News , Talk | 08.07.2016

Novità sulla commercializzazione dell’olio di oliva


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Il nuovo D.Lgs 103/2016 in materia di sanzioni per la violazione delle norme sulla commercializzazione dell’olio di oliva e i recenti provvedimenti dell’AGCM sull’olio

L’etichetta dell’olio di oliva (al pari di quelle degli altri prodotti) racchiude la storia del prodotto e rappresenta il “biglietto da visita” del prodotto per il consumatore, e deve quindi fornire le informazioni necessarie per comprendere l’identità del prodotto, il suo livello di qualità e le indicazioni sulla provenienza dell’olio.

Il 1° luglio è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 103 del 23 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, che prevede “Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti”.

Tra le novità più importanti c’è il c.d. country sounding che consiste nell’evocare un’origine geografica diversa dall’origine dell’olio per il mancato rispetto del regolamento sugli imballaggi, per la mancata o difforme indicazione in etichetta dell’informazione sulla categoria di olio e per il mancato rispetto dell’obbligo di tenere i registri degli oli d’oliva e di sansa d’oliva.

Il tema dell’etichettatura, infatti, è stata posta alla base delle segnalazioni pervenute da un’associazione di consumatori all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha avviato, a metà del 2015, sette istruttorie per presunte pratiche commerciali scorrette, nei confronti di alcune importanti società che commercializzano olio. Oltre ai tre marchi del Gruppo Carapelli (“Carapelli Il frantoio”, “Bertolli Gentile” e “Sasso Classico”), erano presenti anche i marchi “Carrefour Classico”, “Cirio 100% italiano”, “De Cecco Classico”, “Prima donna Lidl”, “Pietro Coricelli Selezione” e “Santa Sabina” per i prodotti private label.

A seguito di test condotti dal laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le caratteristiche organolettiche e chimiche dei campioni di olii sottoposti a verifica sarebbero infatti risultate difformi dai valori previsti per qualificare l’olio come extra-vergine di oliva.

L’AGCM ha precisato che la categoria merceologica del prodotto è in grado di orientare le scelte del consumatore; l’indicazione dell’appartenenza di olio alla categoria extravergine quando, in realtà, lo stesso presenta le caratteristiche di un olio vergine, risulta contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge e costituisce, di conseguenza, pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’art. 21 del Codice del Consumo.

A norma del primo comma del suddetto articolo, infatti: “è considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più […] elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.

Ebbene, all’esito dell’istruttoria, l’AGCM ha accertato che gli olii commercializzati dalle suddette società pur essendo contraddistinti dall’indicazione “olio extravergine di oliva” non presentavano le caratteristiche previste dalla legge, così sanzionando le stesse con una multa 550.000 di euro.


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