si aggiunga al costo di acquisto originario (e, cioè, al costo d’acquisto). Inoltre, con riferimento ai proventi conseguiti in costanza di possesso delle quote o azioni, il valore affrancato costituirà una sorta di “plafond già tassato” applicabile alle distribuzioni di proventi.
A chi conviene.
Con riferimento alla convenienza dell’affrancamento oneroso, esso risulterà vantaggioso in caso di incremento del valore (e, quindi, del prezzo di cessione o rimborso) delle quote dei fondi nel 2023 e negli anni successivi rispetto al valore alla data del 31.12.2022. Per una valutazione della convenienza saranno, quindi, decisivi gli andamenti dei mercati finanziari nel primo semestre del 2023 e le previsioni per i mesi successivi.