Con sentenza del 7 dicembre 2017 (causa T-61/16), il Tribunale dell’Unione Europea, annullando la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2015, ha stabilito che Coca-Cola può opporsi alla registrazione del marchio figurativo “Master” rappresentato con il medesimo font che caratterizza da sempre il marchio Coca-Cola, per la commercializzazione di bevande e prodotti alimentari.
La vicenda ha inizio nel 2010, quando la società siriana Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), ha chiesto all’EUIPO la registrazione di un marchio per bevande con carattere e forma che ricorda quello di Coca-Cola.
Nella prima sentenza l’EUIPO ha respinto l’opposizione presentata dal colosso americano, sul presupposto che i segni in oggetto non possedevano una somiglianza sufficiente a generare un rischio di confusione nel consumatore. Contro tale provvedimento Coca-Cola ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea. L’organo giudiziario, con sentenza dell’11 dicembre 2014, ha annullato la decisione dell’EUIPO, concludendo che fra i marchi vi fossero degli elementi di somiglianza sia visivi, sia relativi al carattere tipografico: la scrittura “spencerian”.
Nel 2015 l’EUIPO ha adottato una nuova decisione sulla base della sentenza del Tribunale UE del 2014 respingendo ancora una volta l’opposizione di Coca-Cola, questa volta, con la motivazione che le prove prodotte da Coca-Cola non fossero in grado di confermare il rischio di parassitismo economico.
Al fine di contrastare tale nuova decisione dell’EUIPO, Coca-Cola ha nuovamente adito il Tribunale dell’Unione Europea, il quale, con la sentenza in oggetto, ha accolto il ricorso ritenendo che, sebbene il marchio Master sia attualmente utilizzato in Siria e in Medio Oriente e non, quindi, nel territorio dell’Unione Europea, l’EUIPO avrebbe dovuto verificare “se esiste un rischio che l’uso futuro di tale segno nell’Unione tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà dei quattro marchi anteriori della Coca-Cola”.
Il Tribunale UE ha, quindi, ritenuto che vi fosse per Coca-Cola un concreto rischio di parassitismo economico nella misura in cui il titolare del marchio Master dovesse commercializzare i propri prodotti all’interno del mercato europeo.
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