Insight | 04.02.2025

Start-Up e PMI innovative: tutte le novità per il 2025

Le nuove misure previste per il 2025 per favorire la crescita delle start-up e PMI innovative italiane


Marketing & Communication
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La Legge sulla Concorrenza

 

Con l’entrata in vigore della legge del 16 dicembre 2024, n. 193 (la “Legge sulla Concorrenza”), sono state introdotte importanti modifiche normative aventi ad oggetto le start-up innovative, gli incubatori certificati e gli investimenti nel settore delle nuove imprese tecnologiche.

La ratio delle nuove misure è di promuovere un corretto e rinnovato approccio culturale agli investimenti nelle start-up innovative, aumentare la competitività dell’Italia in Europa e dell’UE a livello globale e offrire condizioni di investimento vantaggiose per i nuovi imprenditori facenti parte dell’ecosistema italiano delle imprese innovative e del venture capital.

Tra le principali novità introdotte in materia, l’art. 28 della Legge sulla Concorrenza prevede che per qualificarsi come start-up innovativa un’impresa debba essere una micro, piccola o media impresa, con sede in Italia o nell’UE (purché operativa in Italia), conformemente a quanto previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea. Nello specifico, l’art. 2 del Titolo I dell’allegato alla raccomandazione prevede che: “la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.”

È adesso previsto tra i requisiti che l’attività prevalentemente svolta non debba consistere in attività di agenzia o consulenza ma piuttosto avere come oggetto sociale esclusivo o principale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

La permanenza per un’impresa nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative dopo la conclusione del 3° anno è consentita fino a complessivi 5 anni, purché venga soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

  • incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo già previsto dalla precedente normativa;
  • stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
  • registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o dell’occupazione superiore al 50% dal secondo al terzo anno;
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro mediante finanziamento convertendo o aumento di capitale con sovrapprezzo (che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata) e un incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
  • ottenimento di almeno un brevetto.

Il termine di 5 anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui sopra potrà adesso essere esteso per ulteriori 2 anni (sino ad un massimo di 4 anni complessivi) per il passaggio alla fase di c.d. “scale-up”, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

  • aumento di capitale, con sovrapprezzo, da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio di importo superiore a 1 milione di euro per ciascun periodo di estensione;
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa superiore al 100% annuo.

Le start-up che evolvono in scale-up possono rimanere, quindi, nella sezione speciale del registro delle imprese per un massimo di 9 anni complessivi.

L’art. 29 introduce poi una disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa secondo cui le start-up innovative già iscritte al registro delle imprese alla data di entrata in vigore della citata legge possono mantenere l’iscrizione nella sezione speciale oltre il terzo anno, purché raggiungano i requisiti sopra indicati nei seguenti termini:

  • per le startup iscritte da oltre 18 mesi, entro 12 mesi dalla scadenza del terzo anno;
  • per le startup iscritte da meno di 18 mesi, entro 6 mesi dalla scadenza del terzo anno.

Le imprese che non soddisfano più i requisiti di start-up innovativa potranno invece iscriversi nella sezione speciale riservata alle PMI innovative, qualora ne rispettino i requisiti di legge.

Viene modificata all’art. 30 anche la definizione di incubatore certificato, prevedendo per detti enti la possibilità di includere, oltre alle tradizionali attività di incubazione, anche le attività di supporto e accelerazione per le start-up innovative, ampliando così di fatto il loro ruolo strategico lungo l’intero ciclo di vita dell’impresa. Gli incubatori certificati che svolgono queste due ultime attività dovranno tuttavia essere iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese diversa da quella prevista per gli incubatori “ospitanti” e saranno esclusi dall’applicazione delle disposizioni agevolative riferibili agli articoli 26, comma 8, e 27 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012 e di quelle previste dall’art. 31.

In particolare, l’art. 31 introduce ulteriori misure di incentivazione con riferimento, a titolo esemplificativo, alla durata delle agevolazioni, per cui dispone che gli incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative possano essere concessi per un massimo di 5 anni dall’iscrizione nella sezione speciale.

Tali benefici, tuttavia, non si applicano qualora:

  • l’investimento comporti l’ottenimento di una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance;
  • il contribuente sia anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell’investimento agevolabile.

Inoltre, con riferimento agli incentivi in regime ”de minimis”, a partire dal 1° gennaio 2025 la detrazione fiscale dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche è stata elevata al 65%, applicabile:

  • solo alle start-up innovative nei primi 3 anni di iscrizione nella sezione speciale;
  • in caso di investimenti in convertendo, dalla data di bonifico con causale “versamento in conto aumento di capitale”, a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale;

L’art. 32 prevede un contributo sotto forma di credito d’imposta per incubatori e acceleratori certificati pari all’8% della somma investita nel capitale sociale di start-up innovative. L’investimento massimo sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500.000 euro e deve essere integralmente mantenuto per almeno 3 anni, pena la decadenza del beneficio e il recupero degli importi maggiorati di interessi legali. Tale contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Al fine di favorire l’investimento istituzionale, l’art. 33 prevede poi che i redditi generati dagli investimenti qualificati in fondi per il venture capital da parte di enti previdenziali obbligatori o forme di previdenza complementare siano esenti da imposta sul reddito, purché tali investimenti rappresentino almeno il 5% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente (percentuale che si prevede verrà ulteriormente aumentata al 10% dal 2026).

