E’ da poco entrata in vigore la L. 29 maggio 2017, n°71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, definito come «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».
La nuova normativa si propone di contrastare il fenomeno «con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti».
Azioni a carattere preventivo
Il ruolo degli istituti scolastici viene valorizzato non tanto per la repressione, quanto piuttosto per la prevenzione degli episodi di cyberbullismo: viene espressamente prescritta la promozione di iniziative di educazione a un uso consapevole e responsabile di internet quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, nonché l’adeguamento alle linee di orientamento per il contrasto del cyberbullismo nelle scuole (soggette ad aggiornamento biennale) che saranno adottate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e con la collaborazione della Polizia Postale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge, verrà anche istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo con il compito di redigere, nei successivi sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo. Il piano di azione stabilirà, in particolare, iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, nonché periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati, e si accompagnerà al codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo a cui dovranno attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet.
Strategia di attenzione
La nuova normativa introduce una specifica procedura per la tutela della dignità delle vittime di episodi di cyberbullismo.
Ciascun minore infraquattordicenne nonché genitori o esercenti la responsabilità del minore possono inviare, al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media, un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete internet, identificando espressamente il relativo URL (Uniform Resource Locator). Il soggetto responsabile ha 24 ore di tempo per comunicare di aver assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, e 48 ore per provvedervi. In caso di mancata attivazione, e ogniqualvolta non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, analoga richiesta può essere trasmessa al Garante per la protezione dei dati personali che, nelle successive 48 ore, prescriverà gli opportuni provvedimenti.
Fino a quando non è proposta querela o presentata denuncia per determinate fattispecie di reato, è possibile anche richiedere l’ammonimento da parte del questore che, previa convocazione del minore e dell’esercente la responsabilità genitoriale, inviterà a tenere una condotta conforme alla legge redigendo anche processo verbale. Il dirigente scolastico è, inoltre, sempre tenuto a informare tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale dei minori coinvolti negli episodi di cyberbullismo dei quali sia venuto a conoscenza, e ad adottare adeguate misure di carattere educativo.
Primi commenti
La nuova normativa ha già sollevato diverse critiche e dubbi sulla sua reale utilità o capacità di costituire un efficace strumento contro il cyberbullismo. Il Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro si è, invece, espresso favorevolmente: «Particolarmente positiva è la scelta di coniugare approccio preventivo e riparatorio, grazie alla promozione dell’educazione digitale e alla specifica procedura di rimozione dei contenuti lesivi della dignità del minore».
L’introduzione di questa procedura implica una forte responsabilizzazione dei fornitori di contenuti su internet, che dovranno provvedere alla rimozione del materiale lesivo in tempi molto brevi: sotto questo aspetto, sembra riproporre e sottolineare il principio di accountability, cuore del nuovo Regolamento sulla protezione dei dati personali (Reg. (UE) 2016/679, c.d. GDPR).