Insight | 17.11.2023

Incoterms “Ex Works”: il significato che non ti aspetti

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che l’Incoterms “Ex Works” pattuito in un contratto di compravendita internazionale individua il Giudice giurisdizionalmente competente a norma dell’art. 7, par. 1, lett. b), primo trattino del Regolamento (UE) 1215/2012


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Per chiunque si occupi di commercio internazionale di beni, è inevitabile domandarsi prima o poi quale Giudice deciderà una eventuale controversia tra due parti appartenenti a Paesi diversi. Dal maggio scorso in avanti, la risposta potrebbe (finalmente) essere nella clausola Incoterm del contratto.

Cosa sono le regole Incoterms (INternational COmmercial TERMS)?
Da alcuni anni sentiamo parlare degli Incoterms, ovvero i termini contrattuali tipizzati dalla Camera di Commercio Internazionale, che definiscono obblighi, rischi e spese di venditore e acquirente in relazione alla consegna dei beni.

Cosa prevede l’Incoterm “ex works” (“EXW” – “Franco Fabbrica”)?
Secondo la definizione ufficiale, “EXW” significa che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione dell’acquirente presso la propria sede o in altro luogo convenuto (ad esempio, lo stabilimento, la fabbrica, il magazzino ecc.). Inoltre, il venditore non ha l’obbligo di caricare i beni sul veicolo di prelevamento, né di sdoganarli all’esportazione, nel caso in cui tale sdoganamento sia previsto. In altre parole, EXW comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore.

Quindi cosa c’entra la clausola Incoterm “EXW” con la giurisdizione?
Nell’anno 2011, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del Regolamento (CE) 44/2001 (sentenza Electrosteel Europe SA c. Edil Centro Spa, causa C-87/10). In quell’occasione, la Corte di Giustizia ha affermato il principio secondo cui, in caso di vendita intracomunitaria, per verificare se il luogo di consegna sia determinato in base al contratto, il giudice nazionale adito deve tenere conto dei termini e delle clausole che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi gli Incoterms.

Il Regolamento (UE) 1215/2012 (Regolamento Bruxelles I-bis) e la determinazione del giudice competente
In ambito comunitario, il Regolamento (CE) 44/2001 e oggi il Regolamento (UE) 1215/2012 stabiliscono una regola generale secondo cui, in assenza di scelta delle parti la competenza spetta al giudice dello Stato in cui il convenuto persona fisica ha il proprio domicilio oppure, se persona giuridica, ha la propria sede (art. 4, comma 1).

Una eccezione a tale regola generale è la competenza speciale di cui all’art. 7, par. 1, lett. b), primo trattino, che prevede che, in materia contrattuale, la controversia possa essere radicata, nel caso della compravendita di beni, nel “luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”.

La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
E allora… il luogo in cui “i beni sono stati o avrebbero dovuto consegnati in base al contratto” può essere desunto dalla pattuizione del termine Incoterm “EXW”?

Nel caso oggetto della pronuncia, le parti avevano inserito nel contratto un termine “EXW Italy” che compariva testualmente negli ordini della società acquirente francese e nelle fatture della società venditrice italiana.

In ragione della efficacia e validità della clausola “EXW” presente nel contratto e dell’assenza di diversi ed ulteriori elementi contrattuali che inducessero a ritenere che le parti avessero voluto un diverso luogo della consegna, la Corte di Cassazione ha deciso che in base a tale clausola doveva essere identificato il luogo di consegna dei beni oltre che le modalità di consegna degli stessi.

Alla luce del ragionamento sopra esposto, le Sezioni Unite hanno affermato che il luogo di consegna dei beni doveva considerarsi sito in Italia e, conseguentemente, andasse affermata la giurisdizione del Giudice italiano ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. b), primo trattino, Regolamento (UE) 1215/2012.

In definitiva, le clausole Incoterms “EXW”, una volta inserite nel contratto, individuano anche il luogo di consegna dei beni (e, conseguentemente, la giurisdizione) salvo che dal contratto risultino diversi e ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna.

Cosa rende questa pronuncia tanto rilevante?
Sebbene la Corte di Giustizia avesse da tempo chiarito che le clausole Incoterms non hanno la sola funzione di ripartire i rischi connessi al trasporto delle merci ma rilevano altresì per individuare il giudice competente ai sensi dei regolamenti comunitari vigenti ratione temporis, in Italia abbiamo assistito sino a tempi recenti alla pubblicazione di pronunce difformi in seno alla Corte di Cassazione che, si auspica, quest’ultima pronuncia a Sezioni Unite abbia finalmente sedato, con la conseguenza che non vi possano essere più dubbi sulla rilevanza della clausola Incoterm “EXW” (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un. 14 novembre 2014, n. 24279).

Infatti, a sei mesi dalla sua pubblicazione, non si registrano pronunce difformi dalla n. 11346/2023, a testimonianza di come il cambio di rotta occorso la scorsa primavera paia resistere nel tempo.

Infine, sancendo l’idoneità della clausola Incoterm “EXW” a identificare il luogo di consegna ai fini della giurisdizione, la Corte di Cassazione ha agevolato i compiti degli operatori nella redazione dei contratti e ha semplificato ai partner europei la comprensione della giurisprudenza italiana sul punto, nonché conferito maggiore prevedibilità alle decisioni delle corti italiane.

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