Alert | 20.10.2022

Responsabilità solidale nei contratti di logistica

Interpello 1/2022 - Appalto di servizi di logistica: responsabilità’ solidale.


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Il 18 ottobre 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d’ora in poi “MLPS”) ha pubblicato l’Interpello n. 1 del 17 ottobre 2022, con il quale si è data risposta ad un quesito posto da alcune sigle sindacali del settore del trasporto in ordine all’applicazione dei principi previsti a tutela dei lavoratori negli appalti e, in particolare, all’applicazione del regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nelle ipotesi relative ai cc.dd. contratti di logistica che hanno trovato solo di recente riconoscimento e disciplina nell’articolo 1677 bis del Codice civile rubricato “Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose”.

Come noto, l’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 prevede, in materia di appalti, che il committente rimanga obbligato in solido con l’appaltatore – entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto – a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Il nuovo articolo 1677 bis cod. civ. (come modificato recentemente dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36) ha inquadrato il variegato mondo dei cc.dd. contratti di logistica nello schema tipico dell’appalto sebbene abbia poi previsto l’applicazione delle “norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.

Alla luce proprio del richiamo normativo alle disposizioni in tema di trasporto, le interpellanti hanno posto il tema relativo all’applicabilità o meno del principio di solidarietà del committente operante in materia di appalti ex art. 29 comma 2 D.Lgs. 276/2003 alle fattispecie contemplate dal nuovo art. 1677 bis cod. civ. il quale, come visto, fa riferimento alla disciplina trasportistica.

Sul punto, infatti, vale la pena ricordare che, in materia di contratto di autotrasporto di cose per conto terzi, l’art. 83 bis comma 4 ter D.L. 112/2008 prevede un regime di solidarietà soltanto eventuale (in caso di mancato controllo della regolarità retributiva e contributiva del vettore da parte del committente) e soggetto ad un termine di decadenza minore (un anno dalla cessazione del contratto di trasporto).

Orbene, il MLPS, con l’interpello in parola, ha ritenuto di dare una lettura estensiva del regime di responsabilità di cui all’art. 29 comma 2 D.Lgs. 276/2003 che, quindi, copre anche i contratti cc.dd. di logistica disciplinati dall’art. 1677 bis cod. civ.

A tal proposto, il Ministero ha sottolineato, in primis, che i cc.dd. contratti di logistica devono essere inquadrati, per collocazione sistematica, come contratti di appalto nell’ambito dei quali le disposizioni dettate in materia di contratto di trasporto hanno portata supplettiva e ciò sul presupposto che l’art. 1677 bis cod. civ. le richiama “solo in quanto compatibili”. In questo senso, non vi sarebbero, ad avviso del Ministero, ragioni per escludere il regime di responsabilità solidale a seconda del fatto che l’appalto abbia ad oggetto servizi logistici o di altra natura.

In secondo luogo, il MLPS, in un’ottica di massima tutela del lavoratore dipendente, ha sottolineato come una tale differenziazione “introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impiegato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto”.

Sulla base di tali rilievi, il Ministero ha concluso nel senso che “anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione l’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, senza che la previsione contenuta nell’articolo 1677 bis cod. civ. possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di appalti”.

Posto che questo indirizzo interpretativo sarà comunque soggetto al vaglio della magistratura, una tale impostazione conferma la necessità per le imprese operanti nella catena logistica di procedere ad un vaglio attento e costante circa l’affidabilità dei propri partner commerciali anche sul piano dei trattamenti retributivi e contributivi dovuti ai propri dipendenti.

 

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