News , Talk | 10.05.2016

Il caso KitKat: la barretta di cioccolato non costituisce un marchio d’impresa


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Il 20 gennaio 2016 la Corte Suprema di Inghilterra e Galles ha emesso la decisione finale relativamente al caso Kit Kat (disponibile a questo link http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2016/50.html), a seguito della pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia Europea, rigettando l’appello promosso da Société des Prodiuts Nestlé SA contro l’Ufficio Marchi: con questa decisione viene sancita definitivamente l’impossibilità, per la barretta di cioccolato, di essere considerata un marchio.

Sia la pronuncia della Corte di Giustizia Europea che quella della Corte Suprema di Inghilterra e Galles evidenziano la difficoltà di interpretazione della Direttiva 2008/95/CE (sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa – la Direttiva), e la sua applicazione al mondo del food, in cui è particolarmente complesso giungere alla registrazione di marchi legati alla forma del prodotto sulla base dei criteri comunitari.

La Direttiva ricomprende infatti, tra gli impedimenti alla registrazione del marchio d’impresa, il fatto che il marchio stesso sia privo di carattere distintivo, così come il fatto che il segno in esame sia costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, o dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico.

È prevista, tuttavia, anche la possibilità che il marchio d’impresa possa essere registrato nel caso in cui, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, questo abbia acquisito un carattere distintivo.

La Corte di Giustizia Europea, pur precisando che, in linea di principio, i criteri per verificare l’ammissibilità della registrazione di un marchio d’impresa avente forma tridimensionale debbano essere gli stessi applicabili a tutte le altre categorie di marchi, ha chiarito che, al fine di provare che una forma possa costituire un marchio d’impresa, è necessario che tale forma venga associata, dal consumatore medio ragionevolmente informato, esclusivamente al marchio richiesto: con questo criterio indubbiamente rigoroso, la Corte ha contribuito a formare la decisione finale della Corte Suprema inglese, che si è limitata a rigettare l’appello di Nestlé per mancanza di sufficienti prove relativamente alla percezione del prodotto come derivante da Nestlé.

È opportuno precisare che le decisioni si riferivano alla registrazione come marchio della forma tridimensionale corrispondente alla forma della barretta Kit Kat, priva del marchio Kit Kat.


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