Insight | 06.12.2024

La Comunicazione della Commissione C/2024/6481 sui controlli ufficiali

Quali implicazioni per il settore agroalimentare?


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Il giorno 8 novembre u.s. la Commissione europea ha divulgato la Comunicazione C/2024/6481, con la quale ha fornito chiarimenti in materia di controlli ufficiali sugli alimenti, istituiti per garantire che le norme sull’igiene e sicurezza dei prodotti agroalimentari siano correttamente applicate e rese esecutive. La Comunicazione è un importante ausilio per gli operatori del settore alimentare (“OSA”) per l’esercizio dei propri diritti durante lo svolgimento dei controlli ufficiali.

Il contesto normativo

I controlli ufficiali sono stati introdotti dal legislatore europeo con il Regolamento (UE) 625/2017 (cd. Official Control Regulation o OCR) il quale ne detta la disciplina generale. A livello interno, le disposizioni dell’OCR sono state implementate dal D. Lgs. 27/2021 (“Decreto”), il quale ha specificato le modalità di esecuzione dei controlli ufficiali nel territorio nazionale, individuandone le Autorità competenti.

La Comunicazione è il frutto delle numerose richieste degli Stati membri di ottenere chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni dell’OCR e dei relativi atti di esecuzione o delegati. La Comunicazione affianca precedenti chiarimenti delle autorità europee e nazionali, tra cui, in particolare, la Comunicazione della Commissione dello scorso 8 dicembre 2022 (2022/C 467/02) e la Circolare esplicativa del Ministero della Salute del 22 maggio 2023.

I controlli ufficiali e gli istituti della Controperizia e della Controversia

Al momento dei controlli sugli alimenti, l’autorità preleva un campione (“aliquota”), poi sottoposto ad analisi da parte dei laboratori ufficiali nazionali (cfr. artt. 14 e 34 OCR). Se tali analisi evidenziano profili di non conformità dell’alimento (“esito sfavorevole”), gli OSA possono esercitare, a proprie spese, il diritto alla controperizia (cfr. artt. 35 OCR e 7 del Decreto). La controperizia ha duplice natura:

  • Controperizia documentale: un esperto di parte qualificato conduce un esame documentale delle attività condotte dal momento del campionamento sino all’emissione del rapporto di prova relativo all’analisi svolta;
  • Controperizia analitica: esaurito l’esame documentale, l’OSA può incaricare un laboratorio accreditato di propria fiducia di eseguire una nuova analisi su un’altra aliquota dell’alimento, prelevata dall’autorità in sede di campionamento.

 

Se all’esito della controperizia la controversia tra l’autorità e gli OSA permane, l’OCR permette agli Stati membri di riconoscere agli OSA la facoltà di richiedere a proprie spese un ulteriore esame documentale e, se del caso, un’altra analisi da parte di un laboratorio ufficiale (cfr. art. 35, par. 3, OCR).

A livello interno, ciò viene disciplinato dall’art. 8 del Decreto, relativo alla procedura di Controversia. In tale procedimento, l’OSA può chiedere, a proprie spese, all’Istituto Superiore di Sanità (“ISS”) di riesaminare la documentazione relativa all’analisi, prova o diagnosi rilasciata dall’autorità e, successivamente, di effettuare un’ulteriore analisi sull’aliquota prelevata. L’ISS deve esprimersi sulla prima richiesta entro 30 giorni e sulla seconda entro 60, affidandosi, se opportuno, a un laboratorio ufficiale diverso da quello di prima istanza.

Il prelevamento delle aliquote necessarie per l’esecuzione della Controperizia analitica e dell’analisi svolta in Controversia viene eseguito solo se “opportuno, pertinente e tecnicamente possibile” (cfr. art. 35, par. 2, OCR e art. 7, co.1, del Decreto).

I chiarimenti della Comunicazione in tema di controperizia

La Comunicazione ha chiarito che il diritto alla controperizia si articola in tre elementi, ovverosia nel diritto dell’OSA di eseguire la Controperizia documentale, di richiedere che l’autorità prelevi una quantità sufficiente di campione ai fini della Controperizia analitica e di richiedere che venga prelevata una quantità sufficiente di campione ai fini dell’analisi in Controversia, laddove tale diritto sia previsto nel diritto nazionale (come nel caso italiano).

La Comunicazione ha, inoltre, individuato degli esempi utili per l’identificazione dei casi in cui il prelievo delle aliquote ai fini della Controperizia analitica e della Controversia non sia «opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile». Ad esempio, secondo la Commissione, il prelievo non è «pertinente» quando non esistono altri laboratori ufficiali dotati delle attrezzature e conoscenze necessarie per effettuare una seconda analisi.

Un altro importante chiarimento offerto dalla Comunicazione riguarda la posizione del laboratorio ufficiale che esegue l’analisi in controversia dell’aliquota (in Italia l’ISS), il quale, secondo la Commissione, assume la funzione di «arbitro» finale sulla conformità di sicurezza e igiene del prodotto.

Conclusioni e implicazioni pratiche

La controperizia è un tema caldo che, come dimostra la Comunicazione, presenta ancora diverse zone d’ombra e che può creare diverse complicazioni per gli OSA. Grazie ai chiarimenti forniti dalla Commissione, per gli OSA è ora più agevole comprendere l’estensione del proprio diritto alla controperizia e dei casi in cui il prelevamento di una seconda aliquota non sia «opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile», con possibile compressione del loro diritto alla Controperizia analitica e alla Controversia.

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Equity Partner
Nicola Lucifero
Mid-Level Associate
Martina Terenzi

Marketing & Communication
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