Insight | 30.06.2023

Via libera all’11° pacchetto sanzioni contro la Russia

I Paesi dell'Unione europea hanno approvato nuove misure restrittive che rafforzano anche i controlli sulle esportazioni


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Il Consiglio dell’Unione europea, con il Reg. UE 2023/1216 del 23 giugno 2023, ha adottato l’undicesimo pacchetto di sanzioni alla Russia.

Tra le principali novità si segnala l’introduzione di uno nuovo strumento antielusivo, volto a limitare l’esportazione, verso Paesi terzi che si prestano a operazioni triangolari con la Russia, di specifiche categorie di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Al momento, tuttavia, l’Allegato XXXIII, che dovrebbe elencare i Paesi terzi a rischio persistente ed elevato di elusione e i beni di cui è vietata l’esportazione, risulta vuoto. Occorrerà pertanto monitorarne le modifiche, al fine di operare in sicurezza e legalità anche qualora si esporti verso destinazioni diverse dalla Russia.

Dal punto di vista delle restrizioni soggettive, sono stati aggiunti 87 soggetti all’Allegato IV, tra i quali figurano, a titolo non esaustivo, tre società di Hong Kong, due dell’Uzbekistan, due degli Emirati Arabi Uniti e una siriana.

Con specifico riferimento alle restrizioni all’esportazione, il Reg. UE 2023/1214 ha ampliato lo spettro dei prodotti listati nell’Allegato VII, includendovi determinati componenti elettronici, ottici e strumenti di navigazione; nell’Allegato XXIII, comprendendovi specifiche tipologie di pneumatici, prodotti tessili, chimici e materie plastiche; e nell’Allegato XXXV, relativo alle armi.

Numerosi beni di lusso (navi da diporto e da sport, cannocchiali, etc.), prima contemplati dall’Allegato XVIII, sono ora contenuti nell’Allegato XXIII e per essi il divieto all’esportazione sussiste a prescindere dalla soglia di valore.

Si segnala, inoltre, che sono state aggiunte nuove categorie di beni all’Allegato XVII, relativo ai prodotti siderurgici originari della Russia o da essa esportati, e all’Allegato XXI, riguardante i beni che generano significativi introiti alla Russia.

Sotto il profilo delle misure adottate all’importazione, è stato introdotto un nuovo onere della prova in capo a coloro che importano prodotti siderurgici listati e lavorati in un Paese terzo, i quali, a decorrere dal 30 settembre, sono tenuti a dimostrare che i fattori produttivi impiegati non provengano dalla Russia.

Specifici divieti colpiscono, poi, il settore del trasporto, sia terrestre che marittimo, con l’obiettivo di impedire che vengano aggirati i divieti sull’importazione di merci e petrolio russo nel territorio dell’UE.

 

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