Con il provvedimento del 10 luglio 2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato una sanzione di 1 milione di Euro a Vueling S.A., compagnia aerea spagnola low cost, in relazione a 3 pratiche commerciali scorrette.
L’AGCM ha accertato in primo luogo la violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, per avere Vueling fornito informazioni false ai consumatori in relazione al supplemento per il check-in online. In particolare, subito dopo l’acquisto del biglietto, Vueling esortava i consumatori ad effettuare il servizio di check in online evidenziandone la gratuità. Tuttavia, durante il processo di acquisizione della carta di imbarco, Vueling dichiarava che i posti gratuiti erano terminati e richiedeva il pagamento di Euro 15,00 a persona senza, peraltro, fare menzione della possibilità di effettuare il check in gratuitamente direttamente in aeroporto.
Vueling è stata sanzionata, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, anche per avere diffuso informazioni non veritiere in relazione alla carta sconto My-Vueling. Ed infatti, l’AGCM ha ritenuto che la pagina internet “My25%”, che promuoveva una campagna per l’acquisto di un buono sconto del 25% sul prezzo dei biglietti aerei, creasse confusione nel consumatore circa la reale entità dello sconto (calcolato solo sulla tariffa base, al netto di tasse, spese amministrative e altri oneri) e delle modalità per applicarlo.
Infine, Vueling è stata sanzionata ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, per informazioni non veritiere e imposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali in quanto la stessa indicava sul proprio sito internet e nelle e-mail di conferma dell’acquisto dei biglietti aerei, il call center a pagamento quale canale ordinario con cui il consumatore poteva ricevere informazioni contrattuali, richiedere assistenza o ottenere il rimborso dei danni subiti in caso di ritardo e cancellazione dei voli, senza informare dell’esistenza sul sito internet di una web form gratuito.
Due pratiche commerciali originariamente contestate (la c.d. “show-rule” ossia la pratica di cancellare il biglietto per il viaggio di ritorno nel caso in cui il passeggero, in possesso di un titolo di andata e ritorno, non abbia utilizzato il volo di andata e il “credit card surcharge”, ovvero l’addebito di una commissione per l’utilizzo di carte di credito) non sono state invece ritenute esistenti, a seguito delle fondate argomentazioni difensive di Vueling e delle integrazioni apportate dalla stessa all’articolo 3.2 proprie Condizioni Generali di Trasporto e al documento Tariffe di Servizi Aggiuntivi del Volo.