News , Talk | 23.01.2017

Giù le mani dal Gabibbo!


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Dopo 15 anni di battaglia giudiziaria, dal Tribunale di Ravenna alla Cassazione, passando per la Corte d’Appello di Bologna, la Suprema Corte, con sentenza dell’11 gennaio 2017, ha confermato che il Gabibbo non è un plagio della mascotte Big Red della Western Kentucky University.

Il giudizio era stato avviato nel 2002 da Adfra s.r.l. e dalla Western Kentucky University, le quali avevano contestato a Mediaset S.p.a., Copy s.p.a., Giochi Preziosi s.p.a., Fininvest S.p.a. R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a. la violazione dei diritti di autore su Big Red, mascotte sportiva ideata da uno studente dell’Università del Kentucky.

Le società attrici avevano, quindi, chiesto al Tribunale di Ravenna, prima, e alla Corte d’Appello, in secondo grado, oltre all’accertamento del plagio e al risarcimento del danno, di ordinare la distruzione di tutti i prodotti contraffatti e del materiale promozionale contenente l’immagine del Gabibbo.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano, tuttavia, negato la sussistenza del plagio.

Alla medesima conclusione è giunta anche la Corte di Cassazione la quale ha rigettato il ricorso proposto da Adfra s.r.l. e dalla Western Kentucky University, rilevando che la Corte d’Appello aveva ben motivato le valutazioni comparative effettuate tra Big Red e il Gabibbo e che l’avevano indotta a ritenere che non sussistesse plagio.

Nello specifico, la Corte d’Appello aveva ritenuto, in primo luogo, che Big Red, un pupazzo dalle sembianze di umanoide, rivestito da una stoffa rossa con una testa grande, due occhi bianchi con le pupille nere, sopracciglia nere e la bocca larga, non raggiungesse un livello di creatività idoneo a consentirne la protezione sotto il profilo del diritto di autore. Sulla base di un’indagine sull’originalità dell’opera, la Corte aveva rilevato, infatti, che le caratteristiche di Big Red non fossero così dissimili da quelle di altri pupazzi in commercio che presentavano sembianze totalmente analoghe.

Nonostante tale conclusione fosse già di per sé sufficiente al rigetto delle censure di plagio, il giudice dell’appello aveva, altresì, rilevato che, anche laddove Big Red fosse stato suscettibile di protezione, gli elementi di diversificazione formali tra i due pupazzi non avrebbero comunque consentito l’accertamento della contraffazione.

Oltre ad una comparazione dal punto di vista formale, la Corte aveva evidenziato che una differenziazione tra i due personaggi derivava, altresì, dalla loro personalità: Big Red è uno tifoso di una squadra, il Gabibbo un giornalista. Qualsiasi rischio di confusione è, pertanto, escluso.

Tiriamo, quindi, un sospiro di sollievo, il Gabibbo è salvo.

Senior Associate
Claudia Barone

Marketing & Communication
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