News , Talk | 09.08.2016

Dal prestito cartaceo al prestito digitale: problemi di coordinamento?


Marketing & Communication
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In un mondo che spinge sempre più l’acceleratore verso il digitale, anche la cultura sente la necessità di restare al passo con i tempi per non rischiare di risultare anacronistica.

Il fenomeno dei libri digitali è l’equivalente moderno dei libri cartacei, ancora cari a molti ma, aimè, ormai ampiamente soppiantati dalle innovazioni veicolate dal digitale.

Come spesso accade l’evoluzione tecnologica non va in parallelo con l’evoluzione normativa e spesso si verifica qualche discrasia che necessita, per essere appianata, di un intervento “dall’alto”.

Un esempio di tale fenomeno è dato dalla questione pregiudiziale sottoposta alla CGUE dal Tribunale dell’Aja, il quale investito della decisione di una causa promossa dalla Vob (Verenigin Openbare Bibliotheken – associazione olandese a cui aderiscono tutte le biblioteche pubbliche dei Paesi Bassi-) nei confronti della Stichting Leenrecht (fondazione olandese preposta alla riscossione delle remunerazioni dovute agli autori a titolo di indennità in forza della deroga al prestito al pubblico), ha sottoposto alla CGUE la questione interpretativa relativa al prestito dei libri digitali e all’applicabilità a tale forma di prestito della deroga per il prestito pubblico di cui alla Direttiva 115/2006.

La Direttiva 115/2006 – sul diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore – prevede che il diritto esclusivo di autorizzare o vietare tali noleggi e prestiti spetti all’autore dell’opera.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 6 comma 1 della Direttiva, gli Stati membri possono derogare a tale diritto esclusivo per il prestito pubblico, a condizione che gli autori ricevano almeno un’equa remunerazione.

Nei Paesi Bassi, il prestito di libri digitali da parte di biblioteche pubbliche non rientra in tale regime e, pertanto, le biblioteche possono comunque prestare libri in formato digitale ma previa conclusione di contratti di licenza con gli editori. Da tali contratti traggono vantaggio principalmente questi ultimi, mentre gli autori non ricevono un’adeguata remunerazione.

Per tali ragioni la VOB ha convenuto in giudizio la Stichting Leenrecht davanti al Tribunale dell’Aja allo scopo di ottenere una sentenza che dichiari che il prestito di libri digitali rientra nel diritto di prestito e che tale forma di prestito da parte delle biblioteche pubbliche, a fronte di un’equa remunerazione per l’autore, non è in contrasto con il diritto d’autore .

Il Tribunale dell’Aja in qualità di Giudice di merito ha chiesto alla CGUE se nell’interpretazione dell’art. 1, par. 1, dell’art. 2 par. 1 e dell’art. 6 par. 1 della Direttiva 115/2006 rientrino anche i prestiti digitali, intesi quali riproduzioni in formato digitale di un’opera messa a disposizione dell’utente il quale, dopo averla scaricata sul pc o altro dispositivo, può fruirne per un periodo limitato di tempo, periodo durante il quale la medesima opera non può essere scaricata da altri utenti (one copy-one user).

L’avvocato generale Maciej Szpunar nelle proprie conclusioni propende per la tesi positiva, sulla base di una serie di considerazioni che è interessante analizzare (per il testo integrale delle conclusioni si veda qui)

L’Avvocato generale ha evidenziato, in primo luogo, che nell’interpretare le norme è necessario tenere conto dell’evoluzione tecnologica e che, pertanto, solo un’interpretazione dinamica della normativa in oggetto, tale da far rientrare nella nozione di prestito anche i prestiti digitali, potrebbe costituire un rimedio contro un inutile anacronismo normativo rispetto alla realtà.

Si giungerebbe al medesimo risultato anche muovendo dalla premessa per cui le norme in questione tutelano gli interessi degli autori ed escludere dal loro ambito di applicazione il prestito dei libri digitali equivale a negare, in relazione a tali prestiti, il diritto dell’autore di ottenere un equo indennizzo.

E ciò permette, ad avviso dell’Avvocato Generale, di superare anche il rilievo per cui le eccezioni ai diritti d’autore devono essere interpretate restrittivamente.

L’Avvocato generale precisa, altresì, che la predetta lettura della norma, anche alla luce di un’interpretazione letterale, non si porrebbe in contrasto né con il quadro normativo dell’Unione né con gli obblighi internazionali.

A tal proposito, il riferimento della Direttiva al prestito “degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d’autore” non deve essere inteso quale limitazione del prestito esclusivamente alle opere fissate su un supporto materiale, considerato che la dicitura copia potrebbe comprendere anche la copia su supporto digitale.

Queste sono in estrema sintesi le considerazioni che hanno portato l’Avv. Generale a concludere che, nonostante i libri digitali rappresentino una forma non equivalente ai libri cartacei (come d’altronde specificato anche in precedenza dalla stessa CGUE), non si può non ritenere che il prestito dei libri digitali sia invece equivalente rispetto al prestito dei libri cartacei e, pertanto una qualsiasi diversità di trattamento non avrebbe ragion d’essere.

Non ci resta che attendere la decisione della CGUE per vedere se la stessa giunga alle medesime conclusioni dell’Avvocato generale, ovvero, opti per una lettura differente. In tal caso sarà interessante analizzare le motivazioni sostenute a favore della tesi contraria.

Senior Associate
Claudia Barone

Marketing & Communication
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