L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito l’AGCM), lo scorso 18 luglio, ha pubblicato una serie di provvedimenti con i quali ha erogato, nei confronti delle principali compagnie telefoniche del nostro Paese, ossia Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali, sanzioni per un totale di 9 milioni di euro (somma complessiva di tutte le sanzioni) per la violazione di alcune norme del Codice del Consumo (articoli 49 e seguenti) che disciplinano le “Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali” e quindi la commercializzazione a distanza, online o al telefono, o fuori dei locali commerciali (ad esempio presso gli stand) di servizi di telefonia fissa e/o mobile.
Oggetto delle indagini dell’AGCM, e quindi delle sanzioni comminate, è la prassi seguita dagli operatori telefonici di dare il via all’esecuzione del contratto (il più delle volte negoziato a distanza o fuori dei locali commerciali), durante i 14 giorni previsti per esercitare il diritto di recesso (cd. periodo di ripensamento), senza un’esplicita richiesta (su un supporto durevole) da parte del consumatore. È stato accertato infatti che, nel periodo di ripensamento, gli operatori telefonici danno il via al processo di attivazione della linea telefonica (e all’eventuale procedura di migrazione da un altro operatore), eseguendo di fatto il contratto.
La norma definita nel Codice di Consumo, e violata dagli operatori di telefonia, prescrive invece che l’esecuzione del contratto durante il periodo di ripensamento sia una decisione rimessa esclusivamente in capo al consumatore che, qualora interessato, dovrà farne esplicita richiesta, senza che la conclusione del contratto possa in alcun modo essere condizionata dall’assenza di tale volontà.
L’AGCM, in tutti i casi presi in esame nei confronti degli operatori di telefonia, ha quindi constatato la sussistenza di almeno tre comportamenti che violano la normativa. In particolare:
- assenza dell’informativa sia in relazione al regime dei costi applicato in caso di esecuzione anticipata del contratto (e del successivo recesso), sia nell’ipotesi di eventuali costi dovuti se l’esecuzione anticipata è stata richiesta direttamente dal consumatore;
- conclusione di contratti online, telefonici o fuori dei locali commerciali,dando il via alle “procedure di provisioning” di attivazione di nuova linea fissa (o migrazione) senza autonoma richiesta esplicita del consumatore o comunque senza dargli la possibilità di scegliere tale opzione;
- addebito o previsione di costi non dovuti in assenza della suddetta informativa e/o della richiesta esplicita, in caso di esercizio del diritto di recesso.
Infine, nei confronti di alcuni operatori specifici, l’AGCM ha individuato ulteriori condotte illecite. In particolare, (i) nei confronti di Tiscali, è stata accertata la non conformità delle procedure di teleselling rispetto a quanto stabilito dalla normativa di settore, mentre (ii) nei confronti di Fastweb e Wind l’AGCM ha rilevato l’illiceità consistente nel non far decorrere il termine per l’esercizio del diritto di recesso decorrente dalla proposta di concludere il contratto che i consumatori rivolgono agli operatori.