Insight | 16.12.2021

Il rappresentante doganale è sempre responsabile in solido con l’importatore non stabilito in UE

L’Agenzia delle dogane, ha affermato che un soggetto non stabilito, essendo privo del requisito connesso allo stabilimento nel territorio unionale, non può presentare una dichiarazione doganale in modo autonomo


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L’Agenzia delle dogane, con circolare n. 40, pubblicata il 14 dicembre 2021, ha previsto che gli operatori non stabiliti nell’Unione europea possono importare avvalendosi unicamente di un rappresentante doganale che agisca in rappresentanza indiretta. I rappresentanti fiscali ai fini IVA, pertanto, non possono più legittimamente presentare dichiarazioni doganali né gli spedizionieri possono operare in rappresentanza diretta.

La normativa doganale, com’è noto, definisce importatore la “parte che presenta una dichiarazione di importazione o per conto della quale viene presentata una dichiarazione di importazione”. L’importatore, in qualità di dichiarante, assume il ruolo di debitore dell’obbligazione doganale (art. 77 del Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952 del 2013, CDU).

Il dichiarante, però, ai sensi dell’art. 170, par. 2, CDU, deve essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea, circostanza che non si verifica in presenza di rappresentanti fiscali di società extra-Ue.

Al riguardo, la Commissione europea, in una risposta relativa a questioni procedurali connesse alla c.d. Brexit, ha precisato che se l’operatore non è stabilito in uno Stato membro dell’UE, può comunque ottenere un numero EORI dallo Stato membro dell’UE in cui effettua per la prima volta le formalità doganali. Per la presentazione di una dichiarazione doganale di importazione, tuttavia, è necessario essere stabiliti nell’UE, con conseguente obbligo di nominare un rappresentante che possa espletare le operazioni doganali per conto dell’operatore extra-Ue.

Sulla base di tale assunto, l’Agenzia delle dogane, con la circolare in esame, ha affermato che un soggetto non stabilito, essendo privo del requisito connesso allo stabilimento nel territorio unionale, non può presentare una dichiarazione doganale in modo autonomo, dovendosi necessariamente avvalere dell’opera di un rappresentante doganale in possesso di tale requisito.

Quest’ultimo, tuttavia, non può agire in rappresentanza diretta (i.e. in nome e per conto della persona rappresentata), giacché il dichiarante risulterebbe comunque essere il soggetto extra-Ue e, pertanto, non stabilito nel territorio dell’UE.

L’unica soluzione, continua l’Ufficio, è operare in rappresentanza indiretta: in tal caso, infatti, il rappresentante in dogana, agendo in nome proprio, dispone del requisito dello stabilimento nell’Unione europea.

L’importatore, anche se non stabilito, deve, comunque, essere identificato ai fini doganali, attraverso l’attribuzione di un codice EORI a cui deve essere collegata la partita IVA rilasciatagli direttamente a seguito di identificazione fiscale diretta nel Paese membro dell’UE o quella del rappresentante fiscale nominato nello Stato Membro (es. Italia) nel quale lo stesso effettua le operazioni doganali.

La figura del rappresentante fiscale ai fini IVA ha solo lo scopo di permettere l’assolvimento, in dogana, dell’imposta e di effettuare i connessi adempimenti, ma non attribuisce al titolare della corrispondente partita IVA alcuna legittimazione a operare in contesti giuridici diversi dall’IVA: il rappresentante fiscale, pertanto, non è legittimato a presentare la dichiarazione doganale per conto di un soggetto non stabilito, ma la sua partita IVA deve comparire nel campo 44 del DAU.

La posizione di “importatore” può essere ricoperta da una persona non stabilita, la quale deve munirsi di un codice EORI, a cui è collegata la partita IVA del rappresentante fiscale.

Il soggetto extra-UE, infine, come rilevato dalla circolare in esame, può presentare la dichiarazione doganale, ma solo avvalendosi “di un rappresentante doganale stabilito in UE (art. 18 CDU) che agisca con la modalità della rappresentanza indiretta, assumendo in tal guisa, il ruolo di dichiarante”.

A simili conclusioni, si ricorda, era già giunta l’Agenzia delle dogane per le esportazioni effettuate da soggetti extra-Ue, affermando che non può figurare quale esportatore una persona non stabilita nell’UE.

Con riferimento alle importazioni, tuttavia, le conseguenze sono ben diverse, in quanto, imponendo allo spedizioniere doganale di operare in rappresentanza indiretta, lo stesso assume il ruolo di obbligato solidale in caso di contestazioni dell’Ufficio in ordine agli elementi dell’obbligazione doganale (classifica, valore, origine delle merci importate).

È pertanto opportuno che gli spedizionieri che opereranno in rappresentanza indiretta di soggetti extra-Ue procedano a un’attenta revisione dei contratti di mandato, al fine di prevedere specifiche clausole a tutela del dichiarante, debitore d’imposta pur non essendo proprietario della merce.

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Valeria Baldi
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Dogane e accise

LCA ha maturato una profonda competenza in materia di diritti doganali e accise, assistendo le imprese operanti nei settori import/export, nel mercato petrolifero ed energy, nonché gli operatori dei settori logistica e trasporti.
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