News , Talk | 22.03.2016

Il nuovo marchio dell’Unione Europea


Marketing & Communication
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La normativa europea in materia di marchi subirà importanti modifiche a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva UE n. 2015/2436 e del Regolamento n. 2015/2424. Il Regolamento, che integra e modifica il precedente Regolamento sul marchio Comunitario (n. 207/2009), entrerà in vigore il 23 marzo 2016. Le novità introdotte dal Regolamento sono molteplici.

Il nome
Il vecchio marchio comunitario verrà ribattezzato in “Marchio dell’Unione Europea” e l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno nel più user-friendlyUfficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale” (“EUIPO” – European Unione Intellectual Property Office).

Le tasse
Le tasse per la registrazione ed il rinnovo di un marchio ammonteranno ad euro 850,00 per una sola classe di prodotti/servizi. Per la seconda classe, dovrà essere corrisposto un ulteriore importo di euro 50,00 e per ogni classe merceologica oltre la terza saranno dovuti ulteriori 150,00 euro. Si avrà dunque una riduzione dei costi per i depositi di marchi per una classe merceologica (il precedente regime prevedeva una tassa base di euro 900,00 comprensiva di 3 classi merceologiche) e un importante risparmio dei costi per ciò che concerne i rinnovi. Sintetizziamo qui sotto il confronto dei costi rispetto al regime precedente.

TASSE PER IL DEPOSITO

Marchio comunitario 
Tasse per una classe merceologica 900,00 (medesimo importo sino a tre classi merceologiche)
Tasse per due classi merceologiche 900,00 (medesimo importo sino a tre classi merceologiche)
Tasse per tre  classi merceologiche 900,00 (medesimo importo sino a tre classi merceologiche)
Tasse per ciascuna classe merceologiche oltre la terza 150,00

Marchio dell’Unione Europea
Tasse per una classe merceologica 850,00
Tasse per due classi merceologiche 900,00
Tasse per tre  classi merceologiche 1.050,00
Tasse per ciascuna classe merceologiche oltre la terza 150,00

TASSE PER IL RINNOVO

Marchio comunitario 
Tasse per una classe merceologica 1.350,00 (medesimo importo sino a tre classi merceologiche)
Tasse per due classi merceologiche 1.350,00 (medesimo importo sino a tre classi merceologiche)
Tasse per tre  classi merceologiche 1.350,00 (medesimo importo sino a tre classi merceologiche)
Tasse per ciascuna Classe merceologiche oltre la terza 400,00

Marchio dell’Unione Europea
Tasse per una classe merceologica 850,00
Tasse per due classi merceologiche 900,00
Tasse per tre  classi merceologiche 1.050,00
Tasse per ciascuna Classe merceologiche oltre la terza 150,00

La Classificazione dei beni e servizi.
Il nuovo Regolamento richiede espressamente che i prodotti e i servizi per i quali è richiesta l’esclusiva sul marchio, vengano identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a determinare il grado di protezione richiesto (cristallizzando un principio giurisprudenziale affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso IP Translator del 19 giugno 2012).
Così, se nelle rivendicazioni di prodotti e servizi vengono utilizzati termini generali (come, ad esempio, quelli contenuti nei titoli delle classi 9 o 35), tali termini verranno interpretati come comprendenti solo i prodotti e i servizi “chiaramente coperti dal significato letterale dei termini”.
Al fine di uniformare la protezione dei marchi già depositati a quella che verrà garantita ai marchi depositati a partire dal 23 marzo, l’articolo 28 del Regolamento concede, ai titolari dei marchi depositati prima del 22 giugno 2012 e registrati in relazione all’intero titolo di una classe della classificazione di Nizza (dunque utilizzando termini generali), di poter specificare i prodotti e servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva all’origine intenzione di proteggere.
In mancanza di tale specificazione, la protezione accordata al marchio si limiterà a ricomprendere solo quei prodotti e servizi coperti dal significato letterale dei termini indicati (con il rischio, in alcuni casi, di una limitazione della tutela). La dichiarazione di cui sopra può essere presentata a partire dal 23 marzo ed entro il 24 settembre 2016. L’Ufficio ha anche fornito un elenco, non esaustivo, dei beni e servizi che non sono coperti dal significato letterale dei titoli della classificazione di Nizza e che quindi devono essere indicati nella dichiarazione di cui sopra.

La rappresentazione grafica dei segni
Tra i requisiti per la registrabilità dei marchi non è più previsto il limite della riproducibilità grafica del segno ai fini della registrazione.Potranno, dunque, costituire valido marchio i segni che possono essere rappresentati in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione. Ciò potrebbefacilitare la registrazione dei marchi olfattivi e sonori, i cui limiti alla registrabilità dipendevano proprio dalla difficoltà di essere rappresentati graficamente.

L’uso in commercio del nome
Il titolare di un marchio dell’Unione Europea non potrà vietare a terzi l’uso in commercio del loro nome o indirizzo solo nel caso in cui tali terzi siano persone fisiche (nella vigenza del precedente Regolamento i terzi che potevano fruire di questa limitazione del diritto sul marchio potevano essere anche persone giuridiche e, quindi, società). Prima di adottare una determinata denominazione sociale sarà dunque ancor più importante svolgere le opportune ricerche di modo da evitare di violare eventuali diritti anteriori (atteso che l’eccezione di cui sopra non potrà più essere invocata dalle società).

Il marchio di certificazione UE
Questa nuova categoria di marchi è destinata a contraddistinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti e ad altre caratteristiche (esclusa la provenienza geografica); e ciò al fine di distinguere tali prodotti “certificati” da quelli che non lo sono perché non presentano tali caratteristiche. La domanda di marchio di certificazione UE deve essere accompagnata da un regolamento d’uso del marchio di certificazione, che dovrà specificare (i) i soggetti abilitati all’utilizzo del marchio; (ii) le caratteristiche che il marchio deve certificare; (iii) le modalità di verifica e (iv) le caratteristiche di sorveglianza dell’uso del marchio. Il marchio di certificazione, a differenza del marchio collettivo (che può essere depositato solo da associazioni e persone giuridiche di diritto pubblico), può essere depositato anche da persone fisiche e persone giuridiche, a condizione però che “tali soggetti non svolgano attività che comportino la fornitura dei prodotti o servizi del tipo certificato”.

Il centro di mediazione
Il centro di mediazione è stato introdotto dalla normativa ad esame e potrà essere adito volontariamente da ogni persona fisica o giuridica al fine di risolvere bonariamente le controversie basate sul Regolamento. La richiesta di mediazione, che dovrà essere formulata dalle parti congiuntamente, può essere avanzata anche in pendenza dei procedimenti di opposizione, di dichiarazione di decadenza o nullità o nell’ambito di ricorsi contro decisioni delle divisioni di opposizioni o di annullamento. Tali procedimenti verranno sospesi ed i relativi termini interrotti a partire dalla data di deposito delle richiesta congiunta di mediazione.

 

 

Managing Associate
Federica Furlan

Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

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