Rimane valido, tuttavia, il riconoscimento delle agevolazioni fiscali per gli investimenti effettuati prima dell’entrata in vigore della Legge sulla Concorrenza.

In relazione a quanto precede, si segnala sin d’ora come alcune associazioni di settore si siano già attivate per ottenere dal Ministero per le Imprese e per il Made in Italy chiarimenti di ordine pratico fondamentali per comprendere come verranno applicate le novità introdotte dalla Legge in oggetto.

Legge Centemero

 

La legge del 28 ottobre 2024, n. 162 (la “Legge Centemero“), rubricata: “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti” si è correttamene focalizzata sull’introduzione di misure volte a incentivare gli investimenti privati e istituzionali nelle start-up e nelle PMI innovative, prevedendo tra l’altro che:

  • con riferimento agli incentivi in regime “de minimis” relativi agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza sia riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione. Il credito d’imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi;
  • il limite di patrimonio netto delle società di investimento semplice (SIS) venga innalzato da 25 a 50 milioni di euro;
  • le plusvalenze percepite dalle persone fisiche, che derivino dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo di risparmio che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative, non siano assoggettate ad imposizione, a condizione che le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno 3 anni;
  • i laboratori di ricerca pubblici e privati possano iscriversi in apposita sezione dell’Anagrafe nazionale delle ricerche, previa definizione da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca dei criteri, requisiti e modalità di iscrizione con apposito decreto;

al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, con riferimento al Patrimonio Rilancio (istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti con D.L. 34/2020), lo stesso possa effettuare interventi di sostegno finanziario tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di nuova costituzione e istituiti in Italia (gestiti da SGR o gestori autorizzati ) – la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Rilancio nel rispetto di specifiche condizioni.

 

Legge di Bilancio 2025

 

 

Pur non trattandosi in alcuni casi di misure esplicitamente indirizzate a start-up o PMI innovative, le novità introdotte con la Legge del 30 dicembre 2024, n. 207 (la “Legge di Bilancio 2025”) rilevano indirettamente anche per queste ultime. In particolare, nonostante quanto inizialmente previsto dal testo originario della manovra, la Legge di Bilancio 2025 nella sua ultima formulazione prevede che:

  • la c.d. “web tax” continui ad applicarsi esclusivamente alle imprese con un fatturato globale pari ad almeno 750 milioni di euro e ricavi derivanti da servizi digitali in Italia non inferiori a 5,5 milioni di euro. Ne conseguente che le start-up e le PMI innovative con fatturato inferiore a tale soglia continueranno ad essere esenti dall’aliquota del 3% sui contenuti digitali;
  • l’incremento della tassazione sulle plusvalenze relative alle criptovalute non venga messa in atto, essendo stata confermata l’attuale aliquota del 26% per il 2025, che passerà al 33% nel 2026;

il tetto alle detrazioni fiscali (pari a euro 14.000, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a euro 75.000 e non superiore a euro 100.000, e pari a euro 8.000 se il reddito complessivo del contribuente è superiore ad euro 100.000) non venga applicato agli investimenti in start-up e PMI innovative.

 

Nuovo disegno di legge annuale sulle PMI

 

In data 14 gennaio 2025, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro Adolfo Urso, ha approvato il disegno di legge annuale dedicato alle piccole e medie imprese. Tale provvedimento introduce una serie di misure strategiche finalizzate a rafforzare il ruolo delle micro, piccole e medie imprese italiane. In particolare, il disegno di legge rappresenta la prima attuazione dell’art. 18 della legge del 11 novembre 2011, n. 180 (lo “Statuto delle Imprese”), la quale ha lo scopo di garantire l’applicazione della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l’Europa)».

Per quanto qui di rilievo, il disegno di legge prevede una delega al governo per l’emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di start-up innovative, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di start-up, nonché relative a tutte le attività di filiera concernenti servizi di formazione, sostegno ed investimento rivolte ai predetti soggetti.

Il provvedimento prevede inoltre (A) la modifica del ruolo del Garante per le micro, piccole e medie imprese a cui verrebbe richiesto di attuare un nuovo approccio alla consultazione attraverso la raccolta di informazioni da figure di riferimento dell’ecosistema dell’innovazione tecnologica per identificare ostacoli derivanti dall’attuazione delle relative norme; e (B) l’istituzione di un tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo.

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