La Corte di Cassazione, con sentenza del 24 giugno 2016, si è pronunciata definitivamente sul caso “you are we car”, slogan ideato da un professionista su commissione dell’agenzia pubblicitaria Creative Shop, per partecipare ad una gara indetta da FIAT in occasione del lancio della nuova FIAT 500.
L’autore riteneva che l’uso dello slogan da parte di FIAT fosse illegittimo, giacchè tale slogan era stato esposto su cartelloni pubblicitari e giornali senza, tuttavia, fare alcun riferimento all’autore e senza che fosse stato raggiunto un accordo in merito all’ampiezza della cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera.
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 28 luglio 2010, dichiarava che lo slogan dovesse essere intesa quale opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore e, conseguentemente, vietava a FIAT l’utilizzo di detto slogan.
La Corte di Appello, con sentenza del 21 dicembre 2011, confermava la natura di opera di ingegno dello slogan (in quanto opera dotata di creatività, originalità e compiutezza espressiva e come tale tutelabile dal diritto d’autore), ma accoglieva l’appello di FIAT sul presupposto di un accordo non scritto qualificabile come contratto di prestazione d’opera. Per la Corte di Appello, l’autore – con tale accordo – aveva accettato di collaborare per la realizzazione dello slogan destinato a FIAT, con conseguente cessione a quest’ultima dei diritti patrimoniali sull’opera.
L’autore proponeva, allora, ricorso in Cassazione, per violazione e falsa applicazione dell’art. 110 L. 633/1941 (l.a.), norma che impone la forma scritta per gli atti di trasferimento delle opere protette dal diritto d’autore. La Corte di Cassazione, affermava che la predetta disposizione non operava nel caso di specie poiché FIAT aveva acquistato a titolo originario i diritti di utilizzazione economica dell’opera per effetto di un contratto di prestazione d’opera intellettuale in forma libera, concluso con l’autore.
Ultimo aspetto affrontato dalla Corte di Cassazione atteneva al compenso dell’autore per la prestazione professionale commissionata da FIAT.
Sul punto la Corte ha affermato che la determinazione del compenso non costituisce elemento essenziale del contratto d’opera professionale, pertanto, deve ritenersi legittimo il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico dell’opera a favore del committente senza la previsione di un corrispettivo a favore dell’autore.