Nel caso GS Media, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è giunta alla conclusione che il posizionamento su un sito Internet di un collegamento ipertestuale verso opere protette dal diritto d’autore e pubblicate senza l’autorizzazione dell’autore su un altro sito Internet non costituisce una «comunicazione al pubblico» quando la persona che colloca detto link agisca (i) senza fini di lucro e (ii) senza essere al corrente dell’illegittimità della pubblicazione di dette opere (si veda IP Talk del 4 ottobre a questo link).
Vediamo ora le prime applicazioni dei principi sopra esposti nei tribunali nazionali, in particolare quello svedese e tedesco.
Il 13 ottobre 2016, il Tribunale del distretto dell’Attunda si è pronunciato nei confronti di una società di comunicazione belga per il posizionamento, all’interno di un articolo pubblicato su un quotidiano on line (L’Avenir) da quest’ultima gestito, di un link ad un video disponibile sul noto portale Youtube senza il consenso del titolare dei diritti d’autore. Nel caso di specie, il Giudice ha applicato i principi enunciati nel caso GS Media ritenendo che la pubblicazione del link rappresentasse una comunicazione al pubblico (soggetta dunque all’autorizzazione dell’autore) essendo stata fatta a scopo di lucro (nonostante non abbia però riportato le prove a supporto di tale conclusione) e, non essendo il convenuto stato in grado di provare la mancata conoscenza dell’illegittimità della pubblicazione su Youtube del video. Pur essendo già stato evidenziato dalla Corte di Giustizia Europea nel caso GS Media come aspetto rilevante, nella decisione svedese, non è stato in alcun modo affrontato il tema della possibilità di porre delle eccezioni quando, come in questo caso, il collegamento ipertestuale avviene nel contesto della diffusione di notizie, critica o stampa.
Agli inizi di dicembre, il tribunale regionale di Amburgo, in accoglimento della domanda del ricorrente, ha disposto un’ordinanza cautelare che imponeva la rimozione di un link che rimandava ad un sito web in cui era stata pubblicata una fotografia, senza il consenso dell’autore. Anche in questa occasione, sono stati adottati i principi enunciati nel caso GS Media, ma in particolare il Giudice ha ulteriormente specificato che per porre in essere una comunicazione al pubblico (che richiede dunque una autorizzazione dell’autore) è sufficiente che il sito sul quale il link viene collocato sia gestito a scopo di lucro, indipendentemente dall’impatto commerciale del link specifico (cioè è ininfluente che il link sia cost-per-click). Tale interpretazione avrebbe come conseguenza che anche le più diligenti società, pur agendo in buona fede, potrebbero essere ritenute responsabili per violazione di diritti d’autore, se non controllano in dettaglio l’accuratezza del sito a cui il link fa riferimento.
Entrambe le decisioni sopra riportate sembrano porsi in contrasto con quanto disposto dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che riconosce il diritto di ogni individuo a ricevere o comunicare informazioni o idee, oltre che il rispetto della libertà e del pluralismo dei media.
È quindi necessario che la Corte di Giustizia Europea o direttamente il legislatore UE si adoperi per chiarire il concetto di “scopo di lucro”, al fine di evitare da un lato un trattamento ingiustificato di maggior favore per i titolari di diritti d’autore e dall’altro di porre un onere di diligenza troppo gravoso per le società che gestiscono siti internet.