La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (la “Legge di Bilancio 2024”) ha introdotto tra le misure a sostegno di lavoro e imprese il cosiddetto “piano Archimede” che, con l’obiettivo di favorire e sostenere gli investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti ad elevata rischiosità associata a esposizioni di medio e lungo periodo amplia l’offerta delle garanzie pubbliche gestite per il tramite di SACE S.p.A. (“SACE”). Recita, infatti, l’articolo 1, comma 259, della Legge di Bilancio 2024 che, per le finalità sopra indicate, “SACE è abilitata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia circolare, la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica, nonché l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese” (la “Garanzia Archimede”).
- PRINCIPALI DIFFERENZE STRUTTURALI
Sebbene la Garanzia Archimede presenti talune somiglianze con gli strumenti di agevolazione per l’accesso al credito già implementati da SACE negli ultimi anni quali, a titolo meramente esemplificativo, le cosiddette “Garanzia Italia” e “Garanzia Supportitalia” (quest’ultima, come noto, non più prorogata successivamente al 31 dicembre 2023 per intervenuta scadenza delle misure temporanee sugli aiuti di Stato), ciò che caratterizza il nuovo strumento è, in primo luogo, il venir meno della necessità di rispondere alle esigenze di natura emergenziale a cui, invece, erano sottese le predette garanzie. Le principali peculiarità della Garanzia Archimede che ne conseguono, quindi, dal punto di vista strutturale sono:
- l’emissione a condizioni di mercato;
- la durata massima di 25 anni; e
- la possibilità per le imprese di accedere alla garanzia per i prossimi 5 anni.
- AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO
La Garanzia Archimede è destinata a sostenere le imprese italiane che investano in infrastrutture, in servizi pubblici locali e nell’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese. Sono inclusi, altresì, gli investimenti nell’industria e in infrastrutture a carattere sociale, nonché a sostegno dei processi di transizione sostenibile e dell’economia circolare quali mobilità sostenibile, adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei loro effetti.
Sono, altresì, eleggibili per il rilascio della Garanzia Archimede i finanziamenti concessi in qualsiasi forma, ivi inclusi i portafogli di finanziamenti.
- AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO
3.1 Imprese beneficiarie
Potranno beneficiare della Garanzia Archimede le imprese che:
- abbiano la sede legale in Italia o all’estero, ma con una stabile organizzazione in Italia;
- non siano qualificabili come piccole o medie imprese (come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE) e a condizione che non rientrino nella categoria di imprese in difficoltà nei termini di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE; [1]
- siano esenti da classificazioni in termini di esposizioni deteriorate da parte del soggetto garantito o, più in generale, del sistema bancario alla data della richiesta della garanzia;
- non abbiano un rapporto tra “totale sconfinamenti per cassa” e “totale accordato operativo per cassa” superiore al 20%.[2]
3.2 Soggetti garantiti
La Garanzia Archimede potrà essere rilasciata a favore di:
- soggetti identificati come partner esecutivi nell’ambito del programma InvestEU di cui al Regolamento (UE) 2021/523;
- banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia;
- imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma; o
- con riferimento alle garanzie su titoli di debito, i sottoscrittori di titoli di debito emessi dalle imprese beneficiarie, inclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione e altri investitori qualificati.
- COPERTURA GARANZIA, LIMITI DI RISCHIO E STANZIAMENTI
L’emissione della Garanzia Archimede soggiace, altresì, alle seguenti prescrizioni in relazione a:
- percentuale di copertura. La percentuale massima di copertura può variare fino a una copertura non eccedente:
(A) per singolo finanziamento:
– il 70%; o
– il 60%, se rilasciata in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma che le imprese siano tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della relativa normativa di settore; o
– il 50% nel caso di esposizioni di rango subordinato;(B) per portafogli di finanziamenti:
– il 50% per ciascuna tranche (anche ove asimmetriche); o
– il 100% qualora nella tranche sia incluso non oltre il 50% di ciascun finanziamento;(C) se rilasciata in favore di soggetti garantiti per prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari:
– il 100%; - limiti di rischio per SACE, in cui si annoverano sia il limite di durata massima della Garanzia Archimede (fissato in 25 anni), sia i limiti massimi di esposizione su, inter alia, singola controparte o gruppo di controparti connesse. Per maggiori dettagli sul punto si rinvia, in ogni caso, a quanto previsto dall’Allegato tecnico IV della Legge di Bilancio 2024;
- remunerazione. Il comma 264 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024 stabilisce che i premi dovuti a titolo di remunerazione della Garanzia Archimede siano determinati da SACE in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle sottostanti operazioni, alla luce della natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti. I premi vengono riscossi da SACE per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e versati su apposito conto corrente, al netto delle commissioni trattenute dalla SACE per le attività dalla medesima svolte in conformità alla normativa vigente. Ai sensi dell’Allegato tecnico IV della Legge di Bilancio 2024 le commissioni dovute a SACE dovranno limitarsi alla copertura dei costi sostenuti imputabili alle attività svolte per l’acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alla Garanzia Archimede.
- CONCLUSIONI
Ferme le differenze strutturali già sopra evidenziate si allegano alcune tabelle che, ponendo la Garanzia Archimede a confronto con gli ulteriori strumenti messi a disposizione da SACE quali la Garanzia Green, la Garanzia Green Light, la Garanzia Futuro, la Garanzia Futuro Light e la Garanzia Supportitalia ne evidenzino le caratteristiche che, pur non rendendola dissimile dalle precedenti, ne determinano, comunque, la peculiarità. Si precisa che nel prospetto è stata inserita anche la Garanzia Supportitalia allo scopo di dare maggiore rilievo alle differenze tra gli strumenti di garanzia imputabili al venir meno delle esigenze emergenziali.
[1] Si ricorda che, ai sensi della citata Comunicazione della Commissione europea, per “imprese in difficoltà” si intendono tutte quelle imprese che, in assenza di un intervento dello Stato, sono quasi certamente destinate al collasso economico a breve o a medio termine (ad esempio, nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni, il relativo rapporto debito/patrimonio netto contabile sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0).
[2] Per i requisiti riportati sub (iii) e (iv) si rinvia all’Allegato tecnico IV della Legge di Bilancio 2024.
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