News , Talk | 06.10.2016

I Moon Boots sono opere d’arte?


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Secondo il Tribunale di Milano si.

La questione è stata sollevata da Tecnica Group, produttore dei famosi stivali doposci, verso la fine del 2013, in occasione di un giudizio promosso nei confronti di un altro produttore di stivali doposci del tutto identici ai propri.

L’occasione ha quindi permesso ai giudici milanesi di affrontare  il tema della tutelabilità, ai sensi della legge sul diritto d’autore, delle opere del design industriale.

E’ stata anzitutto ribadita la legittimità del cumulo della tutela autorale con quella della normativa in materia di modelli (qualora il prodotto di design abbia valore artistico), per arrivare poi ad affermare che i Moon Boots possiedono tale valore.

I Giudici milanesi si sono infatti soffermati inizialmente sull’evoluzione normativa comunitaria portata dalla Direttiva CE 98/71 sui disegni e modelli industriali, che ha abolito il divieto di cumulo tra la tutela autorale ed industrialistica.

Sino all’emanazione della direttiva, lo ricordiamo, la normativa nazionale prevedeva che le opere del design industriale potessero godere della tutela autorale solo laddove fosse possibile scindere il loro valore artistico dal carattere industriale. Proprio il delicato tema della “scissione” aveva portato i giudici ad escludere tutela autorale anche ad opere che “rappresentavano capisaldi estetico culturali imprescindibili”.

L’attuazione della direttiva ha, quindi, portato all’abrogazione del requisito della “scindibilità” tra valore artistico e carattere industriale ed all’introduzione, nell’art. 2 l.a., del n. 10 che prevede l’ammissibilità della tutela autorale alle “opere di disegno industriale che presentino in sé carattere creativo e valore artistico”.

Nell’opinione dei giudici milanesi, quindi, la tipologia di opere a cui fa riferimento il n. 10 dell’art. 2 l.a. sarebbe sostanzialmente sovrapponibile a quelle a cui fa riferimento la legislazione comunitaria sui modelli. Tuttavia, il quid in più che permetterebbe al modello di usufruire della tutela autorale è, oltre al carattere creativo – che si identifica con la personale rappresentazione dell’oggetto da parte dell’autore – anche il valore artistico dell’oggetto in sé.

Questo ulteriore elemento permetterebbe, nel parere del Tribunale, di concludere senza dubbio per l’ammissibilità del cumulo della tutela garantita dalla normativa sui modelli con quella garantita dalla tutela autorale.

E infatti sostenere il contrario sulla base del carattere di serialità e di larga scala produttiva dei prodotti di design industriale, equivarrebbe a sostenere e far rivivere il tema della “scissione” tra valore artistico e carattere industriale degli stessi, aspetto che l’attuazione della direttiva comunitaria sopra citata mirava proprio ad eliminare.

E così, cosa si intende per valore artistico dell’oggetto in sè? Il Tribunale ha ribadito che, a tal fine, “acquista particolare significatività il diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell’appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze e di influenze di movimenti artistici”.

Con riferimento ai Moon Boots, il Tribunale ha concluso che fosse senza dubbio sussistente il carattere creativo e, con particolare riferimento al valore artistico, ha evidenziato come il “particolare impatto estetico, che, alla sua comparsa sul mercato, ha profondamente mutato la stessa concezione estetica dello stivale doposci, divenendo vera e propria icona del design italiano e della sua capacità di fare evolvere in modo irreversibile il gusto di un’intera epoca storica in relazione agli oggetti d’uso quotidiano”.

Non solo.

Altresì determinante per affermare il valore artistico è stato il fatto che nel 2000 i Moon Boots siano stati scelti dal Museo del Louvre come uno dei 100 più significativi simboli del design del XX secolo!

Managing Associate
Federica Furlan

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