Con il proliferare di nuove forme di comunicazione, anche l’attività di creazione di contenuti volti alla promozione dei brand si è evoluta, arrivando talvolta ad ampliare o restringere il novero dei diritti tipicamente connessi ad un’opera dell’ingegno.
Il caso in esame riguarda proprio una forma particolare di contenuto, nonché il mezzo di diffusione dello stesso e la tutela del diritto d’autore.
Il Tribunale di Milano – sezione specializzata in materia di Impresa “A” – si è recentemente pronunciato con la sentenza n. 5647/2016 sul tema dei diritti d’autore su alcuni video promozionali realizzati da una casa di produzione su incarico di BMW.
Riassumendo i fatti di causa, BMW aveva commissionato ad una società di produzione video la realizzazione di alcuni video pubblicitari; il tutto avveniva senza la conclusione di un contratto scritto, ma con accordi verbali e uno scambio di corrispondenza. La casa di produzione realizzava i video e li consegnava a BMW la quale, dopo aver eliminato il riferimento al nome dell’autore, pubblicava i video su Internet e li distribuiva attraverso i propri canali di comunicazione.
La casa di produzione e l’autore dei video citavano in giudizio la casa automobilistica affermando, da un lato, che i diritti ceduti a BMW non ricomprendessero anche la trasmissione via internet dei video e, dall’altro lato, che i diritti morali dell’autore fossero stati violati dalla condotta di controparte.
Con la prima domanda, si richiedeva al Tribunale di capire se, in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale, la trasmissione via internet (riconducibile al diritto di comunicazione al pubblico ex art. 16 della Legge sul diritto d’autore, L. 633/1941) fosse ricompresa nel novero dei diritti trasferiti a BMW. Nel loro ragionamento, i Giudici hanno ricollegato il rapporto contrattuale instauratosi tra gli attori e BMW alle regole generali del appalto, nell’ambito del quale il committente acquista i diritti di utilizzazione economica sull’opera dell’ingegno commissionata all’appaltatore. Quindi, seppur in mancanza di un contratto vero e proprio, i Giudici hanno avuto modo di ricostruire il rapporto instauratosi tra le parti attraverso la documentazione prodotta in giudizio (fatture e corrispondenza via email tra le parti), in cui si faceva espressamente riferimento anche alla diffusione dei video via Internet nonché alla cessione di tutti i diritti sui video.
Così, il Tribunale rigettava la domanda degli attori relativa alla diffusione dei video su Internet.
Con la seconda domanda, si richiedeva che venisse affermata la violazione dei diritti morali dell’autore del video, per non essere stato citato nei video diffusi da BMW. BMW ha affermato la liceità della propria condotta, sottolineando come la mancanza di indicazione dell’autore dei video promozionali sia una prassi generalmente diffusa nella pubblicità; al contrario, i Giudici non ritenevano applicabile tale ragionamento, alla luce sia del fatto che i video avevano una durata notevolmente più lunga (una decina di minuti) rispetto ai classici spot di trenta secondi, sia del fatto che i medesimi erano stati consegnati a BMW con indicazione dell’autore e dalla medesima casa bavarese editati – eliminando tale indicazione – prima della pubblicazione sul web.
Pertanto, i Giudici accertavano la violazione dei diritti morali d’autore e BMW veniva condannata al risarcimento del conseguente subito dall’autore.
La sentenza in oggetto ha interessanti risvolti pratici poiché ci ricorda come, in tutte le ipotesi di realizzazione di opere di ingegno commissionate da terzi, sia consigliabile indicare in modo specifico – preferibilmente per via contrattuale – quali siano i diritti patrimoniali ceduti e come, anche in un’epoca in cui la diffusione di internet e dei social media può far pensare che la tutela del diritto d’autore dei creatori di contenuti sia annacquata, in realtà tali diritti continuino a mantenere le proprie rilevanza e dignità.